CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o rappresenta e difende:- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 542/2020depositata il 23/07/2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per l’accoglimento delricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente;1. La società F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. chiedevaannullarsi, e comunque dichiararsi inefficace e non opponibile neisuoi confronti, l’ordinanza ingiunzione emessa in data 20.3.2019dall’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte, con la quale le era statoingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo disanzione amministrativa ed era stata disposta la confisca di dueapparecchi videoterminali (personal computer con annesseperiferiche), in relazione alla contestata violazione dell’art. 7comma 3 quater del D.L. 13.9.2012 convertito, con modificazioni,dalla legge 8.11.2012 n. 189, e sanzionata dall’art. 1 comma 923della legge n. 208/15, per avere – nella qualità di soggettoautorizzato all’esercizio dei giochi esclusivamente a distanza -messo a disposizione, nel locale pubblico, due postazioni PC idoneea consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro su unapiattaforma di gioco (www.betwin360.it).2. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4493/2019,pubblicata l’8 ottobre 2019, rigettava l’opposizione e condannavaparte ricorrente a rifondere le spese di lite.3. La società F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello avverso la predetta sentenza.Numero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Si costituiva l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – UfficioDei Monopoli per il Piemonte e la [OSCURATO:PERSONA]Aosta, chiedendo il rigettodell’appello.5. La Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame ritenendocorretta l’interpretazione dell’art. 7, comma 3-quater del D.L. n.158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre2012, n. 189 in particolare quanto alla dizione “apparecchiature”che non riguardava i soli totem, ossia gli apparecchi stabilmente edesclusivamente utilizzati per l’effettuazione di giochi on line ma tuttigli apparecchi terminali collegati ad internet.L'ampia formulazione della norma ed in particolare l'utilizzodell'espressione "qualsiasi specie di apparecchi videoterminali"trovava la sua verosimile ragione giustificatrice nella rapida econtinua evoluzione del settore, che avrebbe reso ben prestoobsoleta una elencazione in positivo delle caratteristiche degliapparecchi vietati. La disposizione rappresentava, quindi, norma"di chiusura" volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti ivideoterminali che, pur non espressamente contemplati, fossero inconcreto utilizzati per il gioco illecito e ciò, come appena detto, alfine di evitare possibili "vuoti sanzionatori" in un settore in rapidaevoluzione tecnologica.Tale conclusione non comportava, però, che fosse sanzionatala semplice messa a disposizione della clientela di normali personalcomputer o di apparecchi simili, essendo punibile solo il concretoutilizzo per il gioco attraverso la rete Internet. La violazione,invece, non presupponeva necessariamente l'esclusivadestinazione delle apparecchiature al gioco essendo, invece, a talfine sufficiente - in considerazione della finalità della relativanormativa nonché della natura degli interessi coinvolti - la provaNumero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell'utilizzabilità e dell'effettivo utilizzo come apparecchio daintrattenimento e ciò anche in relazione alla loro collocazione,all'assenza di accorgimenti tecnici che impedivano di accedere a sitimediante i quali praticare il gioco online, o ancora alle altrecircostanze di fatto, il tutto con una valutazione da condursi inconcreto ed in relazione alle particolarità dei singoli casi.La Corte riteneva non sussistessero le condizioni per un rinviopregiudiziale alla corte di Giustizia.6. La F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza.7. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – [OSCURATO:PERSONA] il Piemonte e la [OSCURATO:PERSONA]Aosta ha resistito con controricorso.8. Parte ricorrente, con memoria depositata in prossimitàdell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 inrelazione all’art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, comemodificato dalla legge n. 189/2012 e dell'art. 1, legge n. 689/1981,avendo errato la Corte di appello nel ritenere che l'indicatadisposizione consenta di sanzionare, come avvenuto nella specie, ilgestore di un internet point che installi dei personal computer daiquali i clienti possano, in autonomia e liberamente, navigare ininternet, raggiungere un sito di gioco e giocare adoperandocredenziali personali rilasciate da concessionario statale per i giochipubblici a distanza. II. Questione di legittimità costituzionaledell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012 convertito dallaNumero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026legge 189/2012, per violazione del canone di ragionevolezza, inassenza di opzioni interpretative alternative a quella affermatadalla Corte di appello di Torino.La censura contesta l’interpretazione della norma operata dallaCorte d’Appello in senso talmente estensivo da ricomprendere lasanzionabilità della messa a disposizione presso gli esercizi pubblicidi “qualunque tipologia di apparecchiature idonee a consentire laconnessione telematica al web” per il collegamento alle piattaformedi gioco a distanza dei concessionari.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazionedell’art. 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, comemodificato dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio2012, n. 70 di recepimento della Direttiva 2009/140/CEmodificativa della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento e delConsiglio – Richiesta di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art,267 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art.9 della Direttiva 98/34/CE e, ove applicabili ratione temporis, degliarticoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE, come interpretato dallaGiurisprudenza della Corte di Giustizia – Inopponibilità allaricorrente dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/12, introdottodalla legge di conversione n. 189/12.4. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimentodetermina l’assorbimento dei restanti.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primoNumero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daNumero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo la Corte costituzionale è irragionevole ilbilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela dellasalute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quellodella libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare latutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta digioco online rimane comunque capillare e vastissima, anchea fronte di una significativa e immediata compressione della libertàdi impresa.[OSCURATO:PERSONA] richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concreteNumero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.Questa Corte non può che prendere atto del venir meno dellanorma sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza cassarela sentenza impugnata in relazione al primo motivo, assorbiti irestanti, e, decidendo nel merito, accogliere l’opposizione propostada F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e annullare l’ordinanzaingiunzione emessa in data 20.3.2019 dall’Ufficio dei Monopoli peril Piemonte, con la quale era stato ingiunto il pagamento dellasomma di € 20.000,00 prevista dall’art. 1, co. 923, L. 208/2015per la violazione dell’art. 7, co. 3-quater, d.l. 13.09.2012, n. 158(conv. con legge 8.11.2012, n. 189) ed era stata disposta laconfisca di due apparecchi videoterminali (personal computer conannesse periferiche).4. Considerato che l’accoglimento dell’opposizione è dipesodalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normasanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale èintervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazionesussistono i presupposti per la compensazione delle spesedell’intero giudizio.Numero registro generale 23420/2020Numero sezionale 3072/2025Numero di raccolta generale 14494/2026Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’opposizione proposta da F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. eannulla l’ordinanza ingiunzione emessa in data 20.3.2019dall’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte, con la quale è statoingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 prevista dall’art.1, co. 923, L. 208/2015 per la violazione dell’art. 7, co. 3-quater,d.l. 13.09.2012, n. 158 (conv. con legge 8.11.2012, n. 189) ed èstata disposta la confisca di due apparecchi videoterminali(personal computer con annesse periferiche).La Corte compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]