CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9179/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Nicotera n. 29 -controricorrente- Oggetto: indagini bancarie – art. 38 d.P.R. 600/1973 – prova contraria 22– 9179 - 201 5 – 2 6/ 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 5878/10/14 pronunciata il 9 luglio 2 01 4 e depositata il 02 ottobre 2014,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuenteera attinta da avviso di accertamento sintetico a fini IRPEF ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato su rilevazione di capacità di spesa non congrua con il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2005, in ragione di movimentazione bancariarilevata dall’Ufficio. I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad unico motivo, inerente la prova contraria in capo al contribuente, cui replica la parte privata con tempestivocontroricorso. Nelle more del giudizio, la parte contribuente ha depositato prima istanza di sospensione ex art. 6, comma decimo, d.l. n. 119/2018, poi- ed in prossimità dell’odierna adunanza- memoria con allegati tanto l’avvenuto ricevimento da parte dell’Ufficio dell’istanza di definizione agevolata, nonché tutte le ricevute di pagamento delle rate trimestrali fino all’ultimascadenza del novembre 2022. CONSIDERATO Con la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata ed il silenzio serbato dall’Amministrazione deve intendersi definita la controversia, prova ulteriore essendo la regolarità dei versamenti rateali effettuai dalla contribuente, donde il giudizio deve dichiar ar si estinto e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, giusto il disposto del comma tredicesimo del prefato art. 6 d.l. n. 119/2018. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. 22– 9179 - 201 5 – 2 6/ 0 1