CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DOYT3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, di conferma di condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, deteneva illecitamente e a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina. 2. Il ricorso poggia su due diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motivazione. 3. Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità. In particolare, la Corte territoriale evidenzia plurimi elementi e circostanze di fatto da cui poter desumere, in modo coerente e logico, l'ascrivibilità all'odierno prevenuto della condotta delittuosa. Nello specifico, si fa riferimento all'ingente quantitativo di stupefacente - idoneo al confezionamento di oltre 200 dosi - rinvenuto nella disponibilità di entrambi i soggetti, al fatto che il ricorrente non abbia contestualizzato la sua presenza in auto né abbia dato spiegazioni circa l'ingente somma di denaro trovata in suo possesso, non indicando nemmeno attività lavorative lecite di cui le somme di denaro potevano essere provento, all'atteggiamento nervoso assunto da entrambi i coimputati durante i controlli delle forze dell'ordine. (cfr. p.4). 3.1 Trattasi di elementi che sia i giudici territoriali che il giudice di prime cure hanno valorizzato in modo congruo e logico, sì da supportare coerentemente l'affermazione di penale responsabilità nei riguardi dell'odierno ricorrente. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché non ammesso nel giudizio di legittimità . 3.2 Quanto, infine, al profilo relativo al trattamento sanzionatorio applicato, va ribadito che, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, equivalente alle generiche riconosciute, tenuto conto sia del precedente specifico allo stesso ascritto ( art. 73 e 74 DPR 309/90), sia dell'ingente quantitativo di stupefacente detenuto, connotato da un elevato principio attivo, sia delle modalità della condotta, espletatasi in un luogo frequentato abitualmente da spacciatori e assuntori: trattasi di elementi sintomatici che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle an