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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 39572/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 4 dicembre 2006, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a [OSCURATO:PERSONA] con alcune sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti.

2. Con istanza rivolta al Tribunale di Foggia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca della citata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 dicembre 2006.

L'istante rilevava che, successivamente all'emissione di tale ordinanza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano stabilito, con la sentenza n. 37345 del 2015, sia che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero note documentalmente al giudice della cognizione; sia che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.

3. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27 febbraio 2024 rigettava l'istanza.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 37345 del 2015, violazioni degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen, e contraddittorietà della motivazione.

Afferma che, alla luce di tale sentenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere la sussistenza delle condizioni per la revoca del provvedimento del 4 dicembre 2006 con il quale la Corte di appello di Bari aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena precedentemente concessi al condannato.

Il ricorrente afferma che il Tribunale di Foggia, nel decidere circa l'istanza avanzata nell'interesse di Dibiase, aveva omesso di considerare che la Corte di appello di Bari, quando aveva emesso il provvedimento del 4 dicembre 2006, aveva valutato un caso di revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen., e la revoca era intervenuta perché in quel momento non era stata ancora emessa la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Secondo il ricorrente, l'affermazione dei richiamati principi di diritto (in base ai quali il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero note documentalmente al giudice della cognizione e, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio) in epoca successiva all'emissione del provvedimento della Corte di appello di Bari ne avrebbe giustificato la revoca da parte del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico, quindi inammissibile.

Nel ricorso, infatti, non è stato fornito alcun elemento in base al quale possa stabilirsi quali siano state le ragioni giuridiche poste alla base del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari il 4 dicembre 2006, recante pacificamente la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena precedentemente concessi a Dibiase con sentenze di condanna.

Da tale carenza del ricorso discende, in primo luogo, l'impossibilità di verificare se la decisione della Corte di appello di Bari abbia avuto come oggetto una situazione concreta corrispondente a quella astrattamente riconducibile alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato concesso in presenza di condizioni ostative, situazione in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza richiamata del ricorrente, hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381).

Dall'indicata carenza discende, in secondo luogo, l'impossibilità di stabilire se all'affermazione del suddetto principio, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, possa riconoscersi alcuna refluenza sulla decisione revocatoria precedentemente assunta dalla Corte di appello di Bari, e ciò indipendentemente da qualsiasi considerazione sul tema generale inerente all'ampiezza e all'operatività delle preclusioni derivanti dal "giudicato esecutivo" e alla resistenza di esso, nelle ipotesi in caso in cui vengano stabiliti successivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, principi contrastanti con lo stesso.

2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 4 dicembre 2006, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a [OSCURATO:PERSONA] con alcune sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti. 2. Con istanza rivolta al Tribunale di Foggia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca della citata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 dicembre 2006. L'istante rilevava che, successivamente all'emissione di tale ordinanza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano stabilito, con la sentenza n. 37345 del 2015, sia che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero note documentalmente al giudice della cognizione; sia che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. 3. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27 febbraio 2024 rigettava l'istanza. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 37345 del 2015, violazioni degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen, e contraddittorietà della motivazione. Afferma che, alla luce di tale sentenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere la sussistenza delle condizioni per la revoca del provvedimento del 4 dicembre 2006 con il quale la Corte di appello di Bari aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena precedentemente concessi al condannato. Il ricorrente afferma che il Tribunale di Foggia, nel decidere circa l'istanza avanzata nell'interesse di Dibiase, aveva omesso di considerare che la Corte di appello di Bari, quando aveva emesso il provvedimento del 4 dicembre 2006, aveva valutato un caso di revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen., e la revoca era intervenuta perché in quel momento non era stata ancora emessa la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Secondo il ricorrente, l'affermazione dei richiamati principi di diritto (in base ai quali il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero note documentalmente al giudice della cognizione e, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio) in epoca successiva all'emissione del provvedimento della Corte di appello di Bari ne avrebbe giustificato la revoca da parte del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, quindi inammissibile. Nel ricorso, infatti, non è stato fornito alcun elemento in base al quale possa stabilirsi quali siano state le ragioni giuridiche poste alla base del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari il 4 dicembre 2006, recante pacificamente la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena precedentemente concessi a Dibiase con sentenze di condanna. Da tale carenza del ricorso discende, in primo luogo, l'impossibilità di verificare se la decisione della Corte di appello di Bari abbia avuto come oggetto una situazione concreta corrispondente a quella astrattamente riconducibile alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato concesso in presenza di condizioni ostative, situazione in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza richiamata del ricorrente, hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381). Dall'indicata carenza discende, in secondo luogo, l'impossibilità di stabilire se all'affermazione del suddetto principio, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, possa riconoscersi alcuna refluenza sulla decisione revocatoria precedentemente assunta dalla Corte di appello di Bari, e ciò indipendentemente da qualsiasi considerazione sul tema generale inerente all'ampiezza e all'operatività delle preclusioni derivanti dal "giudicato esecutivo" e alla resistenza di esso, nelle ipotesi in caso in cui vengano stabiliti successivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, principi contrastanti con lo stesso. 2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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