CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 09382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 aprile 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 30/10/2016; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna nonostante che l'occasionalità della violazione rendesse quanto meno dubbio che egli avesse agito con l'effettiva volontà di ribellarsi all'obbligo imposto, e per avere la Corte omesso di applicare il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, nonostante l'evidente esiguità della sua offensività; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e perché tale violazione, consistente nell'omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, risulti sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. "specifica", alla luce della sentenza Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496; ritenuto che la sentenza impugnata abbia anche applicato correttamente la norma penale e fornito una motivazione non manifestamente illogica in merito alla ritenuta non particolare tenuità del fatto, per la rilevante pericolosità dell'imputato, che imponeva un controllo costante del medesimo, da lui di fatto impedito, nell'occasione contestata, senza alcuna valida giustificazione; ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]