CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 35188/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1669/2025 CC - 01/10/2025 R.G.N. 19248/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 15 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione e compensato le spese di lite. 2. Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo di impugnazione, l’inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chiede, infine, la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza oggetto di ricorso laddove, al capo 1) dell’imputazione viene riportata la dicitura “commi 2 e 2 c.p.” anziché “commi 1 e 2 c.p.”. Deve essere, preliminarmente, ricordato che l'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). Deve trattarsi, pertanto, di un interesse concreto ed attuale del soggetto impugnante che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato. 6. Il secondo motivo di ricorso è generico e non consentito; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. Peraltro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dall'altro motivatamente ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. È indubbio che il ricorso per cassazione costituisca un ordinario mezzo di impugnazione, sicché la disposizione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qualora la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anche nel giudizio di legittimità. P.Q.M Così è deciso, 01/10/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.