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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bari accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza cautelare con la quale, in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, l'indagato veniva sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

1.2. Il Tribunale, nell'accogliere l'appello, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come Landini avesse offerto cospicue somme di denaro a pubblici ufficiali, affinché questi intervenissero per agevolare l'immediato pagamento di una fornitura di beni eseguiti dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Landini, in favore dell'azienda agricola comunale "[OSCURATO:PERSONA]".

In tale contesto, venivano captati plurimi colloqui intercorsi tra Landini e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso dei quali emergeva l'accordo corruttivo.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, veniva ritenuta l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, desunta sia dalle modalità della condotta, sia dal fatto che, nel corso dei colloqui intercettati, emergeva l'interesse di Landini nei confronti delle vicende politiche relative ad altro soggetto, ipotizzando di poter trarre vantaggio dalla possibile nomina di questi quale assessore regionale all'agricoltura.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato formulando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione al difetto di interesse ad impugnare del pubblico ministero.

Rappresenta il ricorrente che l'ordinanza genetica, con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto Landini all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, era stata modificata con successivo provvedimento, essendo stata ritenuta sufficiente a garantire le esigenze cautelari la presentazione per tre giorni a settimana.

Si assume che il pubblico ministero, non avendo impugnato tale seconda ordinanza con la quale si attenuava la misura cautelare, doveva ritenersi non più legittimato all'impugnazione del provvedimento genetico. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. In relazione al dedotto difetto di interesse, si ritiene che il motivo di ricorso sia infondato.

La modifica dell'ordinanza cautelare, limitatamente alla riduzione dei giorni nei quali l'indagato era tenuto all'obbligo di presentazione, non ha inciso sulla tipologia di misura cautelare, ma solamente su un aspetto secondario relativo alle concrete modalità di attuazione.

La difesa ha sostenuto che, invero, anche la modifica delle modalità esecutive presuppone una nuova valutazione di adeguatezza della misura, sicchè era onere del pubblico ministero proporre impugnazione, con la conseguenza che in difetto di tale atto dovrebbe ritenersi insussistente l'interesse.

La tesi non è condivisibile, posto che il sopravvenuto difetto di interesse va valutato con riguardo al tipo di misura cautelare adottata e non già alle variabili modalità di esecuzione.

Ove il Pubblico ministero, come nel caso di specie, abbia impugnato l'ordinanza che ha disposto la misura meno afflittiva ritenendola intrinsecamente inidonea, a prescindere dalla diversa modulazione concreta che può assumere, il correlato interesse all'impugnazione non viene meno per effetto della mera modifica di modalità esecutive, di per sé finalizzate solo all'adattamento della misura, ma non comportanti un diverso apprezzamento dell'idoneità della stessa.

In buona sostanza, se il pubblico ministero ha impugnato la concessione di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, il suo interesse all'impugnazione non può ritenersi venuto meno a causa della mancata impugnazione di una modifica di quella medesima misura già ritenuta inidonea e rispetto alla quale è stato proposto appello.

Occorre, pertanto, ribadire il recente arresto giurisprudenziale secondo cui l'acquiescenza alla modifica delle modalità esecutive non incide sulla questione della idoneità della stessa a soddisfare le esigenze cautelari (Sez.6, n.35960 del 23/9/2021, Carpano, Rv. 281988).

3. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso, concernente la ritenuta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato, si rileva come la doglianza si incentri essenzialmente sulla ritenuta sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato.

La giurisprudenza ha dato letture non conformi del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

Superando gli iniziali contrasti sul tema, l'orientamento largamente maggioritario è attualmente propenso a ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di reiterazione (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep 2019, Rv.277242).

Il suddetto principio va applicato al caso di specie tenendo conto di quelli che sono gli elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, sulla base dei quali il Tribunale ha individuato il rischio di reiterazione.

Nella motivazione impugnata viene essenzialmente valorizzata una conversazione intercorsa tra il ricorrente e Iaccarino, nel corso della quale gli interlocutori discutevano della probabile elezione di [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio regionale ed alla eventuale nomina di questi quale assessore all'agricoltura, commentando in senso favorevole tali accadimenti, in quanto Landini e Iaccarino ne avrebbero potuto trarre vantaggi. (si veda pg.31 dell'ordinanza).

Si tratta, in buona sostanza, dell'unico elemento sulla base del quale il Tribunale del riesame ha compiuto un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità della reiterazione del reato, anche e soprattutto con riguardo ad un ente pubblico diverso dal Comune di Foggia.

Tale valutazione ha comportato anche la ritenuta irrilevanza dell'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente cessazione dalla carica di Iaccarino.

La motivazione deve ritenersi viziata, in quanto, gli elementi di fatto individuati non integrano quegli elementi concreti e specifici che devono contraddistinguere l'attualità del rischio di reiterazione del reato.

In tal senso depone in primo luogo il fatto che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente nominato assessore all'agricoltura; nonché l'assoluta genericità del contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita; infine vi è la totale assenza di elementi dai quali desumere che l'impresa di fatto gestita da Landini avesse in atto contratti con l'ente regionale.

A tale quadro di per sé non univocamente idoneo a sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione, si aggiunge l'ulteriore elemento - favorevole alla tesi del ricorrente - concernente l'avvenuta cessazione dalla carica pubblica di Iaccarino che, a ben vedere, era l'unico effettivo referente di Landini all'interno della pubblica amministrazione.

In definitiva, si deve ritenere che gli elementi enucleati in punto di fatto dal Tribunale del riesame e la lettura che viene data degli stessi, non consentono di ritenere assolta quella rigorosa valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative richiesta in termini di attualità e concretezza richiesta dall'attuale formulazione dell'art. 274 cod. proc. pen.4.

Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, non sussistendo neppure i presupposti per una rivalutazione in fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 24 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza cautelare con la quale, in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, l'indagato veniva sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 1.2. Il Tribunale, nell'accogliere l'appello, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come Landini avesse offerto cospicue somme di denaro a pubblici ufficiali, affinché questi intervenissero per agevolare l'immediato pagamento di una fornitura di beni eseguiti dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Landini, in favore dell'azienda agricola comunale "[OSCURATO:PERSONA]". In tale contesto, venivano captati plurimi colloqui intercorsi tra Landini e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso dei quali emergeva l'accordo corruttivo. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, veniva ritenuta l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, desunta sia dalle modalità della condotta, sia dal fatto che, nel corso dei colloqui intercettati, emergeva l'interesse di Landini nei confronti delle vicende politiche relative ad altro soggetto, ipotizzando di poter trarre vantaggio dalla possibile nomina di questi quale assessore regionale all'agricoltura. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione al difetto di interesse ad impugnare del pubblico ministero. Rappresenta il ricorrente che l'ordinanza genetica, con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto Landini all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, era stata modificata con successivo provvedimento, essendo stata ritenuta sufficiente a garantire le esigenze cautelari la presentazione per tre giorni a settimana. Si assume che il pubblico ministero, non avendo impugnato tale seconda ordinanza con la quale si attenuava la misura cautelare, doveva ritenersi non più legittimato all'impugnazione del provvedimento genetico. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. 2. In relazione al dedotto difetto di interesse, si ritiene che il motivo di ricorso sia infondato. La modifica dell'ordinanza cautelare, limitatamente alla riduzione dei giorni nei quali l'indagato era tenuto all'obbligo di presentazione, non ha inciso sulla tipologia di misura cautelare, ma solamente su un aspetto secondario relativo alle concrete modalità di attuazione. La difesa ha sostenuto che, invero, anche la modifica delle modalità esecutive presuppone una nuova valutazione di adeguatezza della misura, sicchè era onere del pubblico ministero proporre impugnazione, con la conseguenza che in difetto di tale atto dovrebbe ritenersi insussistente l'interesse. La tesi non è condivisibile, posto che il sopravvenuto difetto di interesse va valutato con riguardo al tipo di misura cautelare adottata e non già alle variabili modalità di esecuzione. Ove il Pubblico ministero, come nel caso di specie, abbia impugnato l'ordinanza che ha disposto la misura meno afflittiva ritenendola intrinsecamente inidonea, a prescindere dalla diversa modulazione concreta che può assumere, il correlato interesse all'impugnazione non viene meno per effetto della mera modifica di modalità esecutive, di per sé finalizzate solo all'adattamento della misura, ma non comportanti un diverso apprezzamento dell'idoneità della stessa. In buona sostanza, se il pubblico ministero ha impugnato la concessione di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, il suo interesse all'impugnazione non può ritenersi venuto meno a causa della mancata impugnazione di una modifica di quella medesima misura già ritenuta inidonea e rispetto alla quale è stato proposto appello. Occorre, pertanto, ribadire il recente arresto giurisprudenziale secondo cui l'acquiescenza alla modifica delle modalità esecutive non incide sulla questione della idoneità della stessa a soddisfare le esigenze cautelari (Sez.6, n.35960 del 23/9/2021, Carpano, Rv. 281988). 3. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso, concernente la ritenuta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato, si rileva come la doglianza si incentri essenzialmente sulla ritenuta sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato. La giurisprudenza ha dato letture non conformi del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Superando gli iniziali contrasti sul tema, l'orientamento largamente maggioritario è attualmente propenso a ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di reiterazione (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep 2019, Rv.277242). Il suddetto principio va applicato al caso di specie tenendo conto di quelli che sono gli elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, sulla base dei quali il Tribunale ha individuato il rischio di reiterazione. Nella motivazione impugnata viene essenzialmente valorizzata una conversazione intercorsa tra il ricorrente e Iaccarino, nel corso della quale gli interlocutori discutevano della probabile elezione di [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio regionale ed alla eventuale nomina di questi quale assessore all'agricoltura, commentando in senso favorevole tali accadimenti, in quanto Landini e Iaccarino ne avrebbero potuto trarre vantaggi. (si veda pg.31 dell'ordinanza). Si tratta, in buona sostanza, dell'unico elemento sulla base del quale il Tribunale del riesame ha compiuto un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità della reiterazione del reato, anche e soprattutto con riguardo ad un ente pubblico diverso dal Comune di Foggia. Tale valutazione ha comportato anche la ritenuta irrilevanza dell'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente cessazione dalla carica di Iaccarino. La motivazione deve ritenersi viziata, in quanto, gli elementi di fatto individuati non integrano quegli elementi concreti e specifici che devono contraddistinguere l'attualità del rischio di reiterazione del reato. In tal senso depone in primo luogo il fatto che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente nominato assessore all'agricoltura; nonché l'assoluta genericità del contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita; infine vi è la totale assenza di elementi dai quali desumere che l'impresa di fatto gestita da Landini avesse in atto contratti con l'ente regionale. A tale quadro di per sé non univocamente idoneo a sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione, si aggiunge l'ulteriore elemento - favorevole alla tesi del ricorrente - concernente l'avvenuta cessazione dalla carica pubblica di Iaccarino che, a ben vedere, era l'unico effettivo referente di Landini all'interno della pubblica amministrazione. In definitiva, si deve ritenere che gli elementi enucleati in punto di fatto dal Tribunale del riesame e la lettura che viene data degli stessi, non consentono di ritenere assolta quella rigorosa valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative richiesta in termini di attualità e concretezza richiesta dall'attuale formulazione dell'art. 274 cod. proc. pen.4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, non sussistendo neppure i presupposti per una rivalutazione in fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 24 marzo 202
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