CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r-VArn avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE)APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21/10/2021 confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 16/6/2015, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n.5 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo - come integrato dai motivi aggiunti - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'uopo allegando copia della ricevuta di mancata consegna, da cui si evince l'errore nella indicazione del cognome del difensore. Evidenzia, altresì, che non avendo il codifensore, che aveva ricevuto regolare notifica, richiesto la trattazione orale, non è stato possibile eccepire tempestivamente l'omessa notifica. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. In particolare, lamenta la carenza della motivazione sulla sussistenza della minorata difesa, che sarebbe stata confermata dai giudici di appello con una motivazione che richiama per relationem quella del primo giudice e che risulta fondata solo sull'età anagrafica della persona offesa, senza aver sufficientemente ponderato gli ulteriori fattori oggettivi necessari a provare lo stato di debolezza e vulnerabilità della persona offesa. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. Il giudizio della Corte territoriale si fonda solo sul passato dell'imputato, senza soffermarsi sugli altri elementi emersi nella vicenda oggetto di scrutinio, segnatamente il quadro complessivo della personalità dell'imputato. Peraltro, la motivazione risulta contraddittoria nella parte in cui da un lato riconosce i pregi del corretto comportamento dell'imputato sotto il profilo processuale, tanto da concedergli le circostanze attenuanti generiche e dall'altro sullo stesso piano nega la disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito, perché tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che/in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado. Se in udienza è presente l'altro difensore, la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01; Sez. 3, n. 38021 del 12/6/2013, Esposito, Rv. 256980- 01; sulla deducibilità delle nullità a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, cfr. anche Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01) hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Ed invero, «la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la "deduzione", cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.)». Dunque, «l'onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza». Sul punto, giova evidenziare che «la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nozione di "parte" che deve formulare l'eccezione va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero; pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all'art.180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.); mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza» (Sezioni Unite n. 22242/2011). In altri termini, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, quale che sia la natura di quest'ultima (pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno dei patrocinatori: il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 — 01). L'arresto delle Sezioni Unite citato dalla difesa (n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598 — 01) è inconferente, atteso che riguarda una diversa situazione, vale a dire quella in cui sia stato omesso l'avviso all'unico difensore di fiducia tempestivamente nominato. Nemmeno può essere condiviso l'assunto difensivo secondo il quale la circostanza della mancata richiesta della trattazione in presenza, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato. Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto ha ad oggetto una doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Al riguardo va evidenziato come nei motivi d'appello non risulta avanzata alcuna doglianza in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, invero, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 1.3 Anche l'ultimo motiyp di r. rso - relativo alla mancata disapplicazione Quhe., della recidiva - èfnfoniato, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Ed invero, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto di non escludere la recidiva, ritenendo la maggiore pericolosità dell'imputato sulla scorta dei precedenti penali specifici da cui lo stesso risulta gravato, dunque con una motivazione conforme alla legge ed ai canoni di logica. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, via così equitativamente fissata. m m n'e P. Q. M.zco 0-4 >> O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ny- N Z spese processuali e della somma