CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 20471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te domiciliata in ROMA, PIAZZALECARAVAGGIO 6, presso lo studio legale Tuorto, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diLONGOBARDI CIRO, rappresentati e difesi dall’avvocatoALESSANDRO INDIPENDENTE, giusta procura in atti, con domicilioeletto presso l’indirizzo PEC del difensore;– controricorrenti–avverso la sentenza n. 4479/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/06/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 20471/2026udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr. FulvioData pubblicazione 17/06/2026Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo delricorso e l’assorbimento dei restanti motivi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoriadi illegittimità e la conseguente demolizione di alcune opere edilizie– in particolare una tettoia ed un fabbricato – realizzate in prossimitàdell’autostrada Napoli-Salerno, in violazione delle norme che fissanodistanze minime delle costruzioni rispetto alle carreggiate epertinenze autostradali in metri 60 fuori dai centri abitati.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado rigettò la domanda, rilevando l’incertezzacirca l’epoca di realizzazione delle opere e ritenendo non assoltol’onere probatorio gravante sulla società attrice in ordine allariferibilità delle costruzioni ad un periodo successivo all’entrata invigore della disciplina invocata.[OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame, assumendo l’erroneaindividuazione del thema decidendum, la violazione delle regolesull’onere della prova e l’omessa o inesatta valutazione dellerisultanze istruttorie.La Corte d’appello di Napoli confermò integralmente la pronuncia diprimo grado escludendo la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.,giacché, a fronte della contestazione del convenuto circal’inapplicabilità ratione temporis della normativa sulle distanze,l’accertamento dell’epoca di edificazione dei manufatti costituivaquestione centrale e logicamente preliminare rispetto alla verificadella lamentata violazione. Nel ribadire che, nei giudizi aventi adoggetto il rispetto delle distanze legali, l’allegazione del convenutocirca la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’entrata invigore della disciplina più restrittiva non integra un’eccezione in2 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 20471/2026senso stretto, ma una mera contestazione circa la sussistenza delData pubblicazione 17/06/2026fatto costitutivo della domanda, i giudici distrettuali sostennero chel’onere di dimostrare l’applicabilità della normativa invocata – edunque la posteriorità dell’edificazione – gravasse sulla societàMuovendo da tale premessa, la Corte partenopea ritenne corretta lavalutazione di insufficienza del compendio probatorio acquisito,evidenziando come gli elementi istruttori – segnatamente lerisultanze della CTU e le deposizioni testimoniali – collocassero larealizzazione della tettoia in un arco temporale non univocamentedeterminato, ma in ogni caso compatibile con un’epoca anteriore oprossima all’entrata in vigore della disciplina del 1961, senza che lasocietà attrice avesse fornito una prova contraria decisiva; né, adavviso della predetta Corte, potevano assumere rilievo determinantela sentenza penale prodotta o le vicende amministrative relative allasanatoria edilizia.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di CiroLongobardi, resistono con controricorso.Mediante le proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento deirestanti.In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa preliminarmente osservato che, nella memoria ex art. 378 c.p.c.,la parte controricorrente ha lamentato la mancata notifica ad [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], decedutodopo la notifica del ricorso per cassazione, per trarne la necessitàdell’integrazione del contraddittorio.3 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026L’assunto non può essere condiviso.Numero di raccolta generale 20471/2026Nel giudizio di cassazione, in considerazione della paDratai cpuoblbalicraezio ne 17/06/2026struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con laconseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo larituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, néconsente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Sez. L., n.1757 del 29 gennaio 2016; Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015).1. Con il primo motivo articolato e rubricato ”Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. -Violazione di legge – Falsa e/o erronea applicazione di norme: art.112 c.p.c.; artt. 872 - 873 c.c.; L. 24/7/61 n. 729 art. 9; L. 6/8/67n. 765 art. 19; D.M. n. 1404 del 1/4/68 artt. 4 - 5, in combinatodisposto con gli artt. 16 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] della Strada; artt.3 e 4 D.Lgs. 285/1992; art. 5 DPR 495/1992; L. 865/1971 art. 18;anche sotto l’aspetto della illogicità e della correttezza dellamotivazione e dell’omessa applicazione di norme. Erroneaqualificazione della domanda – Omessa e/o erronea applicazionedelle norme in materia di tutela della fascia di rispetto autostradale- Illogicità, contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazionedella sentenza”, la società ricorrente assume che la Corte d’appelloavrebbe erroneamente qualificato la domanda azionata ed applicatola disciplina civilistica in materia di distanze tra costruzioni, anzichéla normativa speciale che impone un vincolo di inedificabilità assolutanella fascia di rispetto autostradale. Ne sarebbe conseguita l’erroneaindagine sull’epoca di costruzione, l’erronea applicazione dei principisull’onere della prova propri dei rapporti tra privati, trattandosi alcontrario di violazione di norme pubblicistiche inderogabili, nonchél’erroneità del percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello,che aveva ritenuto decisiva la mancata prova della posterioritàdell’opera rispetto alla costruzione dell’autostrada, omettendo diconsiderare come il vincolo legale di inedificabilità operasse in via4 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026assoluta, comportando di per sé l’illegittimità di qualsiasi interventoNumero di raccolta generale 20471/2026edilizio. Data pubblicazione 17/06/20262. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. -violazione di legge - falsa applicazione o interpretazione di norme:art. 2697 e 2727 e 2728 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; artt. 872e 873 c.c., anche sotto l'aspetto della illogicità e della correttezzadella motivazione e dell'omessa applicazione di norme, avendo laCorte territoriale erroneamente attribuito all’attrice l’onere diprovare l’epoca di costruzione della tettoia, in contrasto con ilprincipio secondo cui la contestazione formulata dalla parteconvenuta circa la presunta preesistenza dell’opera costituirebbeun’eccezione, la cui fondatezza grava sulla parte che la solleva.La Corte napoletana avrebbe, di conseguenza, erroneamenteapplicato gli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., dando luogo adun’evidente distorsione della valutazione probatoria, nonvalorizzando il preesistente accertamento dell’abusività dellacostruzione nonché la sua insistenza sulla fascia di rispettoautostradale.3. Con la terza doglianza articolata e rubricata ”Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.: artt.112, 115, 116 e 132 cpc; L. 24/7/61 n. 729 art. 9; L. 6/8/67 n. 765art. 19; D.M. n. 1404 del 1/4/68 artt. 4 - 5, in combinato dispostocon gli art. 16 e seg. del [OSCURATO:PERSONA] della Strada; artt.3 e 4D.Lgs.285/1992; art.5 DPR.495/1992; L.865/71 art.18; sottol'aspetto della erronea e/o omessa considerazione delle risultanzeistruttorie e della relazione del CTU, nonché di aspetti e fatti decisivie discussi dalle parti – Illogica e contraddittoria motivazione –Motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili- Motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, la ricorrente assume che la Corte d’appelloavrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., ignorando le prove e le5 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026risultanze istruttorie che attestavano l’illegittimità e l’insistenza dellaNumero di raccolta generale 20471/2026tettoia del [OSCURATO:PERSONA] sulla fascia di rispetto autostradale. Data pubblicazione 17/06/2026L’erronea valutazione della presunta preesistenza e della sentenzapenale, estranea alla legittimità edilizia, avrebbe condotto ad unamotivazione contraddittoria e illogica, impedendo l’accertamentocorretto dell’abusività e della conseguente demolizione deimanufatti.I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,considerata la loro connessione logico-giuridica, sono fondati.Innanzitutto, va ribadito che il vincolo imposto sulle aree site in fascedi rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 19 dellalegge 6 agosto 1967, n. 765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall'art.9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, si traduce in un divieto assolutodi edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge,che le rende legalmente inedificabili (cfr. Sez. 1, n. 27114 del 4dicembre 2013; v. anche Sez. 1, n. 17233 del 17 maggio 2022).Tutto ciò chiarito, dalla sentenza impugnata risulta che lacostruzione o modifica della tettoia era stata accertata nel corso del2004 (dando luogo ad un procedimento penale, da cui CiroLongobardi era stato assolto) e che tale manufatto era postoall’interno della fascia di rispetto autostradale.La Corte d’appello ha condiviso la decisione del Tribunale di TorreAnnunziata, per il quale “a fronte dell'incertezza in ordine all'epocadi edificazione della tettoia e del fabbricato di proprietà delconvenuto, che i testi avevano fatto risalire al 1960 ed il c.t.u., sullascorta dei rilievi aerofotogrammetrici, ad una data