CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 10058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 14/06/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di perquisizione e il sequestro probatorio disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato - insieme ad altri - dei reati di corruzione propria, turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d'asta, al traffico di influenze illecite; detti reati sarebbero stati funzionali a favorire le imprese di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della Cytec s.r.I., nella aggiudicazione degli appalti, in violazione delle procedure e delle forme della evidenza pubblica.Si contesta, in particolare, di aver turbato la gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione "di valorizzazione del bene [OSCURATO:PERSONA], denominato [OSCURATO:PERSONA], al fine di promozione turistica". Musella, con la società indicata, avrebbe stipulato un patto corruttivo con il sindaco di Pozzuoli, al quale avrebbero concorso numerosi altri soggetti; Bastianelli, direttore esecutivo dell'ENIT (agenzia Nazionale del Turismo) avrebbe avuto il compito - nella consapevolezza degli accordi illeciti- di individuare e contattare - insieme ad altro coindagato [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'Enit- possibili partners da associare alla Cytec di Musella, che partecipò alla gara con un'associazione temporanea di imprese temporanea. Il sequestro ha ad oggetto due cellulari (uno personale e uno aziendale) un personal computer portatile aziendale, un computer fisso personale e tre permette USB. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto al requisito del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi da cui desumere che a Bastianelli fosse stato conferito l'incarico di individuare le imprese che avrebbero dovuto costituire l'Ati con la società di Musella, né avrebbe indicato perché la mera presenza del ricorrente in un pranzo tenutosi a Roma il 14.7.2021 e le frasi attribuite allo stesso nell'occasione (e cioè, da una parte, che egli sarebbe probabilmente fuoriuscito dall'Enit e, dall'altra, il riferimento al coindagato Oddati - dirigente della Regione Campania e componente della direzione nazionale del Partito democratico- in ordine ad una proposta di lavoro che avrebbe ricevuto da una società vicina ad apparati istituzionali) sarebbero dimostrative del fumus dei reati e della compartecipazione ad essi del ricorrente; né sarebbe stata spiegata l'affermazione, valorizzata in chiave accusatoria, secondo cui Musella si sarebbe relazionato con un altro indagato attraverso il ricorrente; sarebbe stata inoltre valorizzata una conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che non troverebbe riscontro in atti. Si evidenzia come nessuna condotta e nessun contributo sia stato individuato a carico del Bastianelli in relazione ai reati per cui si procede; l'unico riferimento sarebbe alla sua posizione di direttore esecutivo dell'Enit, che, tuttavia, si argomenta, non avrebbe "alcuna attinenza con i fatti in contestazione nel senso che l'Enit non era minimamente coinvolto nell'appalto relativo al [OSCURATO:PERSONA], e al fatto, di cui si è detto, cioè che avrebbe avuto il compito di individuare le imprese che si sarebbero dovute costituire in ATI con Musella" Si aggiunge che dalla informativa in atti emergerebbe che l'indagato: a) non avrebbe avuto nessun ruolo nella procedura di gara, nemmeno informale; b) non avrebbe mai contattato alcun esponente dei gruppi alberghieri che avrebbero potuto dare vita all'Ati con la società di Musella; c) non avrebbe partecipato a nessun sopralluogo presso il [OSCURATO:PERSONA]; d) non avrebbe mai avuto riunioni con il sindaco Figliolia e con lo stesso Musei la. Su tali questioni il Tribunale sarebbe silente, così come non sarebbe stato chiarito l'assunto secondo cui Bastianelli avrebbe avuto il ruolo di intermediario anche per le informazioni che il coindagato Palmucci avrebbe veicolato a Musella. Dunque, nessun indizio del coinvolgimento del ricorrente nel reato di turbativa d'asta. Anche la corruzione sarebbe stata ipotizzata in via meramente congetturale; si fa riferimento al colloquio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in tal senso si afferma che di quella conversazione non vi sarebbe traccia in atti. Si aggiunge che in ogni caso l'eventuale coinvolgimento del ricorrente esulerebbe completamente dal suo ruolo nell'Enit e dunque, rispetto al reato ipotizzato, non vi sarebbe la qualità soggettiva di pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesanne a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell'art. 4 I. n. 1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), è esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende dunque all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692). 3. In tale quadro di riferimento, il Tribunale, anche richiamando un lunghissimo decreto di perquisizione e sequestro, ha ricostruito i fatti posti a fondamento dei reati contestati al capo a) - turbativa d'asta e corruzione- , ha spiegato il ruolo di Musella e di Oddati, le dinamiche che portarono questi a contattare [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'Enit, e il ricorrente, il senso e la portata del pranzo tenuto il 14.7.2021, il significato di due conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 18.1.2022 a cui è stai:a attribuita rilevanza indiziaria. 4. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua inammissibilità per più ragioni. La prima è che il ricorrente, attraverso il riferimento al vizio di violazione di legge, tende in realtà a sindacare la motivazione adottata e, soprattutto, a sollecitare alla Corte una non consentita diversa valutazione del significato degli elementi indiziari e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattualle. Un motivo che lamenta un vizio della motivazione e una diversa valutazione fattuale. La seconda ragione è che, pur volendo ipotizzare che non sia configurabile il concorso dell'indagato nei reati oggetto della imputazione provvisoria, nondimeno, per come strutturato il motivo di ricorso, il sequestro, in assenza di censure riguardanti, da una parte, il nesso di pertinenza tra il reato che si intende provare e la cosa oggetto di apprensione, e, dall'altra, la violazione del principio di proporzione, non potrebbe comunque considerarsi illegittimo, ben potendo in astratto un sequestro probatorio riguardare beni appartenenti a terzi soggetti non indagati. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr