CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 settembre 2026
Cassazione n. 24914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diRoberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 710/2024depositata il 12/04/2024.Numero registro generale 12261/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 24914/2026Data pubblicazione 01/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheAnna [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla base di quattro motivicorredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 710 del 2024della Corte d’Appello di Firenze, esponendo che:- aveva convenuto a titolo di responsabilità professionale il notaioRoberto [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento deirelativi danni;- in prime cure il Tribunale aveva rigettato la domanda;- la Corte di appello adita aveva interrotto il processo per il decessodell’originario convenuto, dichiarato dal difensore, e, infine, avevadichiarato con sentenza l’estinzione del processo stesso pertardiva riassunzione, ritenendo che avrebbe dovuto effettuarsicon ricorso depositato nel relativo termine, e non con citazione,inviata tempestivamente per la notifica ma depositatatardivamente, senza prova del suo perfezionamento nei confrontidegli eredi;resistono con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], CristinaTolomei e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che depositanoanche atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisitidi legge.Rilevato checon il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli artt. 297, 305, cod. proc. civ., dolendosi che la cortedi merito abbia errato nel non considerare che la riassunzione dovevavalutarsi tempestiva anche se effettuata con citazione, purché notificatanei termini per la stessa, con ciò raggiungendosi lo scopo della normativa;con il secondo motivo denunziano violazione e falsaapplicazione dell’art. 125, disp. att. cod. proc. civ., dolendosi che laNumero registro generale 12261/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 24914/2026Data pubblicazione 01/09/2026corte di merito abbia errato nel non considerare che la riassunzione devevalutarsi correttamente effettuata anche con citazione e non solo conricorso, a mente della fungibilità delle forme avuto riguardo allo scopodella disciplina normativa;con il terzo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305, 307, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di meritoabbia errato nel ritenere legittimamente sollevata l’eccezione di estinzionedal difensore l’eccezione di estinzione del giudizio all’esito della meradenunzia del decesso dell’assistito, senza la costituzione degli eredi;con il quarto motivo denunziano la nullità della sentenza per avere lacorte di merito deciso con ordinanza resa fuori udienza e senza previocontraddittorio.Considerato cheil primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminarsicongiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti neitermini di seguito indicati;questa Corte ha chiarito che ai fini della riassunzione del giudiziinterrotto deve ritenersi valido ed efficace sia un atto che,tempestivamente compiuto, abbia la forma del ricorso sia un atto che,tempestivamente compiuto, abbia la forma della citazione, con laconseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività dellastessa, assume carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei duetipi di atto, vale a dire il deposito del ricorso presso la Cancelleria delgiudice adito ovvero la notificazione dell’atto di citazione nei confrontidella controparte;tale principio deve ritenersi espressione della più ragionevolevalorizzazione dello scopo specifico che l’atto di riassunzione assume neicasi in cui lo stesso è destinato a riattivare il medesimo giudizio, qualoraquesto, per una qualunque ragione, sia allo stato quiescente, nella specieidentificabile nella manifestazione, ad opera della parte che assume laNumero registro generale 12261/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 24914/2026Data pubblicazione 01/09/2026relativa iniziativa, della volontà e dell’interesse a tenere vivo il processo(Cass., 11/02/2026, n. 3023, che richiama Cass., Sez. U., 28/12/2007, n.27183, e Cass., 09/06/2021, n. 16166, cui si può aggiungere l’arresto diCass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9000);l’atto di riassunzione del processo, non introduce un nuovoprocedimento, ma ha solo la funzione di consentire la prosecuzione diquello già pendente ma quiescente, con la conseguenza che per la suavalidità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, ondeverificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa, ovvero l’idoneità, aldi là della specifica forma, a raggiungere lo scopo processuale in parola(Cass., n. 3023 del 2026, cit., richiama, sul punto, Cass., 09/05/2018, n.11193 e Cass., 21/07/2004, n. 13597);solamente nel caso in cui la riassunzione debba essere operatadinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale trova applicazione laprevisione specificamente formulata dall’art. 59, comma 2, L. n. 69 del2009, che in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudicecivile, contabile, amministrativo o tributario ( e in generale dei giudicispeciali ) ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti algiudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga«con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti algiudice adito in relazione al rito applicabile» (v. Cass. n. 3023 del 2026);resta dunque da valutare, nella fattispecie, la tempestività dellanotifica della citazione;la corte territoriale osserva che risultava ad essa prova deltempestivo invio della stessa, ma non del perfezionamento, peraltropacificamente avvenuto ma dopo lo spirare del termine (v. pag. 3 delcontroricorso degli eredi);orbene, nell’impugnata sentenza la corte d’appello ha invero cosìdeciso, con sentenza a definizione in rito del giudizio, senza tuttaviasvolgere alcun previo e conclusivo contraddittorio, in occasione del qualeNumero registro generale 12261/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 24914/2026Data pubblicazione 01/09/2026avrebbe potuto evidenziarsi e valutarsi tale profilo, con potenzialedecisività, come visto constatabile anche dall’odierno contradditorio, delladeduzione in questa sede svolta;va infatti ( anche ) nella specie applicato il principio della scissionedella notifica, con tempestività per il notificante dall’invio della stessa,purché perfezionata (Cass., 9/6/2022, n. 18690);il terzo motivo è invece infondato;applicandosi l’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ., qualenovellato dalla L. n. 69 del 2009, l’eccezione di estinzione è comunquerilevabile d’ufficio dal giudice;alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 2° e del 4° motivo,rigettato il 3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello didei suindicati disattesi principi applicazione;il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 2° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/6/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]