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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03896/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo del ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art.648 cod. pen. e rideterminato la pena nel minimo edittale sia per quanto riguarda quella detentiva che per quella pecuniaria; è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato che il secondo motivo del ricorso è del tutto generico e, in realtà, inammissibile per difetto di interesse; la Corte di appello, infatti, ha riqualificato il fatto ascritto agli odierni ricorrenti riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. che risulta certamente integrato dalla circostanza, incontroversa, secondo cui la vettura aveva un motore che si era accertato originariamente montato su una autovettura provento di rapina e, perciò, di conclamata origine delittuosa; da questo punto di vista, ed indipendentemente dalla qualificazione delle attività svolte dalla PG il 18.4.2012 in termini di accertamenti tecnici ex art. 360 cod. proc. pen., va rilevato che il ricorso è generico perché non è in grado di evidenziare la decisività dell'elemento di prova che si assume inutilizzabile (cfr., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); considerato che anche il terzo motivo risulta reiterativo e meramente controvalutativo avendo la Corte di merito motivato sulle ragioni della irrilevanza della deposizione del Fraschilla a p.6 in relazione al reato come riqualificato; ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato e, in realtà, assolutamente generico, non essendosi la difesa confrontata con quanto puntualmente segnalato dalla Corte d'appello che, per l'Augusta, ha correttamente evocato gli effetti della ritenuta recidiva (che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski) e, per la Catanzaro, la sospensione del termine per complessivi giorni 581 (cfr., pag. 15 della sentenza, con la specifica indicazione dei periodi di sospensione con le relative causali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo del ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art.648 cod. pen. e rideterminato la pena nel minimo edittale sia per quanto riguarda quella detentiva che per quella pecuniaria; è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato che il secondo motivo del ricorso è del tutto generico e, in realtà, inammissibile per difetto di interesse; la Corte di appello, infatti, ha riqualificato il fatto ascritto agli odierni ricorrenti riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. che risulta certamente integrato dalla circostanza, incontroversa, secondo cui la vettura aveva un motore che si era accertato originariamente montato su una autovettura provento di rapina e, perciò, di conclamata origine delittuosa; da questo punto di vista, ed indipendentemente dalla qualificazione delle attività svolte dalla PG il 18.4.2012 in termini di accertamenti tecnici ex art. 360 cod. proc. pen., va rilevato che il ricorso è generico perché non è in grado di evidenziare la decisività dell'elemento di prova che si assume inutilizzabile (cfr., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); considerato che anche il terzo motivo risulta reiterativo e meramente controvalutativo avendo la Corte di merito motivato sulle ragioni della irrilevanza della deposizione del Fraschilla a p.6 in relazione al reato come riqualificato; ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato e, in realtà, assolutamente generico, non essendosi la difesa confrontata con quanto puntualmente segnalato dalla Corte d'appello che, per l'Augusta, ha correttamente evocato gli effetti della ritenuta recidiva (che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski) e, per la Catanzaro, la sospensione del termine per complessivi giorni 581 (cfr., pag. 15 della sentenza, con la specifica indicazione dei periodi di sospensione con le relative causali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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