CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04XFDAM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con l'iter motivazionale che, in esito proprio alla complessiva valutazione della fattispecie concreta siccome invocata dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), ha fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia, avendo escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare "tenuità", individuando, quale elemento ostativo avente carattere assorbente, il quantitativo non minimale di sostanza stupefacente di tipo "pesante", pari a circa 14 gr. di cocaina; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossima del minimo edittale e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del quantitativo non irrisorio di cocaina sequestrata, tale da consentire il confezionamento di una pluralità di dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 15/03/2