CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33269/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] . coop. per a zioni , i n liquidazione coatta amministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma , Via L uigi Mancinelli n. 65 , presso lo S tudio dell'[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italiana per le Imprese all'E stero - [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’Amministratrice delegata e legale rappresentante ;elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso lo S tudio dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3077/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI. Considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] Italiana per le Imprese all’Estero – s.p.a. (d’ora innanzi, anche, più brevemente, “[OSCURATO:SOCIETA]”) propose domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia soc. coop. per azioni,in privilegio, ai sensi degli artt. 1 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, facendo valere il credito derivante dalle fideiussioni prestate dalla debitrice a garanzia della restituzione di finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto decretolegislativo; aseguito dell’ammissione con riserva e in chirografo , la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione allo s tato passivo , parzialmente rigettata in primo gradodal Tribunale di P adova, ma accolta in appello dalla Corte territoriale di Venezia, che ha riconosciuto il privilegio sull’intero ammontare del credito vantato di oltre 11 milioni di Euro, sebbene ammesso con riserva; propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia soc. coop. per azioni in liquidazione coatta amministrativa, sulla base di quattro motivi; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.la ricorrente ha depositato memoria; il ricorso con cerne una controversia instaurata mediante opposizione al passivo in seguito ad apertura di procedura di liquidazione coatta amministrativa, materia devoluta ad altra Sezione civile (la Prima) di questa Corte, ai sensi delle vigenti disposizioni tabellari; va dunque disposto il ri n vio del ricorso a nuovo ruolo con trasmissione dello stesso alla Prima Sezione C ivile, quale sezione tabellarmentecompetente. [OSCURATO:PERSONA] C orte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso allaPrima Sezione Civile. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledel