CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 08434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In tal senso, si evidenzia come il ricorrente non si sia confrontato con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui è inammissibile l'istanza di applicazione in sede esecutiva del reato continuato meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta (Sez. 1, n. 895 del 03/03/1993, Aversa, Rv. 193932). Dalla lettura del fascicolo, infatti, era emerso che una medesima istanza era stata rigettata da precedente giudice dell'esecuzione con provvedimento depositato il 27 maggio 2024. Sul punto, il ricorrente si limita a contestare genericamente il provvedimento impugnato, senza indicare alcun elemento di novità ignorato dal giudice di merito e idoneo a far ritenere che la nuova istanza non fosse meramente reiterativa della precedente domanda già esaminata e rigettata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec