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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43827/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale4 Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, 'ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero stati commessi a breve distanza l'uno dall'altro e nel medesimo territorio, e sarebbero finalisticamente correlati.

L'estorsione sarebbe stata commessa per conseguire il corrispettivo di un'attività di spaccio; l'attività di spaccio ulteriore si sarebbe accompagnata ad una rinnovata richiesta estorsiva.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Nei termini di legge sono stati presentati motivi aggiunti.

4. Il ricorso originario risulta inammissibile.

5. Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni ìn rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimeSso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

6. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non ha pretermesso la compiuta analisi dei fattori, segnalati dalla difesa, influenti sulla decisione, essendo all'esito pervenuta ad escludere i maggiori indici sintomatici della continuazione; ciò alla luce delle disomogenee causali delle singole condotte (non essendo il secondo episodio di cessione riconducibile a contesti estorsivi) e della distanza temporale che tra di esse intercorre.

Si è a cospetto di argomentazioni logiche e plausibili, cui il ricorrente oppone confutazioni di mero fatto, reiterative di profili già adeguatamente vagliati, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 7..

I motivi aggiunti risultano, di conseguenza, essi stessi inammissibili (art. 585, comma 4, cod. proc.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale4 Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, 'ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero stati commessi a breve distanza l'uno dall'altro e nel medesimo territorio, e sarebbero finalisticamente correlati. L'estorsione sarebbe stata commessa per conseguire il corrispettivo di un'attività di spaccio; l'attività di spaccio ulteriore si sarebbe accompagnata ad una rinnovata richiesta estorsiva. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Nei termini di legge sono stati presentati motivi aggiunti. 4. Il ricorso originario risulta inammissibile. 5. Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni ìn rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimeSso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 6. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non ha pretermesso la compiuta analisi dei fattori, segnalati dalla difesa, influenti sulla decisione, essendo all'esito pervenuta ad escludere i maggiori indici sintomatici della continuazione; ciò alla luce delle disomogenee causali delle singole condotte (non essendo il secondo episodio di cessione riconducibile a contesti estorsivi) e della distanza temporale che tra di esse intercorre. Si è a cospetto di argomentazioni logiche e plausibili, cui il ricorrente oppone confutazioni di mero fatto, reiterative di profili già adeguatamente vagliati, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 7.. I motivi aggiunti risultano, di conseguenza, essi stessi inammissibili (art. 585, comma 4, cod. proc. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il
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