CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 27577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27003/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1373/2018 depositata il10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia concernente l'impugnazione del rigetto di istanza di rimborso dell'Irpeg (poi Ires) versata relativamente agli anni dal 2001 al 2004 –la CTR della Toscana con sentenza n. 30 del 29/03/2011 confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 11 di Empoli. Con tale decisione i giudici d'appello tra l'altro respingevano la preliminare eccezione, proposta d a ll’Ufficio appellante , d'inammissibilità dell'istanza di rimborso in quanto riferita anche agli accontiversati per l'anno 2002, poiché proposta al di là del termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ritenendone l'inammissibilità in quanto tardivamente proposta (detta eccezione) solo all'udienza di discussione del giudizio diprimo grado. 2. L’Amministrazione ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., dell'art.2969 cod. civ. e dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la C.T.R. escluso la rilevabilità d'ufficio della decadenza del chiesto rimborso con riferimento ai pagamenti eseguiti in date 20/7/2001, 30/11/2001 e 22/7/2002, oltre quattro anni prima dell'istanza presentata in data 4/8/2006. 3. Il ricorso era accolto da questa Corte con ordinanza n. 15016 del 6/04/2017, affermandosiche costituisce ius receptum che in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabiledi ufficio, ex art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del giudizio, sicché è deducibile per la prima volta anche in appello. 4. La sentenza impugnata, avendo fatto applicazione della regola opposta, veniva cassata e la causa rinviata al giudice a quo affinché esaminasse nel merito la sussistenza, nel caso concreto, della eccepita decadenza. 5. Il giudice di rinvio, esaminata nel merito l a suddetta eccezione di decadenza, riteneva tempestiva l’istanza di rimborso,in quanto riferibile al versamento per ravvedimento operoso effettuato in data 2/12/2002 ad integrazione delle sole imposte dovute per gli anni 2001 e 2002, già versate con applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 6 del DPR n. 601/1973. Respingeva di conseguenza l’appello dell’Ufficio con sentenza n. 1371/07/2018 depositata il 10/07/2018. 6. Avverso la predetta sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso l’AUSL [OSCURATO:PERSONA] (già AUSL n. 11 di Empoli), che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. In data 5/09/2023l’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.è infondata. 1.1. L’articolo 327 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 46 della Legge n. 69/2009, che ha sostit uito il previgente termine annuale di decadenza dalle impugnazioni con quello semestrale di cui all’attuale formulazione della norma , in forza della disciplina transitoria dettata dall’art . 58, comma 1, della medesima Legge n. 69/2009, ha precisato che “le disposizioni dellapresente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. 1.2. Ha affermato questa Corte che “in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi della medesima legge, art. 58, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido iltermine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore aquella data” (Cass., sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784 ; S ez. 6 -3, 8 luglio 2015, n. 14267 ) . 1.3. Si è inoltre affermato, in tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, che“mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma r, c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3 c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento”(Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2020, n. 22407; Sez. 5, 22 giugno 2021, n. 17855) 1.4. Il presente giudizio di legittimità trae origine da unricorso tributario proposto nell’anno 2007, e dunque in data antecedente l’entrata in vigore della modifica sopra ricordata , come si desum e dalla sentenza di primo grado n. 56 del 13 giugno 2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, portante il N.R.G. 1327/2007. Nel caso in esame, inoltre, si è in presenza di un rinvio "prosecutorio proprio", sicché il termine per il ricorso per cassazione, dopo il giudizio di rinvio, è quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c., prima delle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009. 1.5. La sentenza della CTR della Toscana qui impugnata, non notificata,è stata depositata in data 10 luglio 2018. Di conseguenza, Il ricorso dell’Amministrazione , notificato a mezzo PEC in data 10 settembre 2019,è tempestivo ed ammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 63 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 360, n. 4). cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe indebitamente respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], e riconosciuto la pretesa dell’Azienda contribuente, senza avvedersi della mutatio libelli inammissibilmente percorsa da quest’ultima in sede di riassunzione delgiudizio da precedente fase di legittimità. Afferma l’Agenzia delle Entrate che con l’originaria istanza di rimborso del 4 agosto 2006, cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva opposto il diniegoper cui è causa, l’Azienda aveva chiesto il rimborso del 50% dell’IRPEG versata per ciascun anno di imposta dal 2001 al 2004, mentre nel giudizio diriassunzione, modificando la propria domanda con riferimento all’anno diimposta 2001 (cfr. la trascrizione dell’atto riassuntivo contenuta nel ricorso introduttivo per cassazione), la contribuente avrebbe preteso non più la ripetizionedi quanto versato in eccesso per quell’anno, ma il rimborso per intero delversamento del 2 dicembre 2002, assumendo in sostanza che dettoversamento (effettuato ad integrazione degli acconti precedenti) costituisse la parte non dovuta di imposta per l’anno 2001. 