CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 7753 /2 020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Dezza (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:ord. interlocutoria Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 7931/04/2018depositata in data 1 5 / 1 1 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso due avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni notificati con riguardo ai periodidi imposta 2006 e 2007 con i quali l' A mministrazione F inanziaria contestaval’emissione e l'utilizzo, in distinte operazioni commerciali, di fattureper operazioni soggettivamente inesistenti; -il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi; appellava l' U fficio; -il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado; -tale sentenza era fatta oggetto di ricorso per c assazione; questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza di merito rinviando ad altra sezionedella medesima C ommissione tributaria regionale ; - riassunto il giudizio, con la sentenza qui impugnata il giudice dell'appelloha rigettato il gravame dell'ufficio; -ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a quattro motividi impugnazione; - resist e con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].; la stessa ha anchedepositato memoria; Consideratoche: - rileva il Collegio che nelle more del giudizio di Legittimità è stato emanatoil d . Lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della L. n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n.150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui art.1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d. L gs. n. 74 del 2000,il nuovo art. 21 bis, rubricato “ e fficacia delle sentenze penali nel processotributario e nel processo di Cassazione” , che così dispone, per quel che in questa sede interessa: “ l a sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimosoggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui alcomma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio”; - nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società contribuente, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale,perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale diRoma munita di attesta zione di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamenteallegata agli a tti del giudizio di cassazione (depositata aquesta Corte con la memoria ex art. 380 bis c.p.c.); -preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire la portata applicativa e gli effetti sulla presente controversia della recente introduzionedell’art. 21 bis nella L. 74 del 2000, come i