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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 30814/2023

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- rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14992/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.P.A.B.,con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla via Torni n. 51, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale a pposta a margine del ricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Domenichino n. 5, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Abbruzzi n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Vicenza, al Viale della Scienza n. 26, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Borsin. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castellina di Soragna (PR), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 59/B, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 87. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 25/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GovanniBattista Nardecchia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato; sentiti, per il ricorrente principale, gli AvvocatiPaolo Corletto ed [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per l’accoglimento del loro ricorso;sentita, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale; sentito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , l’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale; lette le memorie exart. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA], ente pubblico avente la finalità di provvedere all'assistenza in favoredi anziani non autosufficienti e di disabili, chiesta edottenuta, dal Tribunale di Treviso, la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi exart. 15 della legge n. 3 del 2012 al fine di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione che componesse la sua grave situazione di sovraindebitamento, presentò, il 19 marzo 2015, una prima proposta, che prevedeva la prosecuzione della propria attività (provvedendo al parziale soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione dei beni del patrimonio disponibile), successivamente sostituita con altra, del 16 luglio 2015, che tenne conto della transazione medio temporeconclusa dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA]..

1.1. All'udienza fissata per la verifica dei voti, fu dato atto del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 della legge predetta, ma, nel termine assegnato per le osservazioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tutte creditrici dissenzienti, depositarono le loro contestazioni exart. 12 della medesima legge.

1.2. Con decreto del 9 dicembre 2015, il giudice delegato del Tribunale di Treviso omologò l'accordo, rigettando tutte le contestazioni.

2. Il reclamo promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro quel provvedimentofu accolto dal Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, con decreto del 12 maggio 2016, che, in totale riforma del primo, dichiarò inammissibile la proposta presentata dal menzionato istituto.

2.1. Quel giudice osservò che la voluntas legisdella composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di introdurre (in linea con molti altri ordinamenti, non solo europei), uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile, in quanto soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Pertanto, non appariva coerente con la volontà del legislatore l'estensione della normativa de quafino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro.

Affermò, inoltre, che l'ente pubblico non rientrava tout courtnella categoria degli imprenditori non fallibili, formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali exart. 1 l.fall. e per i quali non era prevista una diversa disciplina per la regolamentazione o il risanamento della crisi.

Rimarcò, infine, che la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e lo stesso accostamento tra il consumatore con l'imprenditore non fallibile erano elementi che, già di per sé, portavano a ritenere come il legislatore avesse inteso disciplinare situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, riferibili ai cd. debitori "deboli".

Se, invece, avesse voluto includere gli enti pubblici, lo avrebbe detto espressamente così come aveva fatto per l'imprenditore agricolo.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso, ex art. 111 Cost., l'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto suddetto.

E’ rimasta solo intimata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria dell’11/17 maggio 2023, n. 13517, posta l’ammissibilità, già ripetutamente sancita, della proposizione del ricorso straordinario exart. 111 Cost. contro i provvedimenti di accoglimento (come nella specie) o di rigetto del reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095/2019; Cass. n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), ha rilevato che la questione prospettata nel secondo motivo dell’odierno ricorso principale (riguardante l’applicabilità, o non, agli enti pubblici, - in particolare agli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] nza e Beneficenza - della disciplina relativa al sovraindebitamento), la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta, rendevano opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, sicché, a tal fine, ha rinviato rinvia la causa a nuovo ruolo.

Risultano depositate memorie exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorsoprincipale denuncia la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012».

Si assume che, poiché l’art. 10 della legge n. 3/2012, al comma 6, prevede espressamente un autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato ai sensi del suo comma 1, è evidente che se i creditori avessero voluto far valere eventuali doglianze in merito alla sussistenza del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi avrebbero dovuto farlo in sede di reclamo avverso il decreto exart. 10, comma 1, della legge predetta.

Di conseguenza, il tribunale, nel pronunciare nel merito della pretesa insussistenza, in capo all'istituto odierno ricorrente,del requisito soggettivo, aveva violato le norme di cui agli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012, che avrebbero imposto una pronuncia in rito di inammissibilità dei reclami proposti avverso il decreto di omologa.

1.1. Esso si rivela fondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

1.2. Giova ricordare, innanzitutto, la disciplina di cui agli artt. 6, 7, 9, 10, 11e 12 della legge n. 3 del 2012 (recante, tra l’altro, D isposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento), nei rispettivi testi qui applicabili ratione temporis(vigenti cioè al momento della presentazione –maggio 2015 – da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della proposta di accordo in esame)e per quanto di specifico interesse in questa sede.

1.2.1. In particolare: i) l’art. 6(Finalità e definizioni), comma 1, sancisce che, “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. […]”; ii) l’art. 7 ( Presupposti di ammissibilità ) , commi 1 e 2, lett. a ) e b ), prevede, tra l’altro, che “1.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il gestore è nominato dal giudice. […].

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”; iii) l’art. 9 (Deposito della proposta), comma 1, dispone che “La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti”.

Nei commi successivi viene indicata la documentazione da depositarsi a corredo della proposta di accordo suddetta; iv) l’art. 10 (Procedimento)stabilisce che “1.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pertelefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 3-bis.

A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”; v) l’art. 11 (Raggiungimento dell’accordo), prevede che “1.

I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1.

In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che lo ha pronunciato”; vi) l’art. 12, infine, dispone che “1.

Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei diecigiorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

Quando unodei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3-bis.

L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

1.3. Il riportato quadro normativo, dunque, consente di rilevare che, dopo la previsione dei presupposti oggettivi e soggettivi (artt. 6-7) per l’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, il legislatore ha inteso disciplinare, in modo estremamente analitico, ledistinte fasi procedimental i che vanno dal deposito in tribunale della proposta di accordo suddetto al provvedimento con cui il giudice ne concede o denega l’omologazione (artt. 9-12).

