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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31028/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10601/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione dt prime cure, nuovamente qualificando il fatto come furto pluriaggravato (in luogo di furto in abitazione, così come ritenuto dal Tribunale, che aveva così riqualificato l'originaria imputazione) e rimodulando in nnitius il trattamento sanzionatorio, tuttavia applicandogli, su appello del pubblico ministero, la misura di sicurezza della colonia agricola per un anno a seguito della dichiarazione di abitualità.

Ritenuto che il ricorso è generico e manifestamente infondato perché - pur lamentando la scorretta applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola - affida le proprie censure a proposizioni disordinate e, a tratti, non agevolmente comprensibili e, in ogni caso, non denunzia specificamente la mancanza del giudizio di pericolosità sociale, ma contesta la durata della misura stessa che, al contrario, risulta essere al di sotto della soglia minima di due anni prevista a dall'art. 217 cod. pen. per i delinquenti abituali.

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cogì equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2025 Il consigliere e or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10601/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione dt prime cure, nuovamente qualificando il fatto come furto pluriaggravato (in luogo di furto in abitazione, così come ritenuto dal Tribunale, che aveva così riqualificato l'originaria imputazione) e rimodulando in nnitius il trattamento sanzionatorio, tuttavia applicandogli, su appello del pubblico ministero, la misura di sicurezza della colonia agricola per un anno a seguito della dichiarazione di abitualità. Ritenuto che il ricorso è generico e manifestamente infondato perché - pur lamentando la scorretta applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola - affida le proprie censure a proposizioni disordinate e, a tratti, non agevolmente comprensibili e, in ogni caso, non denunzia specificamente la mancanza del giudizio di pericolosità sociale, ma contesta la durata della misura stessa che, al contrario, risulta essere al di sotto della soglia minima di due anni prevista a dall'art. 217 cod. pen. per i delinquenti abituali. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cogì equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il consigliere e or
Sentenza Cassazione n. 31028/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris