CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGuglielmo Fransoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 712/2022 depositata il 28/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentòall’Agenzia delle Entrate, in data 22 marzo 2019, istanza di rimborsodell’IVA asseritamente indebitamente versata per l’anno 2017 in relazioneagli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), deducendo che talioneri, posti a carico dell’utente finale e riscossi dal fornitore di energia infunzione meramente traslativa, non avrebbero dovuto concorrere alla baseimponibile dell’imposta. L’Ufficio, con provvedimento di diniego prot. n.61280 del 6 giugno 2019, notificato il 10 giugno 2019, respinse l’istanza,assumendo, per un verso, l’assoggettabilità ad IVA degli OGSE, qualicomponenti tariffarie o comunque oneri parafiscali della bolletta elettrica,e, per altro verso, il difetto di legittimazione della società a chiederedirettamente all’Erario il rimborso dell’imposta versata in rivalsa. LaCommissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 60/2021 del27 gennaio 2021, rigettò il ricorso della contribuente, ritenendo che ilrimborso non potesse essere domandato dal cessionario-committente neiconfronti dell’Amministrazione finanziaria, siccome estraneo al rapportod’imposta, e compensò le spese. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dellaLombardia, con sentenza n. 712/2022, depositata il 28 febbraio 2022, inriforma della decisione di primo grado, accolse l’appello della società,ravvisandone la legittimazione a domandare direttamente il rimborso ereputando che gli OGSE non dovessero essere inclusi nella base imponibileIVA, in quanto oneri posti a carico dell’utente finale e riscossi dal fornitoresenza funzione corrispettiva. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ClinicoMaterdomini Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituito con controricorso,poi illustrato con memoria.In costanza del giudizio di legittimità, questa Corte, con ordinanzainterlocutoria n. 32282/2024, depositata il 13 dicembre 2024, ha dispostoil rinvio della causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblicaudienza, evidenziando la rilevante portata nomofilattica delle questioniNumero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026concernenti, da un lato, la legittimazione del cessionario-committente adagire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per ilrimborso dell’IVA assolta in rivalsa e, dall’altro, la natura degli OGSE e irelativi corollari dogmatici.A seguito della decisione della questione nomofilattica, nell’ambito di undiverso giudizio, con la sentenza n. 8819 del 03/04/2025, la causa è statarifissata all’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.18, comma 2, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendosi che la CTRavrebbe erroneamente riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] lalegittimazione a richiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria ilrimborso dell’IVA versata in rivalsa sulle fatture relative agli acquisti dibeni e servizi, benché, secondo l’Agenzia ricorrente, dal compimentodell’operazione imponibile discendano distinti rapporti tra Erario e cedentequanto al pagamento dell’imposta, tra cedente e cessionario quanto allarivalsa, e, solo in via eventuale, tra Erario e cessionario quanto alladetrazione, con la conseguenza che solo il cedente-prestatore potrebbeagire per il rimborso verso il Fisco, mentre il cessionario dovrebbeeventualmente far valere le proprie ragioni nei confronti del cedente insede privatistica.Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.13, 15 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei principi in tema dideterminazione della base imponibile IVA, per avere la CTR esclusol’assoggettamento ad imposta degli oneri generali afferenti al sistemaelettrico, ritenendoli somme riscosse dal fornitore in funzione meramentetraslativa e prive di natura corrispettiva, mentre, secondo l’AgenziaNumero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026ricorrente, essi integrerebbero componenti tariffarie inerenti allasomministrazione di energia elettrica e, come tali, concorrerebbero allabase imponibile dell’operazione.Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento delsecondo motivo.La soluzione è conforme all’indirizzo già espresso da questa Corte infattispecie analoghe, anche con riguardo agli OGSE (Cass. n. 8819/2025;Cass. n. 197/2026; Cass. n. 13135/2026).In tema di IVA occorre tenere distinti i rapporti che si instaurano a seguitodell’operazione imponibile: il rapporto tributario tra Amministrazionefinanziaria e cedente o prestatore, relativo al pagamento dell’imposta; ilrapporto privatistico tra cedente o prestatore e cessionario o committente,concernente la rivalsa; il rapporto tra Amministrazione e cessionario,rilevante solo nella diversa prospettiva dell’esercizio del diritto alladetrazione dell’imposta assolta a monte. Tali rapporti, pur collegati sulpiano economico, non si sovrappongono sul piano giuridico, sicchél’imposta versata in rivalsa non abilita, di per sé, il destinatario dellaprestazione ad agire direttamente verso l’Erario per la restituzionedell’asserito indebito (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 12 luglio2023, n. 19837; Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).Il cessionario, infatti, non è il soggetto passivo dell’imposta oggetto dellafattura, né è parte del rapporto obbligatorio tributario sorto in relazioneall’operazione di somministrazione, rapporto che intercorre tra il fornitoree l’Amministrazione finanziaria; egli può, se del caso, far valere neiconfronti del cedente o prestatore l’azione civilistica di ripetizionedell’indebito, ove ritenga che l’IVA gli sia stata indebitamente addebitatain rivalsa (Corte giust. 15 marzo 2007, C-35/05, ReemtsmaCigarettenfabriken; Corte giust. 15 dicembre 2011, C-427/10, Bancapopolare antoniana veneta; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14marzo 2025, n. 6810).Numero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026La legittimazione diretta del cessionario nei confronti del Fisco puòriemergere soltanto quando l’IVA assolta in rivalsa si rifletta sullaliquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale,determinando un’eccedenza detraibile o rimborsabile chel’Amministrazione contesti, poiché in tale evenienza il rapporto tributariodiretto si ricostituisce in funzione dell’esercizio del diritto di detrazione odel correlato credito IVA. Non è sufficiente, dunque, il mero dato,valorizzato dalla sentenza d’appello, secondo cui «l’operatore economicoche versa l’Iva dovuta su beni e servizi acquistati ai fini dell’esercizio dellasua attività, si inserisce in un complesso sistema di trasferimento “acascata” dell’Iva», occorrendo invece che tale inserimento si traduca inuna concreta esposizione dichiarativa di un credito o di un’eccedenzarimborsabile nei confronti dell’Erario (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288;Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n. 6810; Cass. 3aprile 2025, n. 8819).Al di fuori di tale ipotesi, il principio di effettività può imporre l’azionediretta del destinatario della prestazione contro l’Amministrazione solo incasi eccezionali, nei quali il rimborso nei confronti del cedente o prestatorerisulti impossibile o eccessivamente difficile, come accade, in particolare,in presenza di una concreta e certa non recuperabilità del credito, e nongià sulla base di prospettazioni meramente astratte o ipotetiche (Cortegiust. 27 aprile 2017, C-564/15, Farkas; Corte giust. 31 maggio 2018, C-660/16 e C-661/16, Kollroß e Wirtl; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass.3 aprile 2025, n. 8819).Nella specie, il dato decisivo è che la società contribuente non ha fattovalere un credito IVA proprio, risultante dalla liquidazione periodica oannuale ovvero dalla dichiarazione, né ha dedotto una concretaimpossibilità di recuperare dal fornitore quanto asseritamente corrispostoin rivalsa; ha invece domandato direttamente all’Erario la restituzionedell’IVA pagata al fornitore, sul presupposto dell’erronea inclusione degliNumero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026OGSE nella base imponibile. La circostanza, pure posta in evidenza dallaCTR, che «la Società appellante sia un soggetto che svolge esclusivamenteoperazioni attive esenti ai fini IVA» e che, per l’effetto, «l’interoammontare dell’IVA, assolta in via di rivalsa relativamente alle operazionipassive, resta assolutamente indetraibile», non vale a trasformare ilrapporto di rivalsa in rapporto tributario diretto con l’Amministrazione. Ladomanda proposta, in quanto volta alla ripetizione dell’imposta addebitatadal fornitore in fattura, resta estranea al rapporto tributario diretto tracessionario-committente ed Erario e non può trovare ingresso se non neilimiti, qui non ricorrenti, elaborati dalla giurisprudenza unionale enazionale (Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n. 6810;Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).In questa prospettiva, i profili concernenti la natura degli oneri generali disistema elettrico rilevano soltanto in via ancillare e non spostano ilbaricentro della decisione, che resta fondato sul difetto di legittimazionediretta del cessionario-committente.La sentenza impugnata, riconoscendo al cessionario-committente lalegittimazione a richiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’IVAaddebitata in rivalsa, sul presupposto che l’operatore economico sarebbetitolare di pretese tutelabili davanti al giudice tributario aventi ad oggetto«la corretta applicazione dell’imposta», senza verificare la ricorrenza dellecondizioni eccezionali sopra richiamate e senza che fosse in discussioneun’eccedenza rimborsabile risultante dalla liquidazione dell’imposta, si èdunque discostata dai principi appena enunciati. Il primo motivo va,pertanto, accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito.L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente.Numero registro generale 14293/2022Numero sezionale 5091/2026Numero di raccolta generale 22077/2026Data pubblicazione 27/06/2026La connotazione parzialmente inedita delle questioni attinte dal giudizio eil sedimentarsi recente dei principi nomofilattici in tema suggerisce comeequa la compensazione integrale delle spese processuali. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile il ricorso originario della contribuente.Compensa integralmente le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]