CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 36161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdata-av-vlsa_alle_parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] y e ensore t Il Presidente