CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 33955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e dife so per procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1647 / 28 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 aprile2015; Tributi-[OSCURATO:PERSONA] bancarie udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: si legge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] propose separati ricorsi avverso l’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancari e relativo a IRPEF, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2008 e avverso gli atti di contestazione delle sanzioni riferiti agli anni di imposta 2007 e 2008. La C.T.P. di Varese accolse, previa riunione, i ricorsi e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate , è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare, preso atto di essersi espressa in maniera omologa in relazione all’avviso di accertamento relativo all’anno 2007, ribadiva che gli artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 introducevano una presunzione legale che il contribuente, non fornendo una dettagliata descrizione delle ragioni economiche sottostanti ai prelevamenti ed ai versamenti, non era stato in grado di contrastare. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste,con controricorso, l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione art.38 D.lgs. n. 546 del 1992 c.3 processo tributario-tardività appello-omessa pronuncia- il ricorrente, rilevato che, erroneamente , la Commissione regionale aveva indicato, nell’oggetto della decisione , l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.145/1/13, perché in realtà i ricorsi introduttivi non erano stati riuniti e la C.T.P. aveva emesso due distinte sentenze, deduce la tardività dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza n.142/1/13 depositata il 6.11.2013. 1.1. La censura è inammissibile perché inconferente rispetto al decisumladdove, dal tenore complessivo della sentenza impugnata , è agevole rilevare che la sentenza impugnata è solo la n.145/1/13 mentre, come si legge nella motivazione, l’avviso di accertamento riguardante l’anno di imposta 2007 è stato trattato separatamente in altro e distinto giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.12, comma 7, dello Statuto del contribuente, 24 e 97 della Costituzione, denunciando la mancata attivazione del contraddittorio contribuente-Amministrazione finanziaria, laddove l’Ufficio aveva emesso l’avviso di accertamento senza notiziare il contribuente delle ragioni per le quali alcune osservazioni non erano state ritenute giustificate. 2.1. La censura è inammissibile per la sua estrema genericità mentre, di contro, la sentenza espressamente descrive l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’avvenuta interlocuzione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. 3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione dell’art.32 c.1 n.7 e c.2 del D.P.R. n.600/72 e 51 c.1 n.7 del d.P.R. 633/72 per erronea interpretazione; violazione dell’art.53 della Costituzione; mancato riconoscimento del dettato dell’art.143 del c.c.-il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la presunzione fissata dall’invocato art.32 si applicasse anche a chi, come il ricorrente, si avvalga della contabilità semplificata. Il ricorrente, in particolare, prospetta che,anche nell’ipotesi della ricostruzione dei ricavi ex art.32 citato, si debba tenere conto della incidenza dei costi presunti.4. Con il quarto motivo -rubricato violazione dell’art.118 disp. att. c.p.c. e carenza di motivazione- il ricorrente censura il passo motivazionale con cui la C.T.R. aveva ritenuto che non fosse stata fornita una dettagliata descrizione delle ragioni economiche sottostanti ai prelevamenti ed ai versamenti contestati senza, però, richiamare ogni documento né esplicitare ulteriori motivazioni. 5. Dichiarata, da subito, inammissibile tale ultima censura per la sua estrema genericità laddove il contribuente non indica neppure uno dei documenti allegati a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate e alla luce dei principi affermati in tema di carenza di motivazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014 n. 8053), il terzomotivo è, invece, parzialmente, fondato. 5.1. In materia è, infatti, assolutamente consolidato il principio in base al quale In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. (v. Cass. n. 13112 del 30/06/2020; id.n. 15161 del 16/07/2020 ; id. n . 16896 del 2014). Va, peraltro, osservato che, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, questa Corte (v. , tra le altre , Cass. n. 18653 del 03/07/2023) ha statuito che In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti . 6. Ne consegue che, solo in relazione a tale questione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame adeguandosi al superiore principio, e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. in parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine al