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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05272/2023

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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35297/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2399/19/2019 depositata il 16.04.2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022, tenuta ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis legge n. 176 del 2020,dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale, la quale in prime cure aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Gaeta avverso l’avviso di accertamento per IVA,anno d’imposta 2011, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione.

Il Comune di Gaeta ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more il Comune ha depositato istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui all’art. 5 legge n. 130/2022, mediante l'invio dell'apposita domanda alla [OSCURATO:PERSONA] competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente.

Poiché la disposizione citata (v., in particolare, il comma 10) prevede che la sospensione opera ex lege al mo mento in cui il contribuente dichiara di «volersi avvalere» delle disposizioni previste dall’art. 5 cioè della definizione agevolata della controversia («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»), deve provvedersialla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130/2022 in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35297/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2399/19/2019 depositata il 16.04.2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022, tenuta ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis legge n. 176 del 2020,dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale, la quale in prime cure aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Gaeta avverso l’avviso di accertamento per IVA,anno d’imposta 2011, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione. Il Comune di Gaeta ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more il Comune ha depositato istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui all’art. 5 legge n. 130/2022, mediante l'invio dell'apposita domanda alla [OSCURATO:PERSONA] competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente. Poiché la disposizione citata (v., in particolare, il comma 10) prevede che la sospensione opera ex lege al mo mento in cui il contribuente dichiara di «volersi avvalere» delle disposizioni previste dall’art. 5 cioè della definizione agevolata della controversia («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»), deve provvedersialla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130/2022 in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 legg
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