collocata tra il1957 ed il 1973 - l'onere della prova in ordine alla data dicostruzione, a fronte della condotta di contestazione posta in esseredal convenuto, incombesse sulla società attrice, che aveva agito ingiudizio al fine di invocare il rispetto delle distanze”, sicché avrebbedovuto essere disattesa “la prospettazione della parte impugnante,6 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026tutta tesa a contrastare l'assunto, posto a base della sentenzaNumero di raccolta generale 20471/2026gravata, secondo cui l'onere della prova in ordine all'appDlaitca apubbbilliictaàzio ne 17/06/2026della disciplina sulle distanze, per essere la costruzione intervenutain epoca successiva alla sua entrata in vigore, ricade sulla parte chene invoca l'operatività, instando per la relativa demolizione”.Tale affermazione è errata.Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia dirispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dallaprogrammazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico daapposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmenteinedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazionee offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle stradeo passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano(Sez. 1, n. 2127 del 25 gennaio 2022; Sez. 1, n. 27114 del 4dicembre 2013; Sez. 1, n. 5875 del 13 aprile 2012).Ed è altrettanto evidente che, in nome del predetto interessepubblico, allorquando l'esercizio di una autostrada venga affidato inconcessione ad una società privata, questa, per la intera durata dellaconcessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera,subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all'A.N.A.S., ivicompresa, pertanto, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinariocontro il proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito inviolazione delle distanze minime dalla sede autostradale, perconseguire la riduzione in pristino.Il vincolo di inedificabilità assoluta comporta logicamente lasussistenza di una presunzione di illegittimità delle costruzioniricadenti nell’ambito della fascia di rispetto autostradale, sicché, sulpiano probatorio, ad un previo accertamento dell’esistenza delvincolo da parte della P.A., deve conseguire la dimostrazione dellacostruzione in epoca antecedente alla realizzazione dell’autostrada,a carico ovviamente del privato. Ne deriva che, in una situazionecome quella considerata – in cui i giudici di merito hanno reputato7 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026non raggiunta la prova dell’epoca della edificazione del manufatto –Numero di raccolta generale 20471/2026il mancato esito avrebbe dovuto ridondare a carico del LoDnagta opubbablircdaziio ne 17/06/2026mentre la Corte d’appello ha ribaltato l’onere della prova.Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato incombe sul privatol’onere di dimostrare l’anteriorità della data di realizzazione delmanufatto rispetto a quella di apposizione del vincolo (cfr. Consigliodi Stato, sentenza n. 1175/2026).Questo principio ricorrente nella giurisprudenza amministrativa èsenz’altro condivisibile e si rivela peraltro del tutto in linea con lagiurisprudenza di legittimità in tema di prova dei fatti estintivinell’azione negatoria servitutis in materia di distanze legali allorchéil convenuto eccepisca di avere acquisito per usucapione il diritto dimantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale (v.tra le tante, Sez. 2, n. 15041 del 11 giugno 2018; Sez. 2, n. 12959del 14 maggio 2025; Sez. 2, n. 7455 del 15 marzo 2023).Si rende pertanto necessario un nuovo esame per rimediareall’errore di diritto commesso dalla Corte di merito sul ripartodell’onere della prova.In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorsomentre va dichiarato assorbito il restante.La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, per un nuovo esame della vicenda, alla lucedel principio seguente “Il vincolo di inedificabilità assoluta, comederivante dall’art. 9 della legge n. 729 del 24 luglio 1961 nonché dalCodice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e dal relativoregolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992), comportalogicamente la sussistenza di una presunzione di illegittimità dellecostruzioni ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto autostradale,sicché, sul piano probatorio, ad un previo accertamentodell’esistenza del vincolo da parte della P.A., deve conseguire ladimostrazione della costruzione in epoca antecedente allarealizzazione dell’autostrada, il cui onere resta a carico del privato”.8 di 9Numero registro generale 6355/2021Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 20471/2026Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio diData pubblicazione 17/06/2026legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l’11 giugno 2026, nella camera di consiglio delleSeconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci9 di 9