CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 11 agosto 2018 il Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e disponeva la confisca di beni intestati, per quanto è qui di interesse, a [OSCURATO:PERSONA] (moglie del proposto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli del proposto). Con decreto del 14 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduceva ad anni 3 e mesi 6 la durata dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e disponeva la restituzione di alcuni beni, confermando nel resto il decreto. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, per quanto di interesse anche [OSCURATO:PERSONA], denunciando inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011.La consulenza tecnica difensiva, richiamata integralmente anche nella documentazione allegata, consentiva di affermare la liceità degli acquisti operati dai ricorrenti, escludendo la sproporzione tra redditi e investimenti, nonché l'illecita provenienza illecita delle provviste, tanto più che i beni societari di cui alla presente procedura sono spesso rappresentati da attività di per sé produttrici di reddito, quindi idonee ad autoalimentarsi, consentendo un accantonamento di capitali. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la somma rinvenuta su un conto corrente confiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggetto estraneo per il futuro acquisto di una proprietà. Questa Corte con sentenza del 10 marzo 2024 n.13216 annullava il decreto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a fronte della mancata risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello. Con decreto del 9 luglio 2024 a Corte di appello di Napoli confermava il sequestro sui beni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al D.Igs.159/11. Il decreto impugnato, nel confermare la confisca della somma rinvenuta sul conto corrente alla stessa intestato pari a 61.273,00 euro e frutto del versamento di due assegni, si è limitata a evidenziare che gli acquisti erano effettuati in assenza di redditi leciti accertati o con proventi derivanti dalle liberalità di [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio proveniva dalle medesime fonti illecite scaturenti dalle attività criminose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Non ha però considerato che con il decreto del 14 marzo 2023 depositato il 12 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca della complessiva somma di 125.000,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revoca che non risulta coerente con le motivazioni richiamate nel decreto impugnato. Pertanto, non tutto il patrimonio della Aragione derivava dalle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.A fronte delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di giudizio rescindente con le quali aveva richiesto di colmare l'assenza di motivazione rispetto ai rilievi mossi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato non ha fornito le risposte richieste. 1.1. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la confisca dell'intera somma pari a 61.273,00 euro rinvenuta sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] risultava essere il frutto di versamento di assegni da parte della stessa di 15.000,00 euro e di 45.000,00 euro ricevuti rispettivamente in data 14 febbraio e 21 febbraio 2017 da un soggetto estraneo alla procedura per il previsto futuro acquisto della proprietà in Ischia alla via Buonocore 42. Su questo specifico punto il decreto impugnato non risulta avere fornito una specifica risposta, essendosi limitato a ritenere priva di giustificazione lecita la titolarità dei beni in capo alla ricorrente in quanto provenienti da atti di liberalità della madre Aragione i cui proventi risulterebbero anche essi illeciti perché scaturiti dalla attività criminose del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una deduzione assertiva, tuttavia, priva di confronto con la specifica deduzione che la difesa del ricorrente ha offerto con riferimento alle somme suindicate di danaro. Né il decreto ha risposto alla ulteriore censura articolata dalla ricorrente in base alla quale non tutti i beni e le somme riconducibili alla madre Aragione risultavano provenienti dai redditi illeciti di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da un'ulteriore circostanza che con il decreto del 14 marzo 2023, in precedenza citato ed oggetto dellS primo ricorso innanzi a questa Corte erano state restituite somme per una totale di 125.000,00 in favore di Aragione escludendo che le stesse potessero avere una provenienza illecita. Dunque, l'argomentazione secondo la quale i beni di [OSCURATO:PERSONA] sono illeciti perché provengono da liberalità della madre Aragione che a sua volta non è titolare di rediti leciti perché coniuge di [OSCURATO:PERSONA] non appare logicamente del tutto sostenibile. 2. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché fornisca risposta: - all'origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]; - al rapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto provenienti dalla madre Aragione e la sussistenza di redditi leciti in capo a quest'ultima. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa c