CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24744-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e F difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 23/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAL_AFIORE. RILEVATO che: la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], avvocato, tenuto a versare all'[OSCURATO:PERSONA] i contributi alla gestione separata per l'anno 2009, ritenendo che all'atto dell'intimazione di pagamento il credito non fosse ancora prescritto, considerato che il D.P.C.M. 10 giugno 2010, aveva differito al 16 luglio del 2010 il dies a quo per i versamenti, e che il primo atto interruttivo dell'[OSCURATO:PERSONA] portava la data del 1° luglio 2015; la Corte ha pure ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8 lett. a); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo relativo alla violazione degli art. 2935 c.c., dell'art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17, comma 1, d.p.r. 435/2011 e dell'art. 2 comma 30 1. n. 335 del 1995, per non essere stata accolta l'eccezione di prescrizione; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio. Ric. 2020 n. 24744 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- In data 25 febbraio 2022 il ricorrente ha depositato telematicamente dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione CONSIDERATO che: preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal ricorrenti e dal suo difensore, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021); essa è produttiva di effetti in quanto atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass.3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. Sez. U, 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986); nel caso di specie l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato per cui l'atto di rinuncia non doveva essere notificato e nulla deve disporsi sulle spese; la declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il pro