2.1. Il motivo , come sopra richiamato, è ammissibile, dovendosi rigettare l’eccezione di inammissibilità della ricorrenteche denuncia una genericità non riscontrabile. 2.2. E’ peraltro infondat o , non ravvisandosi alcuna modificazione né nel titolo d ella domanda , avente ad oggetto la quanto la richiesta di rimborso del 50% delle imposte che la contribuente, invocando l’applicazione della aliquota agevolata, assume di avere versatoin eccedenza per gli anni dal 2001 al 2004 (v. elenco dei modelli F24 allegati alla istanza suddetta, riprodotto anche alla pag. 8 del ricorso dell’Amministrazione, che comprend e anche il versamento del 2 dicembre 2002), né nel quantum della pretesa, che non è stato modificato. L’Azienda, a fronte della eccezione di decadenza per tardività dei versamenti sollevata in grado di appello dall’Amministrazione, ha sostenuto, con deduzioni che non costituiscono domanda nuova, che solo con il versamento effettuato in sede di ravvedimentooperoso il 2/12/2002, e rispetto al quale la richiesta di rimborso del 4/08/2006 è tempestiva, avrebbe corrisposto la parte non dovuta dell’imposta. 3. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360 n. 3), cod. proc, civ. La ricorrente lamenta che la Commissione regionale, accogliendo la tesi della Azienda contribuente, abbia erroneamente imputato integralmente al versamento effettuato il 2/12/2002, in sede di ravvedimento operoso, l’imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, in applicazione della aliquota prevista dalla disposizione agevolativa dell’art. 6 DPR 601/73. 3.1. E’ in punto di fatto incontroversa la scansione dei versamenti IRPEG effettuati dall’Aziendacontribuente relativamente agli anni 2001 e 2002, rappresentata dalla stessa Azienda contribuente nell’originaria istanza di rimborso, nonché nell’atto di riassunzione, trascritto in p arte qua nel ricorso dell’Agenzia , nei seguenti termini: a) quanto all’IRPEG relativa all’anno di imposta 2001, essa è stata pagatacon i seguenti versamenti: i primi due, a titolo di acconto, del 20 luglio 2001 ( per € 46.908,00) e del 30 novembre 2011 (per € 70.082,00), un terzo a titolo di saldo del 22 luglio2002 (per € 11.365,28), ed un quarto del 2 dicembre 2002, a titolo di ravvedimento operoso che integrava i tre precedenti versamenti (per € 130.867,88);b) quanto all’IRPEG relativa all’anno di imposta 2002, essa è stata pagatacon i seguenti versamenti: un primo, a titolo di acconto, del 22 luglio2002 (per € 50.682,78), un secondo, a titolo diacconto in unica soluzione, del 2 dicembre 2002 (per € 151.923,05), ed infine un terzo, sempre del 2 dicembre 2002, atitolo di ravvedimento operoso che integrava il primo precedente versamento (per € 51.655,00). 3.2. L’Amministrazione ricorrente, con censura che si sottrae alla eccezione di inammissibilità, siccome non intesa a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito, lamenta la violazione del termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, quale effetto della applicazione di un errato criteri o di imputazione dei versamenti da parte della Commissione regionale. 3.3. La censura è fondata. Il versamento effettuato a titolo di ravvedimento operosonel dicembre 2002 (per complessivi € 182.522,88 = € 130.867,88 + € 51.655,00) non può essere integralmente imputato al 50% che l’Azienda contribuente afferma di aver pagato in eccesso , perché l’imposta dovuta deve essere considerata nel suointero ammontare versato per ciascun anno di imposta, in quanto con ciascun versamento (che sia a titolo di acconto, di saldo o di integrazionea titolo di ravvedimento operoso), viene pagata una quota parte di quell’intero. Il rimborso del 50% dell’imposta versata per ciascun anno di imposta deve pertanto essere riconosciuto versamento per versamento, essendo del tutto arbitrario distinguere a piacimento l’imputazione di ciascun singolo versamento e ricondurlo, secondo il propriovantaggio, a quanto dovuto in applicazione della norma che prevedel’agevolazione o a quanto invece versato in eccedenza. 3.4. Devono pertanto essere esclusi i versamenti per i quali l’istanza di rimborso è risultata tardivae, fondandosi il presupposto del rimborso preteso sulla riduzione al 50% dell’aliquota IRPEG dovuta dall’Azienda contribuente, anche il versamento effettuato in data 2 dicembre 2002 a titolo di ravvedimento operoso deve considerarsi eccedente solo per il 50% rispetto all’imposta effettivamente dovuta. 4. A tali criteri non si è attenutoil giudice di appello e, pertanto, accolto il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cort