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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 23712/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 21065/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione,in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie 38 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA] ( già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Arm i 18 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti - controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] eMontecosaro intimata avverso il decreto di cui al proc. nr 48 sub-1/24 R.G.F. del 27 luglio 2017 pronunciato dal Tribunale di Macerata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Macerata, con decreto del 27 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dell’immobile (edificio industriale commerciale, composto da locale esposizione, uffici, magazzino e officina) posto in vendita dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 17/11/2016 c he - su proposta della curatrice, alla quale egli aveva rappresentato di aver diritto a un indennizzoper non aver potuto utilizzare i locali, consegnatigli il 2.1.2016, sino al 12.3.2016, perché occupati da materiale e mobili della procedurae da un soppalco da smontare - gli aveva liquidato per tale titolo, senza neppure convocarlo e senza dargliene comunicazione, la somma omnicomprens iva , e sostanzialmente irrisoria, di € 1.800. 2.Il tribunale ha ritenuto che la pretesa del reclamante, avente ad oggetto un credito di natura risarcitoria sorto nel corso della procedura, e dunque prededucibile, n on liquido e contestato, avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme previste dagli artt.54 e 92 e segg. l. fall. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] (società incaricata delle operazioni di sgombero, evocata nel procedimento unitamente alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con separati controricorsi.

La banca è invece rimasta intimata.

Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 111 comma 1 bis l.fall .

S ostiene che il Tribunale di Macerata ha errato nel non riconoscere la sussistenza della condizione di non contestazione del credito, pacificamente prededucibile e agevolmente determinabile nel suo ammontare (da rapportare ai valori locativi dell’immobile); evidenzia, inoltre,che il reclamo era ammissibile in virtù dei princìpi della conservazione degli atti giuridici, della tutela dell’affidamento incolpevole e dell’ultrattività del rito. 1.1 Con il secondo motivo Scocco deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. per avere il Tribunale erroneamente equiparato il decreto del G.D a un decreto di esecutivitàdello stato passivo. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art 101 c.p.c., non avendo il tribunale rilevato la violazione del suo diritto al contraddittorio, per aver il G.D. emesso il provvedimento a sua totale insaputa. 2 I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati per quanto di ragione 2.1 L’ art. 111 bis , comma 1, l. fa ll., stabilisce che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, « con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio»(nonché di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, i quali, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26). 2.2 Nel caso di specie si trattava di un credito sorto in corso di procedura, per effetto della ritardata liberazione dei locali dal materiale e dai mobili della fallita, di cui erano pacifici l’an e la collocazione, ma controverso il quantum debeatur; ciò nonostante il G.D. anziché astenersi dal provvedere su un’istanza proveniente dalla curatrice e/o di invitare il creditore ad insinuarsi al passivo , ha liquidato il credito de plano , su parere del la stessa curat rice, con decretoex art 25 ultimo comma l.fall. 2.2.1 In sostanza, il giudice , senza neppure preoccuparsi di instaurare il contraddittorio, ha pronunciato sulla domanda di indennizzo proveniente da Scocco, come se il credito prededucibile da questi vantato non rientrasse fra quelli da accertare con le modalità di cui al capo V della l. fall., ma l’ha però acco lta solo in minima parte. 2.3 Orbene, è di tutta evidenza come il creditore avesse come unico rimedio a disposizione per ottenere la r iforma d i un provvedimento incidente sul suo diritto all’indennizzo, e perciò avente sicura natura decisoria, il reclamo previsto dall’art 26 l.fall. 2.4 Il Tribunale di Macerata ha dunque, a sua volta del tutto erroneamente, fatto ricadere sull’odierno ricorrente le conseguenze dell’errore procedurale compiuto dal G.D., affermando che Scocco avrebbe dovuto proporre domanda di insinuazione al passivo (con il risultato di rendere definitiva la determinazione del credito ormai già operata dal G.D., ma ritenuta insoddisfacente) o l’impugnazione con le forme opposizione allo stato passivo ex att. 98 e segg, l.fall. ( rimedio che presuppone la dichiarazione di esecutività dello stato passivo). 2.5 In contrario, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un dato rito, anche se errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. n. 28519/2019 e 27848/2021 ); si tratta del principio della ultrattività del rito che risponde all’esigenza di tutelare l'affidamento delle parti in base alla scelta delle regole processuali operata dal giudice (Cass. n. 12290/2011;Cass. n. 22738/2010;Cass. n. 9694/2010). 2.6 Trattandosi, dunque, di un decretoemesso d a l G.D. al di fuori del procedimento di verifica, il mezzo di impugnazione non poteva che essere individuato nel reclamoprevisto dall’art 26 l.fall. 4 All’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso conseguono l’assorbimento del quarto, con il quale il ricorrente si duole dell’omessa compensazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ma cerata in diversa composizione, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 21065/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione,in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie 38 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA] ( già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Arm i 18 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti - controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] eMontecosaro intimata avverso il decreto di cui al proc. nr 48 sub-1/24 R.G.F. del 27 luglio 2017 pronunciato dal Tribunale di Macerata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Macerata, con decreto del 27 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dell’immobile (edificio industriale commerciale, composto da locale esposizione, uffici, magazzino e officina) posto in vendita dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 17/11/2016 c he - su proposta della curatrice, alla quale egli aveva rappresentato di aver diritto a un indennizzoper non aver potuto utilizzare i locali, consegnatigli il 2.1.2016, sino al 12.3.2016, perché occupati da materiale e mobili della procedurae da un soppalco da smontare - gli aveva liquidato per tale titolo, senza neppure convocarlo e senza dargliene comunicazione, la somma omnicomprens iva , e sostanzialmente irrisoria, di € 1.800. 2.Il tribunale ha ritenuto che la pretesa del reclamante, avente ad oggetto un credito di natura risarcitoria sorto nel corso della procedura, e dunque prededucibile, n on liquido e contestato, avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme previste dagli artt.54 e 92 e segg. l. fall. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] (società incaricata delle operazioni di sgombero, evocata nel procedimento unitamente alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con separati controricorsi. La banca è invece rimasta intimata. Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 111 comma 1 bis l.fall . S ostiene che il Tribunale di Macerata ha errato nel non riconoscere la sussistenza della condizione di non contestazione del credito, pacificamente prededucibile e agevolmente determinabile nel suo ammontare (da rapportare ai valori locativi dell’immobile); evidenzia, inoltre,che il reclamo era ammissibile in virtù dei princìpi della conservazione degli atti giuridici, della tutela dell’affidamento incolpevole e dell’ultrattività del rito. 1.1 Con il secondo motivo Scocco deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. per avere il Tribunale erroneamente equiparato il decreto del G.D a un decreto di esecutivitàdello stato passivo. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art 101 c.p.c., non avendo il tribunale rilevato la violazione del suo diritto al contraddittorio, per aver il G.D. emesso il provvedimento a sua totale insaputa. 2 I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati per quanto di ragione 2.1 L’ art. 111 bis , comma 1, l. fa ll., stabilisce che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, « con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio»(nonché di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, i quali, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26). 2.2 Nel caso di specie si trattava di un credito sorto in corso di procedura, per effetto della ritardata liberazione dei locali dal materiale e dai mobili della fallita, di cui erano pacifici l’an e la collocazione, ma controverso il quantum debeatur; ciò nonostante il G.D. anziché astenersi dal provvedere su un’istanza proveniente dalla curatrice e/o di invitare il creditore ad insinuarsi al passivo , ha liquidato il credito de plano , su parere del la stessa curat rice, con decretoex art 25 ultimo comma l.fall. 2.2.1 In sostanza, il giudice , senza neppure preoccuparsi di instaurare il contraddittorio, ha pronunciato sulla domanda di indennizzo proveniente da Scocco, come se il credito prededucibile da questi vantato non rientrasse fra quelli da accertare con le modalità di cui al capo V della l. fall., ma l’ha però acco lta solo in minima parte. 2.3 Orbene, è di tutta evidenza come il creditore avesse come unico rimedio a disposizione per ottenere la r iforma d i un provvedimento incidente sul suo diritto all’indennizzo, e perciò avente sicura natura decisoria, il reclamo previsto dall’art 26 l.fall. 2.4 Il Tribunale di Macerata ha dunque, a sua volta del tutto erroneamente, fatto ricadere sull’odierno ricorrente le conseguenze dell’errore procedurale compiuto dal G.D., affermando che Scocco avrebbe dovuto proporre domanda di insinuazione al passivo (con il risultato di rendere definitiva la determinazione del credito ormai già operata dal G.D., ma ritenuta insoddisfacente) o l’impugnazione con le forme opposizione allo stato passivo ex att. 98 e segg, l.fall. ( rimedio che presuppone la dichiarazione di esecutività dello stato passivo). 2.5 In contrario, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un dato rito, anche se errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. n. 28519/2019 e 27848/2021 ); si tratta del principio della ultrattività del rito che risponde all’esigenza di tutelare l'affidamento delle parti in base alla scelta delle regole processuali operata dal giudice (Cass. n. 12290/2011;Cass. n. 22738/2010;Cass. n. 9694/2010). 2.6 Trattandosi, dunque, di un decretoemesso d a l G.D. al di fuori del procedimento di verifica, il mezzo di impugnazione non poteva che essere individuato nel reclamoprevisto dall’art 26 l.fall. 4 All’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso conseguono l’assorbimento del quarto, con il quale il ricorrente si duole dell’omessa compensazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ma cerata in diversa composizione, anche per l
Decreto Cassazione n. 23712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris