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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24489/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 8 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Siena il 17 settembre 2020 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 7 agosto 2016.

2. Il ricorso consta di due motivi.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, lacunosa e contraddittoria in quanto riferita ad una singola misurazione con l'etilometro, anziché alle due prescritte dall'art. 379 del Regolamento esecutivo; il malfunzionamento dell'apparecchio è emerso a causa delle numerose, infruttuose prove di misurazione effettuate dagli agenti con il Coppola e ciò doveva condurre, in difetto di prova univoca del superamento del limite di rilevanza penale del tasso alcolemico, all'assoluzione dell'imputato.

Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge in relazione ai dubbi sul funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico, tali da inficiare la correttezza della prova così acquisita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola.

In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, vi era nella specie la convergenza di elementi sintomatici e di misurazione strumentale (sia pure con una singola rilevazione anziché due); è noto al riguardo che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291); e ciò in quanto l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolennico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (Sez. 4, Sentenza n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777).

In secondo luogo, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza desumibile dai dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilornetrico) o su confutazioni mera mente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, anche in questo caso, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità cli tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 8 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Siena il 17 settembre 2020 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 7 agosto 2016. 2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, lacunosa e contraddittoria in quanto riferita ad una singola misurazione con l'etilometro, anziché alle due prescritte dall'art. 379 del Regolamento esecutivo; il malfunzionamento dell'apparecchio è emerso a causa delle numerose, infruttuose prove di misurazione effettuate dagli agenti con il Coppola e ciò doveva condurre, in difetto di prova univoca del superamento del limite di rilevanza penale del tasso alcolemico, all'assoluzione dell'imputato. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge in relazione ai dubbi sul funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico, tali da inficiare la correttezza della prova così acquisita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola. In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, vi era nella specie la convergenza di elementi sintomatici e di misurazione strumentale (sia pure con una singola rilevazione anziché due); è noto al riguardo che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291); e ciò in quanto l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolennico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (Sez. 4, Sentenza n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777). In secondo luogo, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza desumibile dai dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilornetrico) o su confutazioni mera mente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, anche in questo caso, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice. E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità cli tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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