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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30511/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che sia dichiarata la prescrizione e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 1°/2/2022, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in data 11/11/2020 della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 26/4/2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo il 17/2/2016, ha concesso le attenuanti generiche e ridotto la pena ad anni due di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 223, 216 e 223, 217 L. Fall.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, dichiarata assorbita dalla sentenza di annullamento in quanto oggetto dei motivi originari di appello e reiterata con la memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3.

In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

4. In data 20 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il reato sia dichiarato prescritto e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e condannato per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta.

La sentenza di appello, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, è stata annullata da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Nella sentenza di annullamento il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto assorbito.

All'esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione senza pronunciarsi in merito alla richiesta di concedere la sospensione condizionale della pena che la difesa aveva anche reiterato con una memoria depositata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo appunto la carenza assoluta di motivazione sul punto.

La doglianza, considerato che la concessione della sospensione condizionale della pena aveva costituito oggetto di specifica richiesta da parte della difesa già nel primo ricorso e che il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi, è fondata e la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio affinché la Corte di Appello proceda a un nuovo giudizio sul punto.

2. La richiesta proposta dalla difesa nelle conclusioni scritte di dichiarare la prescrizione e di annullare pertanto senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato :e, sarebbe estintoestinto è manifestamente infondata.

Ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, infatti, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente e conseguentemente la prescrizione, il cui termine ha smesso di decorrere, non può essere dichiarata in quanto il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez.

U. n. 4904 del 26/3/1997 Attinà, Rv. 207640; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Zaccagnini, Rv. 278050 - 01; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che sia dichiarata la prescrizione e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 1°/2/2022, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in data 11/11/2020 della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 26/4/2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo il 17/2/2016, ha concesso le attenuanti generiche e ridotto la pena ad anni due di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 223, 216 e 223, 217 L. Fall. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, dichiarata assorbita dalla sentenza di annullamento in quanto oggetto dei motivi originari di appello e reiterata con la memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. 4. In data 20 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il reato sia dichiarato prescritto e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e condannato per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta. La sentenza di appello, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, è stata annullata da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nella sentenza di annullamento il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto assorbito. All'esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione senza pronunciarsi in merito alla richiesta di concedere la sospensione condizionale della pena che la difesa aveva anche reiterato con una memoria depositata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo appunto la carenza assoluta di motivazione sul punto. La doglianza, considerato che la concessione della sospensione condizionale della pena aveva costituito oggetto di specifica richiesta da parte della difesa già nel primo ricorso e che il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi, è fondata e la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio affinché la Corte di Appello proceda a un nuovo giudizio sul punto. 2. La richiesta proposta dalla difesa nelle conclusioni scritte di dichiarare la prescrizione e di annullare pertanto senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato :e, sarebbe estintoestinto è manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, infatti, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente e conseguentemente la prescrizione, il cui termine ha smesso di decorrere, non può essere dichiarata in quanto il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U. n. 4904 del 26/3/1997 Attinà, Rv. 207640; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Zaccagnini, Rv. 278050 - 01; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte
Sentenza Cassazione n. 30511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris