CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 03328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen. , la correzione d’ufficio dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 17795 del 23 aprile 2025,resa all'esito della udienza camerale della medesima data, in quanto, per mera svista , era stato indicato erroneamente il nome di battesimo del ricorrente, che risultava indicato con il cognome e nome di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] 2.La richiesta è fondata, giacché si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, posto che sia il provvedimento originariamente impugnato che tutti gli altri atti del procedimento ivi compreso il ricorso per cassazione riguardano [OSCURATO:PERSONA]. S'impone, pertanto, la correzione dell'errore materiale nel senso megliospecificato in dispositivo. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione, nel secondo rigo del punto 1) e nel primo rigo del punto 2) del “[OSCURATO:PERSONA] in fatto” della sentenza-documento numero17795 del 23 aprile 2025 ( dep. il 12 maggio 2025) Rg 6408/2025,nel senso che il nome di battesimo del ricorrente "Ani” è sostituto dal nome "[OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 14.1.2026 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]