CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 02355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/01/2022 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, in data 02/10/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Agostino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati contravvenzionali di costruzione abusiva in zona vincolata (capo 1), prosecuzione abusiva dei lavori (capo 2), violazione di sigilli commessa in qualità di custode (capo 3). In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati contravvenzionali di cui ai capi 1) e 2), adottando i conseguenti provvedimenti di dissequestro e revoca dell'ordine di demolizione, e ha mitigato il trattamento sanzionatorio per il residuo delitto sub 3), confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta operatività della sospensione della prescrizione nel periodo intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/01/2022. Si censura la sentenza dal momento che, alla predetta udienza del 21/10/2020, il difensore di fiducia aveva depositato la nomina (intervenuta il giorno precedente) chiedendo un rinvio per prendere cognizione degli atti del procedimento: si trattava quindi di una richiesta di termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., che secondo costante giurisprudenza non comporta "l'interruzione dei termini di prescrizione del reato", a nulla rilevando la disposizione del giudice riportata nel verbale. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza impugnata per aver correlato la violazione dei sigilli ad un preteso intento del [OSCURATO:PERSONA] di completare le opere, laddove invece, dallo stesso capo di imputazione, era emerso che la condotta del ricorrente era in realtà finalizzata ad introdurre nel locale box un torchio, attrezzi per la produzione di vino ed una autovettura. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto alla prima questione, che la richiesta difensiva era estranea alle tassative ipotesi di cui all'art.108 cod. proc. pen. (rinuncia, revoca, incompatibilità, abbandono di difesa), sicchè la sospensione doveva ritenersi operante in presenza di una richiesta di rinvio della difesa. Quanto alla seconda questione, si evidenzia la mancanza di confronto con la sentenza impugnata, che aveva motivato il diniego con la mancanza di elementi positivamente valutabili e con la gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che la lettura del verbale del 21/10/2020, cui questa Suprema Corte ha avuto accesso in considerazione della natura della questione prospettata, consente di ritenere pienamente condivisibili le osservazioni formulate dal Procuratore Generale. Emerge infatti che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha, in quella sede, depositato la nomina chiedendo "un rinvio". Si è dunque dinanzi ad una richiesta di differimento non correlata alla concessione di termini a difesa, né ad esigenze istruttorie neppure prospettate genericamente: all'accoglimento dell'istanza, pertanto, deve riconoscersi l'efficacia sospensiva di cui all'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. Solo per completezza, si evidenzia che la Corte territoriale aveva espressamente riconosciuto tale efficacia, dichiarando sospesi i termini di prescrizione: sicchè la difesa, nell'ottica che qui si contesta, avrebbe comunque dovuto eccepire immediatamente la nullità, avendovi assistito (cfr. art. 182, comma 2, cod. proc. pen.). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. La Corte d'Appello ha escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente valutabili (ponendosi in linea con le valutazioni del primo giudice, che aveva anche valorizzato la "personalità allarmante" dell'imputato), e sottolineando le connotazioni "non lievi" della condotta, dato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i sigilli in zona vincolata, al fine di completare le opere realizzate. Tale ultimo passaggio motivazionale è stato censurato dalla difesa ricorrente, sulla scorta dello stesso capo di accusa che aveva fatto riferimento - nel descrivere la condotta violativa dei sigilli - al trasporto, all'interno dell'area interessata, di un torchio, di attrezzi per la produzione di vino e di un'autovettura. Deve tuttavia osservarsi, da un lato, che il rilievo della Corte territoriale deve all'evidenza essere letto alla luce della complessiva vicenda ricostruita dal giudice di primo grado, da cui emerge che la condotta specificamente contestata al [OSCURATO:PERSONA] (violazione dei sigilli apposti in data 07/10/2013) era l'ultima di una corposa analoga serie: cfr. pagg. 2 segg. della sentenza del Tribunale di Noia, da cui emerge la violazione dei sigilli e la prosecuzione dei lavori accertate in data 28/03/2013, 04/04/2013, 08/07/2013. D'altro lato, deve comunque conferirsi rilievo assorbente al fatto che l'assenza di elementi valutabili in senso favorevole all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., affermata dal primo giudice e ribadita dalla Corte d'Appello, non ha formato di concreta e specifica confutazione da parte del ricorrente. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore d