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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 39795/2025

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti penalmente responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione,commessi nella qualità di amministratori di diritto (pur in diversi periodi) della società RoanS.r.l., dichiarata fallita nel maggio 2015.

In particolare, si era contestato ad ErcolanoRomolo di avere stipulato un atto di cessione di ramo d’azienda in favore di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. , di cui era socio ed amministratore [OSCURATO:PERSONA], ad un prezzo ritenuto non congruo, e peraltro mai riscosso; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto al momento della dichiarazione di fallimento, si era contestato il mancato rinvenimento di plurimi beni che, in base alle scritture contabili della società, avrebbero dovuto rinvenirsi nel patrimonio aziendale.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso, per il tramite dei loro difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con primo e unico motivo denunciano violazione di norma processuale, in particolare degli artt. 178,comma 1 , lett.

C) e 179 , comma 1, cod. proc. pen.

Deducono la nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, per il giudizio di appello,al difensore di fiducia legittimamente nominato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; la notifica del suddetto decreto e delle conclusioni del Procuratore Generale, invero, sarebbe stata effettuata ad altro difensore omonimo, con sede legale e PEC diverse da quelle del difensore di fiducia, impedendo all’imputato di essere rappresentato nel procedimento a mezzo del proprio difensore.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quoper giustificarla.

La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve, anche accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). 2.Dalla lettura degli atti processali risulta che, effettivamente , la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello è stata trasmessa al difensore di fiducia nominato dai ricorrenti ad indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’atto di nomina del difensore.

In particolare, il decreto risulta inviato alla mail pec [OSCURATO:EMAIL] e non al diverso indirizzo indicato nel suddetto atto, [OSCURATO:EMAIL].

Al medesimo, errato, indirizzo sono state trasmesse le conclusionidel Procuratore generale per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con rito cartolare. 2.1.Si è, pertanto, verificata una violazione di legge, che determina la nullità della sentenza di secondo grado, conformemente ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto il giudizio di appello si è svolto, in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, senza che questi ultimi venissero informati della data di celebrazione del processo, Come affermato, infatti, daquesta Corte , nella sua espressione più autorevole, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.(cfr. Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).

L'irrituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta in luogo diverso rispetto all’esatto indirizzo deldifensore, è risultata, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, dando vita a una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).

Tale insegnamento ermeneutico mantiene la sua validità anche in ipotesi, come quella in esame, in cui il giudizio di appello risulti svolto in forma non partecipata, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, applicabile – ai sensi dell'art.23 -bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 3 2020, n. 77 ed in virtù delle proroghe successive introdotte dagli artt. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18- agli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data.

L'art. 23-bis comma 2 del citato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prevede che, "fuori dai casidi rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".

Invero, pur non essendo necessaria la presenza fisica dei difensori, per potere esercitare tali facoltà, che incidono direttamente sul diritto di difesa, è necessario che il difensore di fiducia e l'imputato siano resi edotti della data dell'udienza, per decidere se chiedere o meno la discussione orale ovvero se l'imputato debba o meno comparire. 3.In conclusione, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti penalmente responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione,commessi nella qualità di amministratori di diritto (pur in diversi periodi) della società RoanS.r.l., dichiarata fallita nel maggio 2015. In particolare, si era contestato ad ErcolanoRomolo di avere stipulato un atto di cessione di ramo d’azienda in favore di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. , di cui era socio ed amministratore [OSCURATO:PERSONA], ad un prezzo ritenuto non congruo, e peraltro mai riscosso; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto al momento della dichiarazione di fallimento, si era contestato il mancato rinvenimento di plurimi beni che, in base alle scritture contabili della società, avrebbero dovuto rinvenirsi nel patrimonio aziendale. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso, per il tramite dei loro difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con primo e unico motivo denunciano violazione di norma processuale, in particolare degli artt. 178,comma 1 , lett. C) e 179 , comma 1, cod. proc. pen. Deducono la nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, per il giudizio di appello,al difensore di fiducia legittimamente nominato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; la notifica del suddetto decreto e delle conclusioni del Procuratore Generale, invero, sarebbe stata effettuata ad altro difensore omonimo, con sede legale e PEC diverse da quelle del difensore di fiducia, impedendo all’imputato di essere rappresentato nel procedimento a mezzo del proprio difensore. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quoper giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve, anche accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). 2.Dalla lettura degli atti processali risulta che, effettivamente , la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello è stata trasmessa al difensore di fiducia nominato dai ricorrenti ad indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’atto di nomina del difensore. In particolare, il decreto risulta inviato alla mail pec [OSCURATO:EMAIL] e non al diverso indirizzo indicato nel suddetto atto, [OSCURATO:EMAIL]. Al medesimo, errato, indirizzo sono state trasmesse le conclusionidel Procuratore generale per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con rito cartolare. 2.1.Si è, pertanto, verificata una violazione di legge, che determina la nullità della sentenza di secondo grado, conformemente ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto il giudizio di appello si è svolto, in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, senza che questi ultimi venissero informati della data di celebrazione del processo, Come affermato, infatti, daquesta Corte , nella sua espressione più autorevole, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.(cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). L'irrituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta in luogo diverso rispetto all’esatto indirizzo deldifensore, è risultata, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, dando vita a una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810). Tale insegnamento ermeneutico mantiene la sua validità anche in ipotesi, come quella in esame, in cui il giudizio di appello risulti svolto in forma non partecipata, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, applicabile – ai sensi dell'art.23 -bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 3 2020, n. 77 ed in virtù delle proroghe successive introdotte dagli artt. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18- agli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data. L'art. 23-bis comma 2 del citato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prevede che, "fuori dai casidi rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Invero, pur non essendo necessaria la presenza fisica dei difensori, per potere esercitare tali facoltà, che incidono direttamente sul diritto di difesa, è necessario che il difensore di fiducia e l'imputato siano resi edotti della data dell'udienza, per decidere se chiedere o meno la discussione orale ovvero se l'imputato debba o meno comparire. 3.In conclusione, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap