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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 41200/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio letta le conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ha convalidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del Questore di Trieste emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2024, notificato allo stesso il 20 dicembre 2024, impositivo del divieto di accesso, per anni tre, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione personale, per un anno, presso la Questura di Trieste venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico o amichevole che la squadra di basket [OSCURATO:PERSONA] disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale in relazione alle manifestazioni per le quali gli è stato inibito l'accesso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia.

3. Il ricorso si articola in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa valutazione nell'ordinanza impugnata della memoria difensiva inviata tempestivamente dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 10,20 del 22 dicembre 2024, tramite pec, all'indirizzo dedicato, entro il termine delle 48 ore scadente alle ore 12,47 del 22 dicembre 2024, che il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 23 dicembre 2024, che ciò comporta difetto macroscopico di motivazione e che nella memoria difensiva venivano eccepiti una serie di elementi che andavano valutati, innanzitutto, in relazione alla dinamica dei fatti.

Lamenta, in particolare, che la difesa proponeva di valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni "spontaneamente" rese dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito di convocazione in Questura, che ulteriormente la difesa contestava l'applicazione dell'obbligo di firma oltre alla disposizione del divieto di accesso ritenuto dalla difesa sufficiente per un tifoso mai in precedenza "daspato", che veniva censurata l'irragionevolezza del provvedimento per cui il [OSCURATO:PERSONA] può recarsi ad assistere alle partite della [OSCURATO:PERSONA] (serie Al) ma deve uscire a metà match per recarsi a firmare in Questura e che la ricezione della memoria è dimostrata non solo dalla attestazione di consegna ma anche dalla notifica dell'ordinanza di convalida effettuata dalla cancelleria al difensore alle ore 12,04,33. 3.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa valutazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura, che l'obbligo motivazionale è previsto dall'art. 13 Cost. e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02, che nulla viene detto sul punto dal Questore, che il [OSCURATO:PERSONA] si è presentato alla Questura di Trieste la sera del 21 dicembre 2024 tra la notifica del provvedimento e la convalida del giudice per le indagini preliminari e che, pertanto, a maggior ragione, era necessario che Questore e Giudice per le indagini preliminari motivassero in maniera esaustiva in merito alla sussistenza o meno delle ragioni di necessita e urgenza.3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di basket della [OSCURATO:PERSONA] sia in casa che in trasferta.

Deduce, in particolare, che la pallacanestro si snoda su 4 tempi da 10 minuti ciascuno con interruzione del cronometro e del tempo di gioco a ogni fallo o infrazione a differenza del calcio e che non è chiaro come il ricorrente possa individuare il secondo momento di presentazione, senza contare l'ordinario svolgimento, a differenza del calcio, dei tempi supplementari 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e illogicità dell'ordinanza in relazione alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di basket della "[OSCURATO:PERSONA]" sia in casa che in trasferta senza che sia interdetto l'accesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della suindicata legge per le partite della medesima squadra.

Deduce, in particolare, che nel caso in esame l'accesso è vietato per tutte le partite organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], che tale [OSCURATO:PERSONA] si occupa dei club di serie A2 e B e che la "[OSCURATO:PERSONA]" è invece associata alla [OSCURATO:PERSONA] (LBA) che milita nel campionato professionistico di serie Al (melius serie A).

4. Con motivo aggiunto il ricorrente a completamento del secondo motivo del ricorso ha allegato attestazione di corretta doppia firma del ricorrente apposta il 21 dicembre 2024 e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in particolare, l'accoglimento di quarto motivo di ricorso implicante l'annullamento "senza rinvio". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato e l'accoglimento dello stesso fa ritenere assorbiti il terzo e il quarto motivo.

2. Dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura procedurale della doglianza, risulta che la richiesta di convalida del provvedimento impugnato, notificato all'interessato alle ore 12,47 del 20 dicembre 2024, è pervenuta al Giudice per le indagini preliminari alle ore 11,45 del 21 dicembre 2024.

L'ordinanza di convalida è stata emessa il 23 dicembre 2024 e depositata alle ore 10,38 del medesimo giorno.

La memoria difensiva richiamata nel ricorso è pervenuta all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari alle ore 10,20 del 22 dicembre 2024 entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento.

Dagli atti non emerge che la memoria sia stata portata all'attenzione del giudice.

Nell'ordinanza non viene menzionato l'avvenuto deposito della memoria trasmessa entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento né si da conto, in fatto, delle ragioni di doglianza espresse nella stessa.

Ciò premesso, deve rilevarsi che pur tenendo conto dell'orientamento per cui l'omissione della valutazione della memoria non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento riguardante la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, Giacalone, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 — 01) e a voler considerare irrilevanti le argomentazioni fondate sugli atti di procedimento penale a carico di altri soggetti poiché non vi sono sufficienti elementi per ritenere che tale procedimento abbia avuto a oggetto la medesima condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], nel provvedimento impugnato non trovano alcuna valutazione le rimanenti specifiche doglianze sulla durata del provvedimento impositivo dell'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Trieste e sull'irragionevolezza delle modalità di presentazione, oggetto anche di articolate censure nel terzo e quarto motivo del ricorso.

2. Il secondo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini appresso indicati.

Diversamente da quanto dedotto dal difensore, il Questore ha sufficientemente motivato sulla necessità e urgenza di provvedere, evidenziando la necessità di isolamento dalle manifestazioni sportive di chiunque abbia realizzato comportamenti riconducibili alla legge 401 del 1989 e l'esigenza di attivare una tutela efficace e senza dilazioni temporali, visto il continuo succedersi degli eventi sportivi.

Deve ritenersi invece carente la motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Invero, anche a volere ritenere che la motivazione sulla necessità di provvedere, non richiedendo necessariamente formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01), possa desumersi dalla pericolosità dell'azione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], difetta completamente, non risultando neppure un richiamo "per relationem" alla motivazione dell'autorità di P.S., la valutazione sull'urgenza di provvedere e nel caso concreto l'omessa motivazione è rilevante posto che il provvedimento, come evidenziato e documentato dalla difesa, ha avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato essendosi il [OSCURATO:PERSONA] presentato in Questura il 21 dicembre 2024 in occasione dell'incontro di pallacanestro Trieste-[OSCURATO:PERSONA].3.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte inerente alla prescrizione dell'obbligo di presentazione.

Trattandosi di errores in judicando deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste che provvederà a una nuova deliberazione diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato.

Deve dichiararsi contestualmente sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Trieste limitatamente all'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. e deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Trieste del 17/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio letta le conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ha convalidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del Questore di Trieste emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2024, notificato allo stesso il 20 dicembre 2024, impositivo del divieto di accesso, per anni tre, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione personale, per un anno, presso la Questura di Trieste venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico o amichevole che la squadra di basket [OSCURATO:PERSONA] disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale in relazione alle manifestazioni per le quali gli è stato inibito l'accesso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorso si articola in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa valutazione nell'ordinanza impugnata della memoria difensiva inviata tempestivamente dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 10,20 del 22 dicembre 2024, tramite pec, all'indirizzo dedicato, entro il termine delle 48 ore scadente alle ore 12,47 del 22 dicembre 2024, che il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 23 dicembre 2024, che ciò comporta difetto macroscopico di motivazione e che nella memoria difensiva venivano eccepiti una serie di elementi che andavano valutati, innanzitutto, in relazione alla dinamica dei fatti. Lamenta, in particolare, che la difesa proponeva di valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni "spontaneamente" rese dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito di convocazione in Questura, che ulteriormente la difesa contestava l'applicazione dell'obbligo di firma oltre alla disposizione del divieto di accesso ritenuto dalla difesa sufficiente per un tifoso mai in precedenza "daspato", che veniva censurata l'irragionevolezza del provvedimento per cui il [OSCURATO:PERSONA] può recarsi ad assistere alle partite della [OSCURATO:PERSONA] (serie Al) ma deve uscire a metà match per recarsi a firmare in Questura e che la ricezione della memoria è dimostrata non solo dalla attestazione di consegna ma anche dalla notifica dell'ordinanza di convalida effettuata dalla cancelleria al difensore alle ore 12,04,33. 3.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa valutazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura, che l'obbligo motivazionale è previsto dall'art. 13 Cost. e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02, che nulla viene detto sul punto dal Questore, che il [OSCURATO:PERSONA] si è presentato alla Questura di Trieste la sera del 21 dicembre 2024 tra la notifica del provvedimento e la convalida del giudice per le indagini preliminari e che, pertanto, a maggior ragione, era necessario che Questore e Giudice per le indagini preliminari motivassero in maniera esaustiva in merito alla sussistenza o meno delle ragioni di necessita e urgenza.3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di basket della [OSCURATO:PERSONA] sia in casa che in trasferta. Deduce, in particolare, che la pallacanestro si snoda su 4 tempi da 10 minuti ciascuno con interruzione del cronometro e del tempo di gioco a ogni fallo o infrazione a differenza del calcio e che non è chiaro come il ricorrente possa individuare il secondo momento di presentazione, senza contare l'ordinario svolgimento, a differenza del calcio, dei tempi supplementari 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e illogicità dell'ordinanza in relazione alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di basket della "[OSCURATO:PERSONA]" sia in casa che in trasferta senza che sia interdetto l'accesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della suindicata legge per le partite della medesima squadra. Deduce, in particolare, che nel caso in esame l'accesso è vietato per tutte le partite organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], che tale [OSCURATO:PERSONA] si occupa dei club di serie A2 e B e che la "[OSCURATO:PERSONA]" è invece associata alla [OSCURATO:PERSONA] (LBA) che milita nel campionato professionistico di serie Al (melius serie A). 4. Con motivo aggiunto il ricorrente a completamento del secondo motivo del ricorso ha allegato attestazione di corretta doppia firma del ricorrente apposta il 21 dicembre 2024 e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in particolare, l'accoglimento di quarto motivo di ricorso implicante l'annullamento "senza rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e l'accoglimento dello stesso fa ritenere assorbiti il terzo e il quarto motivo. 2. Dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura procedurale della doglianza, risulta che la richiesta di convalida del provvedimento impugnato, notificato all'interessato alle ore 12,47 del 20 dicembre 2024, è pervenuta al Giudice per le indagini preliminari alle ore 11,45 del 21 dicembre 2024. L'ordinanza di convalida è stata emessa il 23 dicembre 2024 e depositata alle ore 10,38 del medesimo giorno. La memoria difensiva richiamata nel ricorso è pervenuta all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari alle ore 10,20 del 22 dicembre 2024 entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento. Dagli atti non emerge che la memoria sia stata portata all'attenzione del giudice. Nell'ordinanza non viene menzionato l'avvenuto deposito della memoria trasmessa entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento né si da conto, in fatto, delle ragioni di doglianza espresse nella stessa. Ciò premesso, deve rilevarsi che pur tenendo conto dell'orientamento per cui l'omissione della valutazione della memoria non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento riguardante la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, Giacalone, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 — 01) e a voler considerare irrilevanti le argomentazioni fondate sugli atti di procedimento penale a carico di altri soggetti poiché non vi sono sufficienti elementi per ritenere che tale procedimento abbia avuto a oggetto la medesima condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], nel provvedimento impugnato non trovano alcuna valutazione le rimanenti specifiche doglianze sulla durata del provvedimento impositivo dell'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Trieste e sull'irragionevolezza delle modalità di presentazione, oggetto anche di articolate censure nel terzo e quarto motivo del ricorso. 2. Il secondo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini appresso indicati. Diversamente da quanto dedotto dal difensore, il Questore ha sufficientemente motivato sulla necessità e urgenza di provvedere, evidenziando la necessità di isolamento dalle manifestazioni sportive di chiunque abbia realizzato comportamenti riconducibili alla legge 401 del 1989 e l'esigenza di attivare una tutela efficace e senza dilazioni temporali, visto il continuo succedersi degli eventi sportivi. Deve ritenersi invece carente la motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Invero, anche a volere ritenere che la motivazione sulla necessità di provvedere, non richiedendo necessariamente formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01), possa desumersi dalla pericolosità dell'azione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], difetta completamente, non risultando neppure un richiamo "per relationem" alla motivazione dell'autorità di P.S., la valutazione sull'urgenza di provvedere e nel caso concreto l'omessa motivazione è rilevante posto che il provvedimento, come evidenziato e documentato dalla difesa, ha avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato essendosi il [OSCURATO:PERSONA] presentato in Questura il 21 dicembre 2024 in occasione dell'incontro di pallacanestro Trieste-[OSCURATO:PERSONA].3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte inerente alla prescrizione dell'obbligo di presentazione. Trattandosi di errores in judicando deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste che provvederà a una nuova deliberazione diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato. Deve dichiararsi contestualmente sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Trieste limitatamente all'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. e deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Trieste del 17/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione
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