CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo sulla responsabilità è genericamente proposto in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito che ha puntualmente motivato in ordine alla attendibilità della ricostruzione fornita dagli operanti; Ritenuto che il motivo in ordine alla recidiva è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato incensurabilmente le modalità di commissione del reato quale espressione della progressione criminosa del ricorrente pluripregiudicato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022