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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35205/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con motivazione trascurata con l'impugnazione che, così, si mostra priva di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione di una motivazione del giudice del merito esente da vizi logici e facente riferimento a corretti argomenti giuridici, come si evince dall'intera struttura della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con motivazione trascurata con l'impugnazione che, così, si mostra priva di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione di una motivazione del giudice del merito esente da vizi logici e facente riferimento a corretti argomenti giuridici, come si evince dall'intera struttura della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 35205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris