CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09137/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 173. R.G. F475- -A - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di motivi fattuali già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina e lesioni; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di tenue entità è manifestamente infondato. La Corte territoriale, valorizzando il significativo danno complessivo subito dalla persona offesa (pag. 8 della sentenza di appello) ha dato seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]