CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 settembre 2020
Cassazione n. 37280/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A-R- obc)19‹-e-7-calt.k-r £4-J 44/1--,N7Q.r ote i nnc.A3A1)-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 14 settembre 2020 il Giudice di Pace di Arezzo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla contestazione di permanenza illegale (posteriore ad espulsione) nel territorio dello Stato, con condanna dell'imputato alla pena di euro 8.000,00 di multa. Il giudizio risulta tenuto in assenza, sulla base di una elezione di domicilio che ha consentito di realizzare la notifica del decreto di citazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento e nullità della elezione di domicilio. 2.1 Si rappresenta, in particolare, che dalla deposizione del teste Primavera risulta che l'imputato non comprendeva la lingua italiana. Da ciò, in tesi, deriva la nullità dell'atto di elezione del domicilio compiuto senza l'assistenza di un interprete. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La deposizione resa dal teste che ha proceduto alla identificazione - allegata dalla difesa - effettivamente consente di affermare la scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Non risulta che l'elezione di domicilio, atto che ha consentito la formale notifica della citazione, sia stata realizzata con la dovuta assistenza di un interprete. Non può, pertanto, ritenersi validamente compiuta la instaurazione del contraddittorio, con nullità della dichiarazione di assenza risultante dal verbale di udienza del 14 settembre 2020. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Arezzo. Così deciso il 16 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]