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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22771/2026

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A tale conclusione il Collegio aderisce, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla richiamata legge 103 del 2017, evidenziando che la non punibilità 2del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., costituisce una possibile conclusione del procedimento che esige un apprezzamento di merito, ben diverso dal rilievo di una causa estintiva del reato, riscontro incompatibile con la natura del rito negoziale prescelto dall'imputato e suscettibile di giudizio in sede di legittimità esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità.

A tal riguardo non rileva la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, in conseguenza del mancato rilievo che anche la tenuità del fatto è il risultato di una qualificazione giuridica, poiché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 272619), connotati che non emergono dal provvedimento impugnato, in presenza di una conclamata condotta di cessione.

5. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

. A tale conclusione il Collegio aderisce, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla richiamata legge 103 del 2017, evidenziando che la non punibilità 2del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., costituisce una possibile conclusione del procedimento che esige un apprezzamento di merito, ben diverso dal rilievo di una causa estintiva del reato, riscontro incompatibile con la natura del rito negoziale prescelto dall'imputato e suscettibile di giudizio in sede di legittimità esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità. A tal riguardo non rileva la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, in conseguenza del mancato rilievo che anche la tenuità del fatto è il risultato di una qualificazione giuridica, poiché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 272619), connotati che non emergono dal provvedimento impugnato, in presenza di una conclamata condotta di cessione. 5. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris