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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1966

Cassazione n. 39631/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.4.1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.1.1963, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26.11.2020; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 5.7.2019 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del dei fatti di truffa e di ricettazione loro ascritti e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, applicata la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.500 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; il primo giudice aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;

2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva per la Ammirati ed ha rideterminato la pena per quest'ultima in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa revocando per costei le pene accessorie e confermando, nel resto, la decisione del Tribunale;

3. ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore, entrambi gli imputati lamentando: 3.1 vizio di motivazione: rilevano la inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo agli elementi di prova a carico dei ricorrenti consistenti nei riconoscimenti operati dalle vittime e di cui già nell'atto di appello si era segnalata la equivocità ed incertezza; richiamano la deposizione ed il mancato riconoscimento operato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e le modalità di riconoscimento in aula del teste [OSCURATO:PERSONA]; segnalano che la Corte ha omesso di motivare sui rilievi difensivi che erano stati articolati sul punto con l'atto di gravame; evidenziano la inadeguatezza della motivazione con riguardo alla richiesta di ritenere la ipotesi attenuata della ricettazione, di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, inoltre, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3.2 vizio di motivazione ed erronea contestazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: segnalano la insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e la erronea contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. all'Esposito;

4. in data 3.9.2021 è pervenuto in cancelleria il verbale di remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA]: la Tannert, in particolare, ha dichiarato di voler rimettere la querela del 20.10.2014 con le successive integrazioni del 21.10.2014, 4.12.2014 e 24.3.2014 sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contestualmente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito e della Ammirati e munito, a tal fine, di procura speciale rilasciatagli dei suoi assistiti, ha dichiarato, in nome e per conto di costoro, di accettare la remissione;

5. in data 9.9.2021 la difesa dei ricorrenti ha trasmesso una memoria difensiva con cui ha insistito per l'annullamento della sentenza con contestuale rideterminazione delle pene.

6. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al delitto di truffa risultando invece il ricorso inammissibile nel resto. 6.1 Con riguardo al primo motivo, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile).

In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede.

Quanto alla richiesta difensiva di riconoscimento della ipotesi attenuata, la Corte di Appello ha motivato in perfetta coerenza con quanto costantemente ribadito in questa sede secondo cui la sussistenza dell'attenuante di cui all'art.648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Merlino).

La Corte territoriale ha inoltre disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che ha denegato alla luce della assenza di elementi significativi nemmeno segnalati, a tal fine, dalla stessa difesa e della oggettiva gravità dei fatti.

I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono alla personalità del ricorrente come all'aspetto oggettivo della vicenda, così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 6.2 La Corte di Appello ha infine esaminato la richiesta di esclusione della recidiva per l'Esposito pervenendo, con motivazione non censurata in questa sede, alla sua conferma; il ricorso, in realtà, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui la contestazione aveva avuto ad oggetto la recidiva reiterata infraquinquennale, circostanza di cui non vi è traccia nella imputazione ben potendo l'aumento di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. essere giustificato ai sensi di una delle altre ipotesi contemplate ai nn. 1) e 3) del comma 2 dello stesso art. 99 cod. pen..

7. Come accennato, peraltro, in data 3.9.2021 è pervenuto in cancelleria il verbale di remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA]: la Tannert, in particolare, ha dichiarato di voler rimettere la querela del 20.10.2014 con le successive integrazioni del 21.10.2014, 4.12.2014 e 24.3.2014 sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contestualmente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito e della Ammirati e munito, a tal fine, di procura speciale rilasciatagli dei suoi assistiti, ha dichiarato, in nome e per conto di costoro, di accettare la remissione.

E' consolidato infatti il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

8. La sentenza impugnata va perciò annullata limitatamente al delitto di truffa che va dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela con conseguente elisione dell'aumento operato dai giudici di merito sulla pena stabilita per il delitto di ricettazione.

Per la Ammirati, quindi, va eliminato l'aumento di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa con rideterminazione della pena (per il solo delitto di ricettazione) nella misura di anni 2 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; per l'Esposito, va eliminato l'aumento di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa con la rideterminazione (per il solo delitto di ricettazione) di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa; va disposta la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di truffa perché estinto per remissione della querela ed elimina i relativi aumenti di pena che ridetermina, per l'Esposito, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa e per la Ammirati in anni 2 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; spese a carico dei querelati; dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.4.1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.1.1963, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26.11.2020; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 5.7.2019 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del dei fatti di truffa e di ricettazione loro ascritti e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, applicata la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.500 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; il primo giudice aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva per la Ammirati ed ha rideterminato la pena per quest'ultima in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa revocando per costei le pene accessorie e confermando, nel resto, la decisione del Tribunale; 3. ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore, entrambi gli imputati lamentando: 3.1 vizio di motivazione: rilevano la inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo agli elementi di prova a carico dei ricorrenti consistenti nei riconoscimenti operati dalle vittime e di cui già nell'atto di appello si era segnalata la equivocità ed incertezza; richiamano la deposizione ed il mancato riconoscimento operato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e le modalità di riconoscimento in aula del teste [OSCURATO:PERSONA]; segnalano che la Corte ha omesso di motivare sui rilievi difensivi che erano stati articolati sul punto con l'atto di gravame; evidenziano la inadeguatezza della motivazione con riguardo alla richiesta di ritenere la ipotesi attenuata della ricettazione, di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, inoltre, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3.2 vizio di motivazione ed erronea contestazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: segnalano la insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e la erronea contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. all'Esposito; 4. in data 3.9.2021 è pervenuto in cancelleria il verbale di remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA]: la Tannert, in particolare, ha dichiarato di voler rimettere la querela del 20.10.2014 con le successive integrazioni del 21.10.2014, 4.12.2014 e 24.3.2014 sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contestualmente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito e della Ammirati e munito, a tal fine, di procura speciale rilasciatagli dei suoi assistiti, ha dichiarato, in nome e per conto di costoro, di accettare la remissione; 5. in data 9.9.2021 la difesa dei ricorrenti ha trasmesso una memoria difensiva con cui ha insistito per l'annullamento della sentenza con contestuale rideterminazione delle pene. 6. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al delitto di truffa risultando invece il ricorso inammissibile nel resto. 6.1 Con riguardo al primo motivo, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. Quanto alla richiesta difensiva di riconoscimento della ipotesi attenuata, la Corte di Appello ha motivato in perfetta coerenza con quanto costantemente ribadito in questa sede secondo cui la sussistenza dell'attenuante di cui all'art.648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Merlino). La Corte territoriale ha inoltre disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che ha denegato alla luce della assenza di elementi significativi nemmeno segnalati, a tal fine, dalla stessa difesa e della oggettiva gravità dei fatti. I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono alla personalità del ricorrente come all'aspetto oggettivo della vicenda, così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 6.2 La Corte di Appello ha infine esaminato la richiesta di esclusione della recidiva per l'Esposito pervenendo, con motivazione non censurata in questa sede, alla sua conferma; il ricorso, in realtà, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui la contestazione aveva avuto ad oggetto la recidiva reiterata infraquinquennale, circostanza di cui non vi è traccia nella imputazione ben potendo l'aumento di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. essere giustificato ai sensi di una delle altre ipotesi contemplate ai nn. 1) e 3) del comma 2 dello stesso art. 99 cod. pen.. 7. Come accennato, peraltro, in data 3.9.2021 è pervenuto in cancelleria il verbale di remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA]: la Tannert, in particolare, ha dichiarato di voler rimettere la querela del 20.10.2014 con le successive integrazioni del 21.10.2014, 4.12.2014 e 24.3.2014 sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contestualmente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito e della Ammirati e munito, a tal fine, di procura speciale rilasciatagli dei suoi assistiti, ha dichiarato, in nome e per conto di costoro, di accettare la remissione. E' consolidato infatti il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 8. La sentenza impugnata va perciò annullata limitatamente al delitto di truffa che va dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela con conseguente elisione dell'aumento operato dai giudici di merito sulla pena stabilita per il delitto di ricettazione. Per la Ammirati, quindi, va eliminato l'aumento di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa con rideterminazione della pena (per il solo delitto di ricettazione) nella misura di anni 2 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; per l'Esposito, va eliminato l'aumento di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa con la rideterminazione (per il solo delitto di ricettazione) di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa; va disposta la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di truffa perché estinto per remissione della querela ed elimina i relativi aumenti di pena che ridetermina, per l'Esposito, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa e per la Ammirati in anni 2 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; spese a carico dei querelati; dichiara inammissib
Sentenza Cassazione n. 39631/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris