CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2017
Cassazione n. 18922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2689/2018, proposto da: S.T.C. — SALDATORI-TUBISTI-CARPENTIERI soc. coop. a r.l. in liquidazione, in persona del commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (quale successore di [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 4718/15/17 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in seguito denominata [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., quindi ADER- Agenzia delle Entrate Riscossione, d'ora innanzi ADER) intervenne nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di STC- Saldatori-Tubisti-Carpentieri s.c.r.l. (d'ora innanzi STC), innanzi al Tribunale fallimentare di Civitavecchia, per essere ammessa al passivo ex art. 101 I.fall. in relazione a crediti tributari, documentati da cartelle esattoriali, ed altri; il Tribunale, sul presupposto della possibile prescrizione dei crediti in data anteriore alla procedura, ammise con riserva quelli erariali, rimettendo l'accertamento della questione di prescrizione al competente giudice tributario; la Commissione tributaria provinciale di Civitavecchia, richiesta dalla società in I.c.a. di dichiarare la prescrizione, rigettò il ricorso, osservando che le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge; la sentenza fu appellata innanzi alla C.T.R. di Roma, che respinse il gravame; i giudici d'appello, premesso il rilievo in base al quale il riscossore può insinuarsi al passivo fallimentare per l'importo iscritto a ruolo senza la necessità di preventiva notifica della cartella, osservarono che, in ogni caso, la contribuente non aveva fornito alcun elemento idoneo a porre in discussione quanto affermato dal giudice di primo grado in punto alla tempestiva notifica delle cartelle esattoriali ed alla loro mancata opposizione; avverso detta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; ADER ha depositato controricorso. Considerato che: preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso per tardività della notificazione; lo stesso, infatti, risulta consegnato per la notifica a mezzo posta il 15 marzo 2019, e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ovvero entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e quindi individuato nel 7 marzo 2018; con il primo motivo, rubricato «articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione art. 112 c.p.c.- omessa pronuncia», la società ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe «omesso totalmente di considerare e pronunciarsi sui vari motivi di appello proposti» e «rigettato l'appello senza sufficientemente motivare il perché di tale decisione richiamando argomentazioni inveridiche ed infondate in diritto»; con il secondo motivo, rubricato «art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - violazione delle norme di diritto - violazione degli art. 113», la ricorrente censura la decisione nella parte in cui non ha tenuto conto del rilievo operato dal Tribunale fallimentare di Civitavecchia in relazione alla prescrizione originaria dei crediti donde traeva fondamento la pretesa erariale; secondo la ricorrente, in particolare, la C.T.R. avrebbe «disatteso i principi di diritto accertati dal Tribunale di Civitavecchia emettendo così una sentenza erronea e viziata», in particolare laddove ha ritenuto la legittimità di cartelle esattoriali notificate dopo il termine di prescrizione, e ha omesso di pronunziarsi sulla questione di prescrizione e di invalidità delle notificazioni;con il terzo motivo, rubricato «articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - violazione art. 23 d.lgs. 546/92 - violazione art. 115 c.p.c. - errata interpretazione della notifica delle relate», la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia posto a fondamento della propria decisione i documenti prodotti in appello dall'agente per la riscossione, quantunque tardivamente costituitosi in giudizio, ivi comprese le relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali alla procedura; tutti i motivi di ricorso sono inammissibili; la prima censura, seppur articolando una congerie di doglianze esposte in modo frammentario e non riconducibili ad un unico denominatore, parrebbe fondamentalmente riferirsi alla mancata pronunzia della C.T.R. su «vari motivi di appello» formulati dalla ricorrente, dei quali, tuttavia, quest'ultima non fornisce alcuna altra indicazione; né, del resto, la motivazione della sentenza presenta profili intrinseci di censurabilità, apparendo, invece, congrua e dettagliata; il secondo motivo _ in disparte ogni considerazione sull'inammissibilità intrinseca della censura ex art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., in quanto inibita dalla "doppia conforme" di rigetto della doglianza da parte dei giudici di merito - è per il resto formulato in termini di assoluta genericità, che non consentono neppure di comprendere quale sia la norma di legge violata dalla C.T.R.; il terzo motivo, infine, sovrappone mezzi d'impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ., prospettando - anche in questo caso - una pluralità di questioni sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, quello del vizio di motivazione e quello dell'omessa motivazione, in termini che, oltre a rendere sostanzialmente non intelligibile il contenuto della doglianza, integrano una fattispecie cui il costante orientamento di questa Corte riconduce da tempo un giudizio di inammissibilità della censura (v. fra le altre Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 19443/2011); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, in assenza di valida attività difensiva dell'amministrazione intimata; sussistono, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a