Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
18 maggio 2009
Causa F‑66/08
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità nel contesto di un servizio continuo o a turni – Indennità per funzionari regolarmente soggetti a permanenze – Artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri 20 funzionari del [OSCURATO:PERSONA]
chiedono l’annullamento delle decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] con cui viene negata loro la concessione, da una parte,
dell’indennità a favore dei funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni, prevista dall’art. 56
bis dello Statuto e alla quale essi avrebbero diritto conformemente al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 11 dicembre
2006, n. 1873, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni
di attribuzione e l’ammontare di tali indennità, dall’altra, dell’indennità a favore dei funzionari regolarmente soggetti
a permanenze, prevista dall’art. 56 ter dello Statuto e alla quale essi avrebbero diritto conformemente al regolamento (CE,
Euratom) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1945, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina
le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare di tali indennità.
Decisione:
Si dà atto del fatto che i ricorrenti hanno rinunciato alla loro domanda relativa all’annullamento delle decisioni individuali
del [OSCURATO:PERSONA] con cui viene negata loro l’indennità a favore dei funzionari regolarmente soggetti a permanenze, prevista
dall’art. 56 ter dello Statuto. Le decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] con cui viene negata la concessione ai ricorrenti
dell’indennità a favore dei funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni, prevista dall’art. 56
bis dello Statuto, sono annullate. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà l’insieme delle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Condizioni di lavoro – Indennità per servizio continuo o a turni
(Statuto dei funzionari, art. 56 bis)
Devono essere annullate decisioni individuali di un’istituzione con cui viene negata la concessione dell’indennità a favore
dei funzionari che lavorano nel contesto di un «servizio continuo o a turni», prevista dall’art. 56 bis dello Statuto, a funzionari
che effettuano un servizio del genere, imposto dalle «necessità» del centralino telefonico presso il quale prestano servizio,
mentre tale servizio è «abituale e permanente», mentre, inoltre, la detta istituzione, accordando tale indennità con decisioni
individuali adottate in data successiva alle decisioni di cui sopra, ha essa stessa implicitamente – ma chiaramente – riconosciuto
che i ricorrenti soddisfano le condizioni alle quali l’art. 56 bis ne subordina la concessione, e mentre, infine, è incontestabile
che le loro condizioni materiali di lavoro erano le stesse prima della data di decorrenza delle decisioni individuali con
cui viene loro accordata la detta indennità e dopo tale data.
Al riguardo, sarebbe indebito raccomandare l’inapplicabilità dell’art. 56 bis dello Statuto per il motivo che il servizio
continuo o a turni dei funzionari non risulta da decisioni formali di tale istituzione.
Analogamente, il fatto che i detti funzionari non effettuino ore straordinarie e abbiano un orario settimanale di lavoro inferiore
all’orario normale di tale istituzione non può rimettere in discussione il diritto all’indennità prevista dall’art. 56 bis
dello Statuto. Infatti, tale disposizione non esige che siano effettuate ore straordinarie né che esista un orario settimanale
di lavoro uguale all’orario normale della detta istituzione. In ogni caso, visti anche gli inconvenienti sul piano personale
e familiare che un orario settimanale di lavoro organizzato a servizio continuo o a turni comporta, lo scarto di 7,5 ore che
separa l’orario settimanale normale di lavoro in seno a tale istituzione da quello attuato presso il centralino telefonico
non è irragionevole.
(v. punti 21‑23)