CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con motivazione trascurata con l'impugnazione che, così, si mostra priva di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione di una motivazione del giudice del merito esente da vizi logici e facente riferimento a corretti argomenti giuridici, come si evince dall'intera struttura della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.