CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Campania sez. dist. Salernon.3604/2017 depositata il 18/04/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 28186/2017Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 19879/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/06/2026Rosanna Angarano