Fin da ora, pertanto, si evidenzia che, al fine di evitare continue ripetizioni, tutti gli articoli richiamati nel prosieguo di questa motivazione devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti alle disposizioni di cui alla legge n. 3 del 2012, ove non diversamente specificato.

1.3.1. Orbene, deve notarsi, innanzitutto, che , in quest’ultima, non è statocontemplato un provvedimento di formale “apertura” della proced ura di cui oggi si discute(diversamente da quanto sancito, in ambito di concordato preventivo, dall’art. 163 l.fall.), essendosi previsto sol tanto che il g iudice, dopo il positivo vaglio di ammissibilità della proposta con riferimento agli articoli da 7 a 9 della legge, fissa“immediatamente” con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori nei luoghi e con le forme previsti dal comma 1 dell’art. 10 entroquaranta giorni prima dell’udienza: termine che si ricava sommando i trenta giorni previsti dal richiamato comma dell’art. 10 al termine di dieci giorni prima dell’udienza posto ai creditori per il recapito all’organismo di composizione della crisi, con le forme alternativamente previste dall’art. 11, comma 1,“della dichiarazione sottoscritta del proprio consensoalla proposta, come eventualmente modificata”.

1.3.2. Va rilevato, peraltro, che la legge non ha attribuito al giudice alcun potere di “direzione” del procedimento,né una funzione “collaborativa” nei confronti del proponente sovraindebitato,che si avvale già, giusta l’art. 7, comma 1, dell’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, disciplinato compiutamente nell’art. 15.

1.3.3. Così come statuito dall’art. 10, poi, se la proposta soddisfa i requisiti indicati agli art. 7 e 9, il giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza, la quale si celebrain composizione monocratica secondo le regole del rito camerale exart. 737 e ss. cod. p roc . c iv . .

Pertanto, già subito dopo il deposito della proposta, egli è chiamato a valutare se sussistano , o non, i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’accesso del debitore allaprocedura di composizione della crisi da sovraindebitamentoda lui scelta.

Tra questi, vi è anche quello dell’elemento soggettivo richiesto per l’applicabilità della disciplina dettata dalla legge in esame, trattandosi, come è intuitivo, di requisito pregiudiziale ad ogni altro.

1.3.4. Deve rimarcarsi, inoltre, che il medesimo art. 10regola solo il caso in cui l’esito della verifica suddetta sia positivo, mentre nulla dice in ordine al possibile esito negativo.

Tuttavia, è ragionevole concludere nel senso che,in questaipotesi, la soluzione non possa che prevedere il rigetto della domanda.

1.3.5. La norma in commento prevede, infine(cfr. comma 6), che, contro i provvedimenti del giudice è ammesso reclamo, devoluto alla cognizione dello stesso tribunale, in composizione collegiale, di cui però non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento contestato.L’obiettivo è, oltre a quello di consentire la pronuncia nella forma del decreto, che è l’atto giurisdizionale più deformalizzato tra quelli previsti nel rito civile, anche di snellire al massimo il procedimento, rimettendo al giudice la scelta delle informazioni da acquisire e del modo in cui queste informazioni devono entrare nel procedimento, con impulso d’ufficio.

Concretamente, dunque, stante la previsione generale dell’art. 10, l’ambito del reclamo predetto deve intendersi riferito sia aldecreto con cui il giudice fissa l’udienza per la verifica dei voti dei creditori, con le ulteriori statuizioni di cui al comma 2, sia a quello, non esplicitamente previsto dall’art.10 ma agevolmente enucleabile in via interpretativa, con il quale il medesimo g iudice, ritenendo insussistenti i requisiti di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9, determini l’arresto procedimentale con una dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità o del rigetto del ricorso contenente la proposta di accordo.

1.3.6. Ragioni di completezza, infine, impongono di rimarcare che, nel contesto dello stesso art.10, le forme camerali si applicano alla pronuncia con cui, ai sensi del suo comma 3, il giudice disponga la revoca del decreto che aveva precedentemente fissato l’udienza per la verifica dei voti dei creditori, con le conseguenti statuizioni accessorie di cui al successivo comma 2, accertato il compimento,da parte del debitore, di atti o iniziative in frode ai creditori.Tale pronuncia è accostabile a quella che il t ribunale emette ai sensi dell’art. 173 l.fall.nell’ambito del concordato preventivo.

1.4. La fase procedimentale successiv a, rispetto al momento in cui il procedimento di composizione della crisi è attivato, è la raccolta delle adesioni dei creditori, compito che la legge demanda all’Organismo di Composizione della Crisi.

Il compito dell’O.C.C. è appunto quello di comunicare ai creditori, quaranta giorni prima della data fissata per l’udienza, la proposta di accordo unitamente al decreto emanato dal giudice.

1.4.1. Nell’ambito della procedura di cui si discute, infatti, rilievo centrale assume il raggiungimento dell’accordo tra il debitore ed i creditori.

Per addivenire all’omologazione, con i conseguenti effetti per i creditori anteriori e posteriori, è necessario che “l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”(art. 11, comma 2).

La norma è di centrale rilevanza perché, al pari di quanto avviene nel concordato preventivo con l’art. 177 l.fall., esprime i due princ ì pi fondamentali che caratterizzano la procedura di accordo: prevalenza dell’interesse dei creditori e regola di maggioranza.

1.4.2. Il primo di essi si declina nell’attribuzione ai creditori del potere insindacabile di scelta in ordine all’approvazione, o non , della proposta presentata dal debitore.

1.4.2.1. I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi, anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 10, comma 1.

In mancanza di tale comunicazione, si ritiene che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11, comma 1).

1.4.2.2. Come acutamente e condivisibilmente osservatosi in dottrina, pur in presenza di un testo letterale contradditorio, è ovvio che, nel termine di dieci giorni prima dell’adunanza, i creditori possano esprimere non solo il proprio consenso, ma anche il proprio dissenso rispetto alla proposta.

Se così non fosse, infatti, l’applicazione della regola del silenzio - assenso, accompagnata dalla possibilità di comunicare unicamente il proprio consenso, renderebbe obbligatoriamente consenzienti tutti i creditori, senza possibilità legale di dissentire.Si applica, come detto, la regola del cd. silenzio-assenso: i creditori possono comunicare il proprio consenso o dissenso, ma se non si esprimono nei termini concessi sono considerati consenzienti edinclusi tra i creditori favorevoli nel computo della maggioranza.

Regola del silenzio- assenso introdotta con l’evidente intento di favorire il raggiungimento della maggioranza, ricomprendendo i creditori “apatici” e “disinteressati” tra i favorevoli, e che rappresenta sicuro indice del favor del legislatore per la procedura di accordo.1.4.3.

Il secondo principio, in forza del quale la volontà dei creditori rappresentanti la maggioranza qualificata dei crediti vincola anche la minoranza, evidenzia la potenziale deroga al principio di autonomia negoziale rappresentata dalla procedura di accordo,potendo i creditori di maggioranza imporre la propria decisione in ordine alla proposta di definizione della crisi anche alla minoranza, che subisce una possibile modifica del rapporto obbligatorio senza il concorso della propria volontà.

1.4.4. Trascorso il termine suddetto per l’espressione del consenso/dissenso da parte dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisiverifica l’eventuale raggiungimento della maggioranza e predispone la relazione sui consensi espressiche trasmette, poi, a tutti i creditori (art. 12, comma 1).

È proprio la relazione sui consensi il documento nel quale l’organismo deve individuare analiticamente i crediti computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze ed i crediti esclusi, con l’indicazione delle ragioni dell’esclusione.

1.4.5. Le decisioni di quell’organo così assunte in materia di calcolo delle maggioranze non sono, ovviamente, intangibili.

1.4.5.1. Anzitutto, i creditori, ricevuta la relazione predetta , nei dieci giorni successivi possono sollevare eventuali contestazioni (art. 12, comma 1), le qualipossono riguardare anche le decisioni in ordine all’inclusione o esclusione di un credito dal computo della maggioranza, così come l’ammontare del credito stesso ai fini della decisione sulla proposta.

1.4.5.2. La medesima relazione viene trasmessa, poi, unitamente alle eventuali contestazioni, dall’Organismo di Composizione della crisi al giudice.

L’omologazione dell’accordo viene pronunciatasolo seil tribunale, risolta ogni altra contestazione, verifichi – tra l’altro – anche il raggiungimento della percentuale dei consensi pari almeno al sessanta per cento dei crediti (art. 12, comma 2).

1.4.5.3. In sede di omologazione, quindi, il giudice deve accertare la regolarità della procedura che ha condotto al raggiungimento dell’accordo e riesaminare le decisioni assunte dall’Organismo di Composizione della Crisi in ordine all’inclusione o esclusione di crediti dal quorum e quanto all’ammontare del credito riconosciuto ai fini del raggiungimento della maggioranza.

Tale controllo va compiuto non solo in presenza di eventuali contestazioni, ma anche d’ufficio, in quanto funzionale alla verifica del raggiungimento della percentuale che la legge pone in capo al giudice (art. 12, comma 2).

Resta fermo che, in questa fase, il tribunale d eve fare applicazione della cd. prova di resistenza, con la conseguenza per cui l’eventuale errore in sede di calcolo o di ammissione/esclusione del credito potrà assumere rilievo solo laddove sia stato decisivo ed abbia influito in modo determinante sul raggiungimento della maggioranza prescritta.

1.4.5.4. È doveroso puntualizzare che le “contestazioni” che il giudice dell’omologa è chiamato a dirimere dovranno necessariamente avere contenuto diverso da quelle eventualmente sollevate (o comunque sollevabili) nell’ambito del già descritto procedimento di reclamo di cui all’art. 10, comma 6.

Esse, dunque, potranno riguardare, oltre all’avvenuto raggiungimento , o non,della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, le ipotesi in cui uno dei creditori che non ha aderito, o che risulta escluso , o qualunque altro interessato, contest i la convenienza dell'accordo (cd. cram d awn ): in quest’ultimo caso, infatti, il giudice procede all’omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

1.4.5.5. Da tanto l’ulteriore conseguenza che anche il reclamo previsto dalla norma in esame (art. 12, comma 2) avverso il provvedimento reso in questa specifica fase procedimentale (quella riservata alla verifica del raggiungimento della maggioranza richiesta ed all’omologazione dell’accordo) non può che investire , esclusivamente , le questioni suddette, non anche quelle già definite con il decreto del giudice exart. 10, comma 1.

1.5. Riepilogando, dunque, ritiene il Collegio che, p oiché l’appena menzionato articolo 10 della leggen. 3 del 2012 disciplina , al comma 6 , un o specifico ed autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato dal giudice ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è ragionevole concludere nel senso che ove un creditoreintenda prospettare doglianze circa la configurabilità del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi (al pari di ogni eventuale contestazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9della legge suddetta), deve farlo in sede di reclamo avverso i l decreto ex art. 10 , comma 1 : soluzione, quest’ultima,che rinviene la propria ratio in chiarissime esigenze di economia procedurale onde evitare, con la previsione di uno specifico rimedio impugnatorio, lo svolgimento di una procedura per la quale un creditoreritenga l’insussistenza dei presupposti pur delibati positivamente da parte del giudice.

Diversamente, infatti, la previsione di detto specifico rimedio sarebbe affatto inutile e, sostanzialmente, destinata a rimanere lettera morta.

1.6. Né, in contrario, appare condivisibile l’assuntodel Pubblico Ministero secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni rinvenibili nella legge n. 3 del 2012, dovrebbero trovare applicazione,in via analogica, al caso di specie , i princìpi affermati dalla decisione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza n. 1521 del 2013,in relazione ai poteri di sindacato d’ufficio del tribunale in materia di concordato preventivo.

1.6.1. In quell’arresto è stataaffermata un’identità di posizione da parte del giudice e l’utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologazione del concordato predetto, sicché nessun effetto preclusivo è ipotizzabile rispetto al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva di quest’ultimo, le quali, dunque,possono essere liberamente riconsiderate dal tribunale, appunto,durante tutto il corso della procedura, nonché in sede di omologa.

1.6.2. Il Pubblico Ministero fonda tale proprio convincimento sul rilievo che il decreto di cui all’art. 10,comma 1, non sia, di fatto, dissimile da quello sull’ammissibilità della proposta di concordato preventivo(art. 163 l.fall.), da ciò ricavandone che, poiché ogni questione è rimessa, in ultima istanza, al giudizio di omologazione, nessuneffetto preclusivo potrebbe scaturire dalla mancata opposizione al decreto di cui all’art. 10,comma 1.

1.6.2. Osserva, tuttavia, il Collegio che l’impossibilitàdi avvalersi, sulla specifica questione in esame, dell’eventuale applicazione analogica dei princìpi dettati in materia di concordato preventivo è dovuta al fatto che, come si è già precedentemente accennato, la legge n. 3 del 2012 non contempla un provvedimento di formale “apertura” del procedimento di accordo di composizione della crisi, diversamente da quanto espressamente sancito, invece, in ambito di concordato preventivo, dall’art. 163 l.fall. (“Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, comma primo e secondo, con soggetto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi”), essendosi previstosoltanto che il giudice, dopo il positivo vaglio di ammissibilità della proposta con riferimento agli articoli da 7 a 9, fissa “ immediatamente ” con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori nei luoghi e con le forme previsti dal comma 1 dell’art. 10 entroquaranta giorni prima dell’udienza.

1.6.3. Alteris verbis, in presenza di una puntuale disciplina sul punto, non sussistono i presupposti per l’applicazione, in via analogica, dei princìpi, invocati dal Pubblico Ministero, dettati per una procedura concorsuale che, diversamente dal procedimento di cui oggi si discute, non prevede alcuna impugnazione del formale provvedimento di sua apertura.

1.7. Orbene, nel caso di specie,è pacifico che nessun reclamo ex art. 10 , comma 6,della legge n. 3 del 2012 è stato presentato da parte de lle odiern e controricorrenti al fine di contestare la configurabilità, in capo all’[OSCURATO:PERSONA], del requisito soggettivo di cui all’art. 7 della legge predetta.

Pertanto, il Tribunale di Treviso avrebbe dovutorilevare, d’ufficio (stante la corrispondente preclusione verificatasi),la tardività del motivo di reclamo ex art. 12, comma 2, della medesima legge, relativo all’asserita insussistenza, in capo all’ Istituto suddetto , del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi, dichiarandolo, in parte qua, i nammissibil e e procedendo all’esame delle ulteriori doglianze ivi prospettate (ma il cui scrutinio, invece,è stato ritenuto «superfluo» in ragione del convincimento espresso ) da ciascuna delle reclamanti/controricorrenti.2.

Il secondo motivo del ricorso principale prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e7 della L. n. 3/2012, sotto il profilo dell’asserita mancanza del presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento».

Si contestano le argomentazioni con cui il tribunale ha negato all'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di accedere alla procedura di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 3 del 2012.

2.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbit a, atteso che l’accoglimento, per quanto si è finora detto, del precedente motivo rende, per ciò solo, non contestabile ulteriormente, in questa sede, la legittimazione dell’istituto odierno ricorrente principale di avvalersi della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti cui all’art. 7 di detta legge.

3. L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rubricato «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento», contesta al tribunale di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del procedimento intrapreso dall’Istituto per omessa dimostrazione della iscrizione ipotecaria da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e per la omessa integrazione della proposta nel termine perentorio assegnato all’Istituto medesimo.

3.1. Questa censura deve dichiararsi inammissibile.

3.1.1. Essa, infatti, ha ad oggetto l’analogadoglianza già formulata dalla banca suddetta innanzi al Tribunale trevigiano nel giudizio di reclamo exart. 12 della legge n. 3 del 2012, ma da quel giudicenon esaminata in ragione del convincimentoda questi espresso quanto alla impossibilità del menzionato Istituto di avvalersi della procedura suddetta.

3.1.2. Si è al cospetto, dunque, di una questione destinata ariemergere davanti al giudice di rinvio, giusta il consolidato orientamento di legittimità, qui condiviso, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio(cfr. Cass.n. 15893 del 2023; Cass. n. 28530 del 2022; Cass. n. 19422 del 2022; Cass.n. 19503 del 2018; Cass. n. 23588 del 2014). 4.In definitiva, quindi, l’odierno ricorso principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, mentre il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.

Il decreto impugnato, pertanto, va cassatoe la causa rinviata al Tribunale di Treviso, in diversa composizione collegiale, affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell’Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi exart. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all’esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati e d al la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

4.1. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata con riferimento al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di quest’ultima,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso predetto a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso principale dell '[OSCURATO:PERSONA] quanto al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione collegiale, affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell’Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi exart. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all’esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14992/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.P.A.B.,con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla via Torni n. 51, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale a pposta a margine del ricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Domenichino n. 5, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Abbruzzi n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Vicenza, al Viale della Scienza n. 26, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Borsin. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castellina di Soragna (PR), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 59/B, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 87. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 25/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GovanniBattista Nardecchia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato; sentiti, per il ricorrente principale, gli AvvocatiPaolo Corletto ed [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per l’accoglimento del loro ricorso;sentita, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale; sentito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , l’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale; lette le memorie exart. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA], ente pubblico avente la finalità di provvedere all'assistenza in favoredi anziani non autosufficienti e di disabili, chiesta edottenuta, dal Tribunale di Treviso, la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi exart. 15 della legge n. 3 del 2012 al fine di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione che componesse la sua grave situazione di sovraindebitamento, presentò, il 19 marzo 2015, una prima proposta, che prevedeva la prosecuzione della propria attività (provvedendo al parziale soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione dei beni del patrimonio disponibile), successivamente sostituita con altra, del 16 luglio 2015, che tenne conto della transazione medio temporeconclusa dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. All'udienza fissata per la verifica dei voti, fu dato atto del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 della legge predetta, ma, nel termine assegnato per le osservazioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tutte creditrici dissenzienti, depositarono le loro contestazioni exart. 12 della medesima legge. 1.2. Con decreto del 9 dicembre 2015, il giudice delegato del Tribunale di Treviso omologò l'accordo, rigettando tutte le contestazioni. 2. Il reclamo promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro quel provvedimentofu accolto dal Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, con decreto del 12 maggio 2016, che, in totale riforma del primo, dichiarò inammissibile la proposta presentata dal menzionato istituto. 2.1. Quel giudice osservò che la voluntas legisdella composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di introdurre (in linea con molti altri ordinamenti, non solo europei), uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile, in quanto soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Pertanto, non appariva coerente con la volontà del legislatore l'estensione della normativa de quafino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro. Affermò, inoltre, che l'ente pubblico non rientrava tout courtnella categoria degli imprenditori non fallibili, formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali exart. 1 l.fall. e per i quali non era prevista una diversa disciplina per la regolamentazione o il risanamento della crisi. Rimarcò, infine, che la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e lo stesso accostamento tra il consumatore con l'imprenditore non fallibile erano elementi che, già di per sé, portavano a ritenere come il legislatore avesse inteso disciplinare situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, riferibili ai cd. debitori "deboli". Se, invece, avesse voluto includere gli enti pubblici, lo avrebbe detto espressamente così come aveva fatto per l'imprenditore agricolo. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso, ex art. 111 Cost., l'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto suddetto. E’ rimasta solo intimata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria dell’11/17 maggio 2023, n. 13517, posta l’ammissibilità, già ripetutamente sancita, della proposizione del ricorso straordinario exart. 111 Cost. contro i provvedimenti di accoglimento (come nella specie) o di rigetto del reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095/2019; Cass. n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), ha rilevato che la questione prospettata nel secondo motivo dell’odierno ricorso principale (riguardante l’applicabilità, o non, agli enti pubblici, - in particolare agli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] nza e Beneficenza - della disciplina relativa al sovraindebitamento), la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta, rendevano opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, sicché, a tal fine, ha rinviato rinvia la causa a nuovo ruolo. Risultano depositate memorie exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorsoprincipale denuncia la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012». Si assume che, poiché l’art. 10 della legge n. 3/2012, al comma 6, prevede espressamente un autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato ai sensi del suo comma 1, è evidente che se i creditori avessero voluto far valere eventuali doglianze in merito alla sussistenza del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi avrebbero dovuto farlo in sede di reclamo avverso il decreto exart. 10, comma 1, della legge predetta. Di conseguenza, il tribunale, nel pronunciare nel merito della pretesa insussistenza, in capo all'istituto odierno ricorrente,del requisito soggettivo, aveva violato le norme di cui agli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012, che avrebbero imposto una pronuncia in rito di inammissibilità dei reclami proposti avverso il decreto di omologa. 1.1. Esso si rivela fondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 1.2. Giova ricordare, innanzitutto, la disciplina di cui agli artt. 6, 7, 9, 10, 11e 12 della legge n. 3 del 2012 (recante, tra l’altro, D isposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento), nei rispettivi testi qui applicabili ratione temporis(vigenti cioè al momento della presentazione –maggio 2015 – da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della proposta di accordo in esame)e per quanto di specifico interesse in questa sede. 1.2.1. In particolare: i) l’art. 6(Finalità e definizioni), comma 1, sancisce che, “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. […]”; ii) l’art. 7 ( Presupposti di ammissibilità ) , commi 1 e 2, lett. a ) e b ), prevede, tra l’altro, che “1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice. […]. 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”; iii) l’art. 9 (Deposito della proposta), comma 1, dispone che “La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti”. Nei commi successivi viene indicata la documentazione da depositarsi a corredo della proposta di accordo suddetta; iv) l’art. 10 (Procedimento)stabilisce che “1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pertelefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”; v) l’art. 11 (Raggiungimento dell’accordo), prevede che “1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che lo ha pronunciato”; vi) l’art. 12, infine, dispone che “1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei diecigiorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando unodei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 1.3. Il riportato quadro normativo, dunque, consente di rilevare che, dopo la previsione dei presupposti oggettivi e soggettivi (artt. 6-7) per l’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, il legislatore ha inteso disciplinare, in modo estremamente analitico, ledistinte fasi procedimental i che vanno dal deposito in tribunale della proposta di accordo suddetto al provvedimento con cui il giudice ne concede o denega l’omologazione (artt. 9-12). Fin da ora, pertanto, si evidenzia che, al fine di evitare continue ripetizioni, tutti gli articoli richiamati nel prosieguo di questa motivazione devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti alle disposizioni di cui alla legge n. 3 del 2012, ove non diversamente specificato. 1.3.1. Orbene, deve notarsi, innanzitutto, che , in quest’ultima, non è statocontemplato un provvedimento di formale “apertura” della proced ura di cui oggi si discute(diversamente da quanto sancito, in ambito di concordato preventivo, dall’art. 163 l.fall.), essendosi previsto sol tanto che il g iudice, dopo il positivo vaglio di ammissibilità della proposta con riferimento agli articoli da 7 a 9 della legge, fissa“immediatamente” con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori nei luoghi e con le forme previsti dal comma 1 dell’art. 10 entroquaranta giorni prima dell’udienza: termine che si ricava sommando i trenta giorni previsti dal richiamato comma dell’art. 10 al termine di dieci giorni prima dell’udienza posto ai creditori per il recapito all’organismo di composizione della crisi, con le forme alternativamente previste dall’art. 11, comma 1,“della dichiarazione sottoscritta del proprio consensoalla proposta, come eventualmente modificata”. 1.3.2. Va rilevato, peraltro, che la legge non ha attribuito al giudice alcun potere di “direzione” del procedimento,né una funzione “collaborativa” nei confronti del proponente sovraindebitato,che si avvale già, giusta l’art. 7, comma 1, dell’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, disciplinato compiutamente nell’art. 15. 1.3.3. Così come statuito dall’art. 10, poi, se la proposta soddisfa i requisiti indicati agli art. 7 e 9, il giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza, la quale si celebrain composizione monocratica secondo le regole del rito camerale exart. 737 e ss. cod. p roc . c iv . . Pertanto, già subito dopo il deposito della proposta, egli è chiamato a valutare se sussistano , o non, i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’accesso del debitore allaprocedura di composizione della crisi da sovraindebitamentoda lui scelta. Tra questi, vi è anche quello dell’elemento soggettivo richiesto per l’applicabilità della disciplina dettata dalla legge in esame, trattandosi, come è intuitivo, di requisito pregiudiziale ad ogni altro. 1.3.4. Deve rimarcarsi, inoltre, che il medesimo art. 10regola solo il caso in cui l’esito della verifica suddetta sia positivo, mentre nulla dice in ordine al possibile esito negativo. Tuttavia, è ragionevole concludere nel senso che,in questaipotesi, la soluzione non possa che prevedere il rigetto della domanda. 1.3.5. La norma in commento prevede, infine(cfr. comma 6), che, contro i provvedimenti del giudice è ammesso reclamo, devoluto alla cognizione dello stesso tribunale, in composizione collegiale, di cui però non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento contestato.L’obiettivo è, oltre a quello di consentire la pronuncia nella forma del decreto, che è l’atto giurisdizionale più deformalizzato tra quelli previsti nel rito civile, anche di snellire al massimo il procedimento, rimettendo al giudice la scelta delle informazioni da acquisire e del modo in cui queste informazioni devono entrare nel procedimento, con impulso d’ufficio. Concretamente, dunque, stante la previsione generale dell’art. 10, l’ambito del reclamo predetto deve intendersi riferito sia aldecreto con cui il giudice fissa l’udienza per la verifica dei voti dei creditori, con le ulteriori statuizioni di cui al comma 2, sia a quello, non esplicitamente previsto dall’art.10 ma agevolmente enucleabile in via interpretativa, con il quale il medesimo g iudice, ritenendo insussistenti i requisiti di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9, determini l’arresto procedimentale con una dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità o del rigetto del ricorso contenente la proposta di accordo. 1.3.6. Ragioni di completezza, infine, impongono di rimarcare che, nel contesto dello stesso art.10, le forme camerali si applicano alla pronuncia con cui, ai sensi del suo comma 3, il giudice disponga la revoca del decreto che aveva precedentemente fissato l’udienza per la verifica dei voti dei creditori, con le conseguenti statuizioni accessorie di cui al successivo comma 2, accertato il compimento,da parte del debitore, di atti o iniziative in frode ai creditori.Tale pronuncia è accostabile a quella che il t ribunale emette ai sensi dell’art. 173 l.fall.nell’ambito del concordato preventivo. 1.4. La fase procedimentale successiv a, rispetto al momento in cui il procedimento di composizione della crisi è attivato, è la raccolta delle adesioni dei creditori, compito che la legge demanda all’Organismo di Composizione della Crisi. Il compito dell’O.C.C. è appunto quello di comunicare ai creditori, quaranta giorni prima della data fissata per l’udienza, la proposta di accordo unitamente al decreto emanato dal giudice. 1.4.1. Nell’ambito della procedura di cui si discute, infatti, rilievo centrale assume il raggiungimento dell’accordo tra il debitore ed i creditori. Per addivenire all’omologazione, con i conseguenti effetti per i creditori anteriori e posteriori, è necessario che “l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”(art. 11, comma 2). La norma è di centrale rilevanza perché, al pari di quanto avviene nel concordato preventivo con l’art. 177 l.fall., esprime i due princ ì pi fondamentali che caratterizzano la procedura di accordo: prevalenza dell’interesse dei creditori e regola di maggioranza. 1.4.2. Il primo di essi si declina nell’attribuzione ai creditori del potere insindacabile di scelta in ordine all’approvazione, o non , della proposta presentata dal debitore. 1.4.2.1. I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi, anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 10, comma 1. In mancanza di tale comunicazione, si ritiene che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11, comma 1). 1.4.2.2. Come acutamente e condivisibilmente osservatosi in dottrina, pur in presenza di un testo letterale contradditorio, è ovvio che, nel termine di dieci giorni prima dell’adunanza, i creditori possano esprimere non solo il proprio consenso, ma anche il proprio dissenso rispetto alla proposta. Se così non fosse, infatti, l’applicazione della regola del silenzio - assenso, accompagnata dalla possibilità di comunicare unicamente il proprio consenso, renderebbe obbligatoriamente consenzienti tutti i creditori, senza possibilità legale di dissentire.Si applica, come detto, la regola del cd. silenzio-assenso: i creditori possono comunicare il proprio consenso o dissenso, ma se non si esprimono nei termini concessi sono considerati consenzienti edinclusi tra i creditori favorevoli nel computo della maggioranza. Regola del silenzio- assenso introdotta con l’evidente intento di favorire il raggiungimento della maggioranza, ricomprendendo i creditori “apatici” e “disinteressati” tra i favorevoli, e che rappresenta sicuro indice del favor del legislatore per la procedura di accordo.1.4.3. Il secondo principio, in forza del quale la volontà dei creditori rappresentanti la maggioranza qualificata dei crediti vincola anche la minoranza, evidenzia la potenziale deroga al principio di autonomia negoziale rappresentata dalla procedura di accordo,potendo i creditori di maggioranza imporre la propria decisione in ordine alla proposta di definizione della crisi anche alla minoranza, che subisce una possibile modifica del rapporto obbligatorio senza il concorso della propria volontà. 1.4.4. Trascorso il termine suddetto per l’espressione del consenso/dissenso da parte dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisiverifica l’eventuale raggiungimento della maggioranza e predispone la relazione sui consensi espressiche trasmette, poi, a tutti i creditori (art. 12, comma 1). È proprio la relazione sui consensi il documento nel quale l’organismo deve individuare analiticamente i crediti computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze ed i crediti esclusi, con l’indicazione delle ragioni dell’esclusione. 1.4.5. Le decisioni di quell’organo così assunte in materia di calcolo delle maggioranze non sono, ovviamente, intangibili. 1.4.5.1. Anzitutto, i creditori, ricevuta la relazione predetta , nei dieci giorni successivi possono sollevare eventuali contestazioni (art. 12, comma 1), le qualipossono riguardare anche le decisioni in ordine all’inclusione o esclusione di un credito dal computo della maggioranza, così come l’ammontare del credito stesso ai fini della decisione sulla proposta. 1.4.5.2. La medesima relazione viene trasmessa, poi, unitamente alle eventuali contestazioni, dall’Organismo di Composizione della crisi al giudice. L’omologazione dell’accordo viene pronunciatasolo seil tribunale, risolta ogni altra contestazione, verifichi – tra l’altro – anche il raggiungimento della percentuale dei consensi pari almeno al sessanta per cento dei crediti (art. 12, comma 2). 1.4.5.3. In sede di omologazione, quindi, il giudice deve accertare la regolarità della procedura che ha condotto al raggiungimento dell’accordo e riesaminare le decisioni assunte dall’Organismo di Composizione della Crisi in ordine all’inclusione o esclusione di crediti dal quorum e quanto all’ammontare del credito riconosciuto ai fini del raggiungimento della maggioranza. Tale controllo va compiuto non solo in presenza di eventuali contestazioni, ma anche d’ufficio, in quanto funzionale alla verifica del raggiungimento della percentuale che la legge pone in capo al giudice (art. 12, comma 2). Resta fermo che, in questa fase, il tribunale d eve fare applicazione della cd. prova di resistenza, con la conseguenza per cui l’eventuale errore in sede di calcolo o di ammissione/esclusione del credito potrà assumere rilievo solo laddove sia stato decisivo ed abbia influito in modo determinante sul raggiungimento della maggioranza prescritta. 1.4.5.4. È doveroso puntualizzare che le “contestazioni” che il giudice dell’omologa è chiamato a dirimere dovranno necessariamente avere contenuto diverso da quelle eventualmente sollevate (o comunque sollevabili) nell’ambito del già descritto procedimento di reclamo di cui all’art. 10, comma 6. Esse, dunque, potranno riguardare, oltre all’avvenuto raggiungimento , o non,della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, le ipotesi in cui uno dei creditori che non ha aderito, o che risulta escluso , o qualunque altro interessato, contest i la convenienza dell'accordo (cd. cram d awn ): in quest’ultimo caso, infatti, il giudice procede all’omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. 1.4.5.5. Da tanto l’ulteriore conseguenza che anche il reclamo previsto dalla norma in esame (art. 12, comma 2) avverso il provvedimento reso in questa specifica fase procedimentale (quella riservata alla verifica del raggiungimento della maggioranza richiesta ed all’omologazione dell’accordo) non può che investire , esclusivamente , le questioni suddette, non anche quelle già definite con il decreto del giudice exart. 10, comma 1. 1.5. Riepilogando, dunque, ritiene il Collegio che, p oiché l’appena menzionato articolo 10 della leggen. 3 del 2012 disciplina , al comma 6 , un o specifico ed autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato dal giudice ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è ragionevole concludere nel senso che ove un creditoreintenda prospettare doglianze circa la configurabilità del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi (al pari di ogni eventuale contestazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9della legge suddetta), deve farlo in sede di reclamo avverso i l decreto ex art. 10 , comma 1 : soluzione, quest’ultima,che rinviene la propria ratio in chiarissime esigenze di economia procedurale onde evitare, con la previsione di uno specifico rimedio impugnatorio, lo svolgimento di una procedura per la quale un creditoreritenga l’insussistenza dei presupposti pur delibati positivamente da parte del giudice. Diversamente, infatti, la previsione di detto specifico rimedio sarebbe affatto inutile e, sostanzialmente, destinata a rimanere lettera morta. 1.6. Né, in contrario, appare condivisibile l’assuntodel Pubblico Ministero secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni rinvenibili nella legge n. 3 del 2012, dovrebbero trovare applicazione,in via analogica, al caso di specie , i princìpi affermati dalla decisione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza n. 1521 del 2013,in relazione ai poteri di sindacato d’ufficio del tribunale in materia di concordato preventivo. 1.6.1. In quell’arresto è stataaffermata un’identità di posizione da parte del giudice e l’utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologazione del concordato predetto, sicché nessun effetto preclusivo è ipotizzabile rispetto al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva di quest’ultimo, le quali, dunque,possono essere liberamente riconsiderate dal tribunale, appunto,durante tutto il corso della procedura, nonché in sede di omologa. 1.6.2. Il Pubblico Ministero fonda tale proprio convincimento sul rilievo che il decreto di cui all’art. 10,comma 1, non sia, di fatto, dissimile da quello sull’ammissibilità della proposta di concordato preventivo(art. 163 l.fall.), da ciò ricavandone che, poiché ogni questione è rimessa, in ultima istanza, al giudizio di omologazione, nessuneffetto preclusivo potrebbe scaturire dalla mancata opposizione al decreto di cui all’art. 10,comma 1. 1.6.2. Osserva, tuttavia, il Collegio che l’impossibilitàdi avvalersi, sulla specifica questione in esame, dell’eventuale applicazione analogica dei princìpi dettati in materia di concordato preventivo è dovuta al fatto che, come si è già precedentemente accennato, la legge n. 3 del 2012 non contempla un provvedimento di formale “apertura” del procedimento di accordo di composizione della crisi, diversamente da quanto espressamente sancito, invece, in ambito di concordato preventivo, dall’art. 163 l.fall. (“Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, comma primo e secondo, con soggetto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi”), essendosi previstosoltanto che il giudice, dopo il positivo vaglio di ammissibilità della proposta con riferimento agli articoli da 7 a 9, fissa “ immediatamente ” con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori nei luoghi e con le forme previsti dal comma 1 dell’art. 10 entroquaranta giorni prima dell’udienza. 1.6.3. Alteris verbis, in presenza di una puntuale disciplina sul punto, non sussistono i presupposti per l’applicazione, in via analogica, dei princìpi, invocati dal Pubblico Ministero, dettati per una procedura concorsuale che, diversamente dal procedimento di cui oggi si discute, non prevede alcuna impugnazione del formale provvedimento di sua apertura. 1.7. Orbene, nel caso di specie,è pacifico che nessun reclamo ex art. 10 , comma 6,della legge n. 3 del 2012 è stato presentato da parte de lle odiern e controricorrenti al fine di contestare la configurabilità, in capo all’[OSCURATO:PERSONA], del requisito soggettivo di cui all’art. 7 della legge predetta. Pertanto, il Tribunale di Treviso avrebbe dovutorilevare, d’ufficio (stante la corrispondente preclusione verificatasi),la tardività del motivo di reclamo ex art. 12, comma 2, della medesima legge, relativo all’asserita insussistenza, in capo all’ Istituto suddetto , del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi, dichiarandolo, in parte qua, i nammissibil e e procedendo all’esame delle ulteriori doglianze ivi prospettate (ma il cui scrutinio, invece,è stato ritenuto «superfluo» in ragione del convincimento espresso ) da ciascuna delle reclamanti/controricorrenti.2. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e7 della L. n. 3/2012, sotto il profilo dell’asserita mancanza del presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento». Si contestano le argomentazioni con cui il tribunale ha negato all'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di accedere alla procedura di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 3 del 2012. 2.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbit a, atteso che l’accoglimento, per quanto si è finora detto, del precedente motivo rende, per ciò solo, non contestabile ulteriormente, in questa sede, la legittimazione dell’istituto odierno ricorrente principale di avvalersi della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti cui all’art. 7 di detta legge. 3. L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rubricato «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento», contesta al tribunale di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del procedimento intrapreso dall’Istituto per omessa dimostrazione della iscrizione ipotecaria da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e per la omessa integrazione della proposta nel termine perentorio assegnato all’Istituto medesimo. 3.1. Questa censura deve dichiararsi inammissibile. 3.1.1. Essa, infatti, ha ad oggetto l’analogadoglianza già formulata dalla banca suddetta innanzi al Tribunale trevigiano nel giudizio di reclamo exart. 12 della legge n. 3 del 2012, ma da quel giudicenon esaminata in ragione del convincimentoda questi espresso quanto alla impossibilità del menzionato Istituto di avvalersi della procedura suddetta. 3.1.2. Si è al cospetto, dunque, di una questione destinata ariemergere davanti al giudice di rinvio, giusta il consolidato orientamento di legittimità, qui condiviso, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio(cfr. Cass.n. 15893 del 2023; Cass. n. 28530 del 2022; Cass. n. 19422 del 2022; Cass.n. 19503 del 2018; Cass. n. 23588 del 2014). 4.In definitiva, quindi, l’odierno ricorso principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, mentre il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato, pertanto, va cassatoe la causa rinviata al Tribunale di Treviso, in diversa composizione collegiale, affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell’Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi exart. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all’esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati e d al la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 4.1. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata con riferimento al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di quest’ultima,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso predetto a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso principale dell '[OSCURATO:PERSONA] quanto al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione collegiale, affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell’Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi exart. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all’esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, c
Sentenza Cassazione n. 30814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris