CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza in data 14/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione di stupefacenti, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Ha proposto ricorso Giangrande tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in ordine alla disposta confisca, che nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 è consentita solo in quanto si tratti del prezzo o del profitto del reato, mentre nel caso di specie, in cui il ricorrente rispondeva della detenzione illegale di stupefacente, il Giudice non aveva fornito alcuna motivazione per spiegare le ragioni della misura ablativa. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In sede di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice, a fronte della contestazione di detenzione illegale di stupefacenti, ha disposto la confisca della somma in sequestro, pari ad euro 350,00, senza fornire al riguardo alcuna motivazione, ma implicitamente assumendo che detta somma costituisse profitto del reato. Sta di fatto che rispetto al reato contestato, incentrato sulla mera detenzione del quantitativo rinvenuto, pur a fronte di elementi idonei a suffragare la destinazione della droga alla cessione, non avrebbe potuto configurarsi un profitto, in concreto non correlabile ad un'avvenuta cessione o ad una promessa di vendita. 3. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla confisca del denaro, che deve essere restituito all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro di cui ordina l'immediata restituzione all'avente diritto. Manda per l'esecuzione al P.M. presso il Tribunale di Taranto.