CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 34699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7772/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- Avverso la sentenza 5950/2024 della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, Sezione 15, depositata il 4 ottobre 2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. Il contribuente adiva la C.T.P. di Roma. con ricorso notificato in data 16.10.2014, ivi impugnando un preavviso di fermo e deducendo, tra i vari motivi, l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte. Il tutto per un debito erariale complessivo di euro 145.778,53, quale valore della causa. 2. Rimasto contumace l’Agente della Riscossione, con la sentenza n. 9811/58/15 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condannando il Concessionario al pagamento delle spese che liquidava in euro 800,00, di cui euro 50,00 per spese. 3. Il contribuente promuoveva pertanto appello avverso il capo della sentenza di liquidazione delle spese, inferiori a quelle previste per lo scaglione di riferimento a termini del d.m. n. 55/2014. La C.T.R. accoglieva il gravame, liquidando le spese nella misura di “euro 1.500,00 per entrambi i gradi di giudizio”, tenuto conto della non particolare complessità della controversia. 4. Il contribuente ricorreva in Cassazione e, con ordinanza n. 9687 del 2024, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata (sul rilievo che la liquidazione operata dal giudice regionale risultava inferiore dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore del procedimento e anche considerando la somma di euro 1.500,00 come riferita al solo primo grado di giudizio) e rinviava alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. 5. All’esito del giudizio di rinvio (nel quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata), la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidava per il 1.600,00 euro, per il giudizio di primo grado, euro 800,00 oltre accessori, per il giudizio di appello, euro 1.000,00 oltre accessori, per il giudizio di cassazione ed euro 800,00 oltre accessori, per il giudizio di rinvio. 6. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un motivo. 7. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di doglianza, il ricorrente prospetta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4 l. 794/1942 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. In sostanza, premette che la censura attiene alla sola liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Soggiunge che la liquidazione operata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio è illegittima perché effettuata in forma onnicomprensiva, senza distinzione per fasi, e comunque inferiore non soltanto ai parametri medi ma anche a quelli minimi previsti dalle tabelle 1 e 2. 2. Il motivo è fondato, con riferimento al profilo relativo alla violazione dei minimi, con assorbimento di ogni altra questione. 2.1. In primo luogo, deve considerarsi che la derogabilità dei parametri minimi fissati dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 è stata diversamente disciplinata dalle regole di applicazione delle tabelle succedutesi nel tempo. In particolare, l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente d.m. n. 142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso «di regola» era stato affiancato all'indicazione dell’entità dell'aumento o della diminuzione: le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso «di regola». La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari. Così ricostruita nelle sue ragioni giustificatrici, l’inderogabilità risulta coerente anche con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, causa C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori, sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C-202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C223/2002); le restrizioni della concorrenza sono, infatti, conformi se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427/2017). In particolare, sul punto la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017 cit.) ha precisato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente a obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi». I «legittimi obiettivi» sono proprio quelli suindicati dell’attuazione indiretta, attraverso la trasparenza e l’efficienza del sistema, dello stesso diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2.2. Occorre verificare se la regola dell’inderogabilità dei minimi come esplicitamente sancita dalla modifica all’art. 4 operata dal d.m. n. 37/2018 sia da applicarsi retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sub iudicealla data della sua entrata in vigore. Nella specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, nell’esaminare il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di lite (motivo che aveva ad oggetto la deroga dei minimi in assenza di motivazione), il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a una nuova liquidazione, nel vigore della nuova regola di inderogabilità come stabilita dal d.m. 37/2018. Occorre, innanzitutto, osservare che le tabelle professionali non costituiscono una norma processuale, assoggettata al principio dell’art. 5 cod. proc. civ. del tempus regit actum, ma una norma sostanziale (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 2, n. 5991 del 2020; Sez. 3, n. 5065 del 03/03/2009); secondo l’art. 6 del d.m. n. 37/2018, la disciplina sopravvenuta si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, che l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025). Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023). Occorre inoltre ribadire che qualora –come nel caso di specie è avvenuto, trattandosi di sentenza depositata il 4.10.2024 - la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avviene in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023). 2.3. In relazione al valore indicato (euro 145.778,00), l'importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio, introduttiva, decisionale per il grado di merito, era pari superiore all’importo liquidato nella sentenza impugnata 3. Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, la doglianza della ricorrente è quindi fondata. 4. In conclusione, valutandosi la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si decide nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c. Non sussistendo i presupposti per la compensazione, in applicazione del principio della soccombenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidati, con riferimento ai valori medi, in euro 9.341,00. In applicazione del principio della soccombenza, devono essere riconosciute a favore del ricorrente anche le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione a favore del contribuente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 9.341,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione a favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.486,00 per