CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13732/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BOLOGNA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL] , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliat e in FERRARA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che l e rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.2406/2023depositata il 05/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell e controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R