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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34397/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9632/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, relativa al reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.; Esaminato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo inerente alla responsabilità per il reato in addebito è generico e reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata) ; Rilevato che inammissibilmente il ricorrente, attraverso il dedotto vizio di motivazione, sollecita una diversa ricostruzione dei dati fattuali, ciò che esula dall'ambito cognitivo del giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9632/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, relativa al reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.; Esaminato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo inerente alla responsabilità per il reato in addebito è generico e reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata) ; Rilevato che inammissibilmente il ricorrente, attraverso il dedotto vizio di motivazione, sollecita una diversa ricostruzione dei dati fattuali, ciò che esula dall'ambito cognitivo del giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris