CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13146/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo del comune ricorso, relativo all'errata qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 55 comma 9 d. Igs. 231/2007, non è formulato in termini consentiti poiché la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, pur rientrando nel novero di quelle su cui la Corte può decidere ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (potendo quindi essere dedotta, come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità), richiede per la sua soluzione accertamenti in punto di fatto non consentiti in questa sede (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 - 01), dovendosi accertare se e a quale titolo gli imputati avessero la disponibilità delle carte carburante indebitamente utilizzate; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di norme processuali previste a pena di nullità per il mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di appello, è privo di autosufficienza dal momento che la stessa difesa denuncia la mancanza di traccia documentale circa l'eccepita violazione processuale nel corso dell'udienza del 24 aprile 2023; ritenuto che il terzo motivo, con cui si lamenta il "travisamento del fatto" è formulato per ragioni non consentite, non potendosi in sede di legittimità invocare una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dia giudici di merito, come quella riguardante l'effettività degli spostamenti eseguiti con i mezzi aziendali o il possesso di elevate somme di denaro, che sarebbero incompatibili con l'indebito utilizzo delle schede carburante, ricostruzione peraltro fondata su elementi logici e documentali non superati dalle dichiarazioni testimoniali rese (pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P