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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11497/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8HKS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11497 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3799/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8HKS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8HKS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA]         OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto  che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11497 - 26 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3799/2026 [OSCURATO:PERSONA]          - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8HKS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30084/2025 [OSCURATO:PERSONA]         OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto  che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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