CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19748-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2212/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19748 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 19748/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 11.2.2020, ha rigettato il gravame interposto da Cobas [OSCURATO:PERSONA] Coordinamento di Base dei Delegati PT (d'ora in avanti Cobas [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, depositata il 9.1.2019, con la quale erano state respinte le domande della parte ricorrente volte ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivati dall'avere la società datrice negato la fruizione di aspettativa sindacale non retribuita in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di membro della [OSCURATO:PERSONA] dell'organizzazione sindacale; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha ritenuto che fosse da condividere «la pronuncia appellata laddove ha ritenuto carenti l'allegazione e la prova del danno da parte del sindacato» per i motivi già espressi dal primo giudice, del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità; 3. per la cassazione della sentenza il Cobas [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il primo motivo articolato si deduce testualmente: «Circa il danno, patrimoniale e non patrimoniale. La sentenza impugnata rigetta il ricorso affermando che difetterebbe allegazione (e prova) del danno patito dall'O.S.. Argomentazione, invero, sorprendente posto che nel ricorso introduttivo - costituito da "soli" due capitoli argomentativi - un intero capitolo era dedicato al danno, patrimoniale e non: tutto può dirsi, tranne che non venne allegato»; 6. con il secondo motivo si assume testualmente: «Circa il comportamento di controparte, correttezza e buona fede. Il comportamento di controparte veniva criticato sotto un duplice profilo: violazione dell'art. 31 SL ... e, comunque, il comportamento societario posto in essere in palese violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Su tale secondo aspetto, dirimente e preliminare, non una parola è spesa dal Giudice di primo grado e, pertanto, la relativa decisione appare viziata (anche) per omessa pronuncia»; 7. con il terzo motivo si rappresenta testualmente: «Circa l'aspettativa non retribuita la pronuncia gravata sul punto manca di effettiva argomentazione. Si limita a richiamare una (inconferente) pronuncia della Suprema Corte (3430/89) la quale nulla dice circa il caso di specie»; 8. i tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente perché affetti dai medesimi vizi - sono tutti inammissibili sotto ci diversi e concorrenti profili; innanzitutto, perché articolati <<in forma libera»: il giudizio di cassazione è, infatti, vincolato dai motivi del ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il mezzo di impugnazione articolato deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 del codice di rito; sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014). Inoltre, la parte ricorrente neppure ha indicato tutte le norme che assume violate, né sotto quale profilo le stesse sarebbero state incise, né ha specificato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure; e ciò, in violazione della prescrizione di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Per la qual cosa, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); 9. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm