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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 48275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. 22-4322/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, da un lato questa Corte ha più volte evidenziato che l'obbligo di 'specificità' dei motivi, fermo restando il favor impugnationis, è pienamente operante per il giudizio dì appello e comporta la declaratoria di inammissibilità dell'atto propulsivo lì dove le critiche - pur formalmente proposte - appaiano del tutto generiche e svincolate dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato.

In ciò, pertanto, non è dato scorgere alcuna illegittimità nell'operato della Corte d'Appello, che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione con sentenza all'esito della udienza camerale tenuta nel contradditorio cartolare delle parti, dato il tenore dei motivi di gravame all'epoca proposti, non incentrati su un effettivo confronto con i contenuti della decisione impugnata.

Il giudice di primo grado aveva infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, come pure in tema di misura dosimetrica della sanzione; mentre nulla evidenziavano i motivi di appello circa le allegazioni difensive o i percorsi ricostruttivi alternativi che il giudice del merito avrebbe in ipotesi potuto percorrere o confutare.

1.1. Con il secondo motivo il ricorrente richiede alla Corte di legittimità (omisso medio) una inammissibile nuova valutazione del compendio probatorio posto dal primo giudice a fondamento dell'accertamento di responsabilità.

Aspetto sul quale, a seguito della ritenuta inammissibilità dell'atto di impugnazione nel merito per assoluta genericità, è calata la scure del giudicato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 22-4322/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, da un lato questa Corte ha più volte evidenziato che l'obbligo di 'specificità' dei motivi, fermo restando il favor impugnationis, è pienamente operante per il giudizio dì appello e comporta la declaratoria di inammissibilità dell'atto propulsivo lì dove le critiche - pur formalmente proposte - appaiano del tutto generiche e svincolate dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. In ciò, pertanto, non è dato scorgere alcuna illegittimità nell'operato della Corte d'Appello, che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione con sentenza all'esito della udienza camerale tenuta nel contradditorio cartolare delle parti, dato il tenore dei motivi di gravame all'epoca proposti, non incentrati su un effettivo confronto con i contenuti della decisione impugnata. Il giudice di primo grado aveva infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, come pure in tema di misura dosimetrica della sanzione; mentre nulla evidenziavano i motivi di appello circa le allegazioni difensive o i percorsi ricostruttivi alternativi che il giudice del merito avrebbe in ipotesi potuto percorrere o confutare. 1.1. Con il secondo motivo il ricorrente richiede alla Corte di legittimità (omisso medio) una inammissibile nuova valutazione del compendio probatorio posto dal primo giudice a fondamento dell'accertamento di responsabilità. Aspetto sul quale, a seguito della ritenuta inammissibilità dell'atto di impugnazione nel merito per assoluta genericità, è calata la scure del giudicato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2022.
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